Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19731 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 17/09/2010), n.19731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – rel. Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2700-2006 proposto da:

INAIL, in persona del Dirigente Generale pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio

dell’avvocato NUNZI MARIA LETIZIA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DE FERRA’ GIUSEPPE procura speciale Notaio

Dr. CARLO FEDERICO TUCCARI in ROMA REP. 69600 del 12.12.2005;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAGLIARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA ARENULA 21, presso lo studio dell’avvocato

LESTI QUINZIO BELARDINI ISABELLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato FARCI GENZIANA, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/2005 della COMM. TRIB. REG. di CAGLIARI,

depositata il 17/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2010 dal Presidente e Relatore MARCO PIVETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLAIOCCO ARNALDO per delega Avv.

NUNZI, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del 2^ motivo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Cagliari notificò all’INAIL, il 23 dicembre 2003, un avviso di liquidazione n. (OMISSIS) ed un avviso di riliquidazione n. (OMISSIS) per il pagamento dell’ICI in relazione ad alcuni immobili che l’istituto aveva invece ritenuto esentati dall’imposta ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504 del 1992 in quanto destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali.

L’Inail si oppose ma le commissioni tributarie di primo e secondo grado respinsero la sua impugnazione affermando che “le caratteristiche funzionali delle unità immobiliari in questione, iscritte in catasto come negozi (categoria C1) ovvero magazzini (categoria C2) oppure come garage (categoria C6) non sono riconducibili in via esclusiva all’attività istituzionale dell’Inail”. Solo dopo aver chiesto ed ottenuto la modificazione della destinazione catastale l’istituto avrebbe potuto far valere la rivendicata esenzione.

Contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di Cagliari, depositata il 17 ottobre 2005, l’inail ha proposto il presente ricorso per cassazione al quale l’amministrazione comunale ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Inail deduce la violazione degli artt. 81, 82, 83, 84, 113, 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. e a tal fine l’istituto ricorrente osserva che il Comune di Cagliari si è costituito nel giudizio di appello per resistere al gravame dell’Inail, depositando una memoria in cui il Sindaco era indicato come rappresentato e difeso dalla dott.ssa T.E., dirigente del servizio tributi, in forza di procura di cui erano indicati gli estremi ma che non risultava prodotta in giudizio. Ne conseguiva l’illegittimità della costituzione del Comune di Cagliari nel giudizio di appello e quindi la invalidità della contestazione delle doglianze proposte dall’Inail, con la conseguenza che dovevano considerarsi non contestati e quindi pacifici i fatti giuridici posti dall’Inail a fondamento della sua domanda ed in particolare la destinazione esclusiva degli immobili ai fini assistenziali dell’istituto.

Il motivo è infondato.

In primo luogo deve essere rilevato che l’istituto ricorrente non deduce di aver contestato davanti al giudice di appello l’omessa produzione della procura. Anche in questa sede, del resto, l’istituto non afferma che la procura non era stata prodotta, ma che la stessa “non risultava” prodotta: una proposizione ambigua alla quale non può quindi essere attribuito il valore di una deduzione specifica.

In secondo luogo deve essere osservato che secondo il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3, nel testo sostituito dal D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis a sua volta introdotto dalla Legge Conversione n. 88 del 2005 “l’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio”. Tale disposizione, come espressamente prescrive il medesimo art. 3 bis, comma 2 “si applica anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione” e cioè ai giudizi in corso al 1 giungo 2005 e tale era il giudizio in esame.

Ma è decisivo, a prescindere dai profili riguardanti la costituzione in giudizio del Comune, il rilievo che l’eventuale invalidità di essa non sarebbe stata comunque idonea a determinare la possibilità di considerare non contestati e quindi pacifici e non abbisognevoli di prova i fatti affermati dall’altra parte a fondamento della sua domanda. La contumacia rende infatti inapplicabile il principio di non contestazione (Cass. n. 17947 dell’ 8 agosto 2006).

Comunque, anche se si volesse attribuire alla contumacia lo stesso significato o effetto quale comportamento processuale suscettibile di valutazione probatoria, di certo ne resterebbe esclusa la contumacia “formale”, determinata cioè dalla irregolarità formale della costituzione della parte che pure ha, sia pure invalidamente, partecipato al giudizio: il principio di non contestazione, infatti, si basa sulla interpretazione del comportamento processuale della parte quale elemento di convincimento razionale circa la verità della vicenda storica oggetto del giudizio, nel senso che chi non contesta una circostanza contro di lui dedotta dalla controparte, pur avendo l’onere di farlo in modo specifico e fornendo la propria versione dei fatti ai sensi dell’art. 167 cod. proc. civ., ammette implicitamente la verità del fatto esposto dalla controparte.

