Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19730 del 25/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 19730 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: TORRICE AMELIA

SENTENZA

sul ricorso 28549-2015 proposto da:
MANICONE ARMANDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CORSO D’ITALIA 97, presso lo studio dell’avvocato
FLAVIO DE BATTISTA, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALESSANDRO MARIANI, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2018
991

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO, in persona
del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio

Data pubblicazione: 25/07/2018

dell’avvocato NICOLO’ SCHITTONE, (Studio LMCA) che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controrícorrente –

avverso la sentenza n. 2981/2015 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/05/2015 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. AMELIA
TORRICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto;
udito l’Avvocato ALESSANDRO MARIANI;
udito l’Avvocato NICOLO’ SCHITTONE.

4153/2013;

N. R.G. 28549 2015

Fatto

1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confermato la

sentenza di primo grado che aveva accolto l’eccezione di decadenza dall’impugnativa del
licenziamento intimato il 14.7.2004 ad Armando Manicone dal Consorzio di Bonifica dell’Agro

2.

La Corte territoriale ha ritenuto che: il termine concesso al lavoratore dal giudice di

primo grado per il deposito della cartolina di ricevimento della lettera raccomandata relativa
all’impugnazione del licenziamento ha natura perentoria in ragione del rigoroso sistema di
preclusioni che caratterizza il processo del lavoro; anche a considerare ordinatorio tale termine
la sua inosservanza avrebbe comunque determinato l’effetto decadenziale non essendo
consentita, ai sensi dell’art. 154 c.p.c. la concessione di un nuovo termine ordinatorio quando il
precedente sia già scaduto; la decadenza non poteva essere superata con l’esercizio dei poteri
istruttori officiosi di cui all’art. 421 c.p.c. già esercitati dal giudice di prime cure attraverso la
concessione del termine per la produzione della cartolina di ricevimento della lettera
raccomandata di impugnazione del licenziamento; il giudice a fronte di “semiplena probatio”
ha solo la facoltà e non l’obbligo di deferire il giuramento suppletorio.
3.

Avverso questa sentenza Manicone Armando ha proposto ricorso per cassazione affidato

a due motivi ai quali ha resistito con controricorso il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, il
quale ha anche depositato memoria.

Motivi

Sintesi dei motivi
4.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.,

violazione e falsa applicazione dell’art. 2736 c.c. con riguardo agli artt. 116 e 416 c.p.c.,
dell’art. 437 c. 2 c.p.c. per omessa ammissione dell’ordine di deposito ed esibizione da parte
del precedente difensore di esso ricorrente ovvero da parte del datore di lavoro dei registri di
corrispondenza e del giuramento suppletorio. Il ricorrente assume che i poteri istruttori officiosi
avrebbero dovuto essere esercitati perché si trattava di prove precostituite e perché il sistema
delle preclusioni e delle decadenze deve essere contemperato con l’esigenza della ricerca della
verità materiale.

5.

Con il secondo motivo

il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.,

omessa pronuncia sulla richiesta istruttoria dell’ordine di esibizione. Addebita alla Corte
territoriale di non avere valutato la tempestività della richiesta di esibizione dei documenti e di
non avere motivato in ordine a siffatta richiesta.
1

Pontino.

N. R.G. 28549 2015

Esame dei motivi
In via preliminare
6.

Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente ai

sensi dell’art. 360 bis n. 2 c.pc. in quanto, a prescindere dall’improprio riferimento effettuato
dal controricorrente all’art. 360 bis n. 2 c.p.c., l’erronea indicazione nella rubrica del mezzo

articola, essendo sufficiente che le prospettazioni difensive rendano chiara la censura e i motivi
di critica (Cass. SSUU 17931/2013; Cass. 24553/2013, 1370/2013, 14026/ 2012). Evenienza
ravvisabile nella fattispecie in esame posto che le prospettazioni sviluppate a corredo del primo
motivo evidenziano che le censure mirano a denunciare in modo chiaro ed inequivoco la
violazione delle regole processuali (“errores” in procedendo).
7.

