Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19730 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 22/09/2020), n.19730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5721-2019 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVIO

ANDRONICO, 25, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRECO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO RINALDI;

– ricorrente –

contro

B & B SERRAMENTI SNC DI B.L. e B.M., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, V. CRESCENZIO 76, presso lo studio

dell’avvocato ANGELO DE VINCENTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SALVATORE GUGLIELMELLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3252/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

GIANNACCARI ROSSANA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.P. e P.S. hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 4.7.2018, che aveva confermato la sentenza dello stesso Tribunale di accoglimento della domanda proposta nei loro confronti dalla B& B Serramenti snc, condannandoli al pagamento della somma di Euro 7755,00; la B& B Serramenti snc ha resistito con controricorso;

il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso;

in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RITENUTO

che:

il ricorso è inammissibile;

la procura speciale espressamente prevista per il giudizio di cassazione ex art. 83 c.p.c., comma 2 e 3, dal momento che il requisito della specialità implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità, sulla base di una valutazione della sentenza impugnata;

la procura per proporre ricorso per cassazione, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, non può essere rilasciata in via preventiva ed antecedente a quella della sentenza da impugnare, sicchè è inammissibile un ricorso sottoscritto dal difensore che si dichiari legittimato da procura rilasciata a margine dell’atto di citazione di primo grado (ex multis Cassazione civile sez. II, 22/11/2019, n. 30553; Cassazione civile sez. III, 21/11/2017, n. 27540);

nel caso di specie il difensore non era munito di procura speciale ma di procura “a margine dell’atto introduttivo di prime cure” (pag.1 del ricorso), nè è ammissibile il rilascio della procura con il deposito della memoria ex art. 380 bis c.p.c.;

nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, relativa al raddoppio del contributo unificato, e deve trovare applicazione il principio secondo cui, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, grava sullo stesso e non sulla parte la pronuncia relativa alle spese processuali, anche in riferimento all’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto (Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n. 4315; Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, n. 32008; Cassazione civile sez. I, 21/09/2015, n. 18577).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Avv. Alberto Rinaldi al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Avv. Alberto Rinaldi di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-2, il 13 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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