2. Con il secondo motivo di ricorso l’Inail deduce la violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504 del 1992, nonchè dell’art. 2697 cod. civ. e degli art. 113, 115 e 116 cod. proc. civ. Congiuntamente l’istituto lamenta carenza e contraddittorietà della motivazione.

Il motivo è fondato.

La sentenza della Commissione tributaria regionale riferisce che la sentenza di primo grado aveva escluso l’esenzione in quanto negli immobili accatastati in categoria C2 e C6 non si poteva esercitare attività istituzionale e che l’Inail aveva sostenuto in appello di aver documentato la destinazione esclusiva degli immobili ad uso istituzionale. La sentenza impugnata non conferma nè smentisce tale ultima affermazione di fatto dell’istituto ma osserva che “tuttavia occorre riconoscere che le caratteristiche funzionali delle unità immobiliari in questione, iscritte in catasto come negozi, categoria C1, magazzini, categoria C2, e garage Categoria C6 non sono riconducibili in via esclusiva all’attività istituzionale dell’Inail”. Per questo, secondo la Commissione regionale, la pretesa all’esenzione non era allo stato fondata e avrebbe potuto essere accolta solo dopo riconosciuto il cambio di destinazione e il classamento nella categoria B4.

La Commissione tributaria regionale appare quindi aver assunto, come ratio decidendi, che, a fronte di un classamento catastale dell’immobile incompatibile con l’esclusiva destinazione di esso allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative o sportive, non è rilevante, ai fini dell’esenzione dall’Ici, che l’immobile sia di fatto utilizzato per lo svolgimento di una di queste attività.

Tale tesi interpretativa non può essere condivisa.

A norma del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i) sono esenti dall’ici “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui alla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)”.

La norma, secondo il suo tenore letterale, ha esclusivo riguardo alla destinazione concreta dell’immobile, a prescindere da qualunque dato formale.

La giurisprudenza di questa Corte, del resto, ha sempre dato rilievo determinante alla utilizzazione effettiva. Premesso che l’esenzione dall’imposta prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia), va ricordato l’insegnamento secondo cui la sussistenza del requisito oggettivo – che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare – deve essere accertata mediante la verifica in concreto del tipo di attività che si svolge nell’immobile, mentre non può essere desunta e-sclusivamente sulla base di documenti che attestino “a priori” il tipo di attività cui l’immobile è destinato (Cass. n. 5485 del 29 febbraio 2008; n. 20776 del 26 ottobre 2005) e la situazione di fatto prevale rispetto all’accatastamento del bene (Cass. n. 20033 del 17 ottobre 2005; Cass. n. 19375/03, 17035/04, 19161/04, 5755/05 – in materia di pertinenze; non sono conferenti i precedenti giurisprudenziali riguardanti il diverso problema del riconoscimento della ruralità di un fabbricato: cfr. Sez. Unite n. 18565 del 21 agosto 2009 e Cass. 7102 del 2010 posto che quel problema dipende dalla nozione legislativa di fabbricato ai sensi dell’art. 2, lett a) del D.Lgs. suddetto e successive modificazioni).

Certamente la destinazione catastale può rappresentare uno degli elementi di prova da valutare in concreto per accertare l’utilizzazione effettiva dell’immobile, ma non determina una presunzione de jure al riguardo, nè l’eventuale illegittimità per altri profili della destinazione effettiva può avere rilievo rispetto all’esenzione in questione.

Deve quindi essere affermato il principio di diritto secondo cui, l’esenzione dall’ici prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i) spetta in relazione agli immobili utilizzati direttamente dai soggetti indicati dalla norma che siano di fatto destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui alla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a), anche se tale utilizzazione concreta sia in contrasto con la destinazione catastale, spettando al contribuente l’onere di dare la prova di tale utilizzazione esclusiva.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio ad altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale affinchè la stessa provveda all’accertamento della sussistenza o meno in concreto del presupposto dell’esenzione sopra specificato.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE – rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo e cassa la sentenza impugnata rinviando, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Cagliari.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

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