Va, del pari, disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata ai sensi dell’art. 360 -bis

n. 1 c.p.c., perché anche dopo il mutamento di indirizzo, ad opera della sentenza delle Sezioni
Unite di questa Corte n. 7155 del 2017, secondo cui lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da
svolgere relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione,
impone la declaratoria d’inammissibilità e non il rigetto per manifesta infondatezza (come era
stato affermato da Cass. SU 16 settembre 2010, n. 19051), l’art. 360 bis c.p.c., si applica
soltanto laddove la giurisprudenza della Corte di cassazione già abbia giudicato nello stesso
modo della sentenza di merito la specifica fattispecie proposta dal ricorrente oppure quando il
caso concreto non sia stato ancora deciso ma, tuttavia, si presti palesemente ad essere
facilmente ricondotto, secondo i principi applicati da detta giurisprudenza, a casi
assolutamente consimili, e comunque in base alla logica pacificamente affermata con riguardo
all’esegesi di un istituto nell’ambito del quale la vicenda particolare pacificamente si iscriva.
Evenienze, queste, che non ricorrono nella fattispecie in esame perché le censure formulate, a
prescindere dalla loro fondatezza, mettono in discussione la corretta applicazione dei principi
affermati da questa Corte in tema di preclusioni processuali, di esercizio dei poteri officiosi
istruttori nell’ambito del processo del lavoro, di ammissione dell’ordine di esibizione di
documenti e di del giuramento suppletorio.

8.

Il orimo ed il secondo motivo da trattarsi congiuntamente, in ragione della stretta

relazione che lega le prospettazioni difensive, presentano profili di infondatezza e di
inammissibilità
9.

Il primo motivo è infondato nella parte in cui è dedotta la violazione degli articoli 116,

416, 437 c. 2 c.p.c. e dell’art. 2736 c.c.
10.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi che regolano l’esercizio

dei poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro avendo osservato che siffatti poteri erano
2

ìmpugnatorio non è causa di inammissibilità del ricorso o di uno dei motivi in cui esso si

N. R.G. 28549 2015

stati esercitati dal giudice di primo grado attraverso la concessione al lavoratore del termine
per la produzione della cartolina postale attestante il ricevimento della lettera di impugnazione
del licenziamento, documento non allegato al ricorso e prodotto solo in copia oltre il ‘termine
concesso.
11.

Quanto all’ordine di esibizione dei registri della corrispondenza (in uscita quanto al

osservato che nel rito del lavoro il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di
esibizione proposta al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte
non è sindacabile in cassazione, poiché, trattandosi di strumento istruttorio residuale,
utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile “aliunde” e l’iniziativa non
presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere
discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella
motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo
del difetto di motivazione ( Cass. 28791/2017, 24188/2013, 23120/2010).
12.

In ordine al mancato deferimento del giuramento suppletorio va ribadito il principio,

ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la facoltà attribuita al giudice dall’
art.240 c.p.c. è espressione di poteri eminentemente discrezionali, il cui mancato esercizio non
può formare oggetto di alcun sindacato in sede di legittimità, neppure sotto il profilo dei vizi
della motivazione (Cass. 11052/2016, 22291/2010, 10239/2009, 8021/2009).
13.

Va al riguardo rilevato che la Corte territoriale, dopo avere osservato che la mancata

ammissione del giuramento suppletorio da parte del giudice di primo grado trovava adeguata
giustificazione nella applicazione dei principi in tema di riparto dell’onere probatorio in ordine
alla tempestività della impugnativa del licenziamento, ha anche osservato che il giudice di
primo grado non era tenuto ad esplicitare argomentazioni ulteriori rispetto a quelle relative alla
regola generale di cui all’art. 2697 c.c .
14.

In relazione al mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi che, per quel che è dato

comprendere dalle argomentazioni esposte nel primo motivo di ricorso, sembra essere
addebitato alla Corte territoriale, la censura è inammissibile perchè il ricorrente non ha allegato
se,

e

in

quale

atto

processuale,

ne

aveva

sollecitato

l’esercizio

(Cass.

25374/2017,22534/2016, 14731/2006).
15.

Le censure formulate in entrambi i motivi sono inammissibili nella parte in cui, sotto

l’apparente denuncia dei vizi di violazione di legge (primo motivo), e di vizi motivazionali
(secondo motivo), il ricorrente sollecita il nuovo esame del merito della causa e la rilettura del
materiale istruttorio, inammissibili in sede di legittimità (Cass.SSU 24148/ 2013, 8054/2014;

3

difensore originariamente nominato e in entrata quanto al Consorzio datore di lavoro) va

N. R.G. 28549 2015

Cass. 1541/2016, 15208 /2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007;
181214/2006, 3436/2005, 8718/2005).
16.

Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

17.

Le spese seguono la soccombenza.

18.

Ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello
stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità,
liquidate in € 4.500,00, per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre 15% per
rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.
Ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 marzo 201g
Il Presidente

Il Consiglige Estensore

V. Di Cerbo

A. To

y

Il Funzionario Giudiz*
Dott.ssa

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sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a

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