Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19731 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 22/09/2020), n.19731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6822-2019 proposto da:

PONTIFICIO COLLEGIO ARMENO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONCENIGO N. 26,

presso lo studio dell’avvocato UMBERTO MONACCHIA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LORENZO MONACCHIA;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRC.NE CLODIA,

36, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA BERNARDINI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5096/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

GIANNACCARI ROSSANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con decreto ingiuntivo N. 51445/2007, il Presidente del Tribunale di Roma ingiunse al Pontificio Collegio Armeno il pagamento dell’importo di Euro 18.409, 64 in favore dell’arch. M.G. per l’attività professionale svolta, consistente nella valorizzazione di alcune proprietà immobiliare dell’ente.

1.1.11 Tribunale di Roma accolse l’opposizione proposta dal Pontificio Collegio Armeno e revocò il decreto ingiuntivo.

1.2.Interposto gravame dal M., la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 20.7.2018 riformò la sentenza impugnata e, per l’effetto, rigettò l’opposizione.

1.3.La corte distrettuale accertò l’effettivo svolgimento dell’incarico da parte del professionista dalla data del conferimento, il 19.12.1997, fino alla revoca, avvenuta nel 2000; successivamente, nel 2006, era stata approvata la variante, alla quale era subordinato il compenso; il bene venne quindi inserito nel PRG e l’iter si perfezionò con la pubblicazione sul bollettino.

2.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Pontificio Collegio Armeno sulla base di cinque motivi.

2.1.Ha resistito con controricorso M.G..

2.2. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso ed il Presidente ha fissato l’udienza camerale.

2.3. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., si denuncia la genericità dell’atto d’appello perchè non avrebbe indicato le parti della sentenza di primo grado che si intendevano impugnare appellare le modifiche alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, pur trattandosi di una violazione di carattere processuale, il ricorrente deve riportare nel ricorso, i motivi d’appello formulati dalla controparte, deducendo le ragioni per le quali essi difetterebbero di specificità (Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, n. 7406; Cass. 10 gennaio 2012, n. 86; Cass. 21 maggio 2004, n. 9734).

1.3. Nella specie, il ricorrente si limita apoditticamente a dolersi della mancanza di specificità dei motivi d’appello, senza riprodurli nemmeno sinteticamente, spiegando, in relazione al contenuto della sentenza di primo grado, le ragioni per le quali le critiche espresse fossero generiche.

2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la corte distrettuale liquidato il compenso al professionista senza accertare se effettivamente vi fosse stata una valorizzazione della proprietà del Pontificio Collegio, non essendo sufficiente la sola approvazione della variante.

2.1. Il motivo non è fondato.

2.2. Il ricorso, lungi dal censurare la violazione di legge- che deve risultare dal testo della sentenza impugnata- censura l’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, che ha ravvisato un aumento del valore del complesso edilizio dell’ente per effetto dell’attività di progettazione svolta dal professionista; infatti, mentre nella relazione tecnica del 2001 il valore del bene era stato determinato sulla base dei dati catastali, nel 2002, dopo l’inserimento del complesso nel Piano Regolatore Regionale, la determinazione del valore era avvenuta sulla base del valore di mercato, senza che fosse intervenuta alcuna attività di costruzione o ristrutturazione (pag.6 della sentenza d’appello).

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in relazione ai criteri di determinazione dei compensi, in quanto la corte di merito non avrebbe tenuto conto del punto 5 della scrittura privata, che prevederebbe il compenso dell’importo di Lire 1000 per ogni metro fuori terra concesso come volumetria edificabile nel complesso edilizio di Catino e di Lire 1500 per ogni metro cubo fuori terra come volume edificabile nel terreno sito in Capo Casale.

3.1. Il motivo è inammissibile in quanto volto surrettiziamente a sollecitare un diverso apprezzamento del fatto, in contrasto con i limiti al sindacato del giudizio di legittimità.

3.2. Esclusa la sussistenza della violazione dell’art. 115 c.p.c.- configurabile ove il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma – il motivo verte sull’interpretazione dell’art. 5 del contratto, di cui non censura la violazione dei canoni ermeneutici.

4. Con il quarto motivo di ricorso, sotto la rubrica ” violazione e falsa applicazione degli artt. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5″, si deduce che la corte di merito non avrebbe considerato che nel 2000, prima dell’approvazione della variante, era intervenuta la revoca dell’incarico.

4.1. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce “la violazione e falsa applicazione degli artt. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5” per non avere la corte di merito considerato che la variante sarebbe già stata adottata nel 1996 prima dell’accordo con il professionista, sicchè l’accordo sarebbe nullo per inesistenza dell’oggetto.

5. I motivi sono inammissibili.

5.1. In disparte la loro formulazione letterale, con cui si censurano le ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione e non i vizi della sentenza impugnata, la corte ha spiegato che, ai fini del compenso del professionista, era stata valutata l’attività svolta dal momento del conferimento dell’incarico fino al momento della revoca e che il compenso era subordinato all’approvazione della variante, la quale era stata adottata nel 2006 e non in data antecedente al conferimento dell’incarico.

5.2. Non solo non sussiste il denunciato vizio di omessa motivazione ma i motivi si risolvono nella generica contestazione degli accertamenti e degli apprezzamenti svolti dal giudice di merito.

6. Il ricorso va pertanto rigettato.

6.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

6.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Corte di cassazione, il 13 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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