Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19730 del 08/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/08/2017, (ud. 05/07/2017, dep.08/08/2017),  n. 19730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11769/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CANCELLO 20, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI PEDONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato VALENTINO TORRICELLI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, GIUSEPPE NIATANO, ASTER ADA SCIPLINO, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO IARITATO;

– resistente –

contro

PALMA E PALMA SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 513/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di appello di Lecce confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’avvenuta prescrizione dei crediti contributivi e degli accessori relativi alle cartelle esattoriali, osservando che l’intimazione di pagamento era stata notificata in data 22.3.2012, quando il credito contributivo vantato dall’INPS era prescritto per essere decorso un quinquennio dalla notifica della cartella esattoriale, risalente al 18.3.2003, senza che fosse intervenuto alcun atto interruttivo da parte del concessionario della riscossione;

che, in particolare, osservava che le cartelle esattoriali non opposte non avevano attitudine ad acquistare efficacia di giudicato e che, pertanto, al di là dell’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, non poteva trovare applicazione l’art. 2953 c.c., ai fini della operatività di un più lungo termine di prescrizione;

che Equitalia Sud spa ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui non ha opposto difese la società La Palma e Palma snc, rimasta intimata;

che l’Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso notificato, senza spiegare difese;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che viene denunziata violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c., sostenendosi che, essendo pacifica la circostanza della mancata opposizione nei termini avverso la cartella esattoriale, con conseguente intangibilità della pretesa contributiva, non possa considerarsi più soggetto a prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale, atteso che la prescrizione riguarda soltanto l’azione diretta all’esecuzione del titolo definitivamente formatosi, rispetto alla quale, in sostanziale conformità a quanto previsto per l’actio iudicati ai sensi dell’art. 1953 c.c., trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario, termine non ancora decorso alla data del 22.3.2012 in cui era stata effettuata la notifica dell’intimazione di pagamento;

3. che il ricorso è manifestamente infondato;

4.1. che nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall’art. 24 dello stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perchè diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (cfr., Cass. 24.2.2014 n. 4338 che richiama Cass. 14692/2007; 17978/2008; 2835/2009; 8931/2011);

4.2. che a ciò consegue 1′ intangibilità della pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell’opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di specie);

4.3. che, tuttavia, a ciò non consegue l’applicabilità anche dell’art. 2953 c.c. – che è norma speciale – non applicabile in via analogica ad altre fattispecie diverse dalla sentenza, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 12 preleggi (Cass. Civ., 29 gennaio 1968, n. 285): nel caso di cartella di pagamento non opposta non vi è dunque nessun titolo di formazione giudiziale dotato di autonomia, non potendo la stabilità della cartella non opposta nei 40 giorni equipararsi ad un giudicato, in quanto il consolidamento consegue alla mancata opposizione;

4.4. che, a mente dell’art. 2946 c.c., la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale, se la legge non dispone diversamente, e nel caso dei contributi previdenziali è appunto la legge che dispone diversamente (cit. L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9) e che, applicandosi il termine decennale di cui all’art. 2953 c.c., si perverrebbe alla conclusione di consentire all’ente previdenziale di riscuotere contributi prescritti, in violazione del divieto stabilito, per ragioni di ordine pubblico, dal R.D.L. 14 ottobre 1935, n. 1827, art. 55, comma 1, di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi assicurativi, dopo che rispetto agli stessi sia intervenuta la prescrizione, divieto che opera indipendentemente dall’eccezione di prescrizione da parte dell’ente previdenziale e del debitore dei contributi (norma rispetto alla quale la stessa Suprema Corte ha ritenuto “manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma citata e della L. 3 aprile 1969, n. 153, art. 41,nella parte in cui prevedono la prescrittibilità del diritto dell’I.N.P.S. al pagamento dei contributi, per violazione dell’art. 38 Cost., sia perchè tale disciplina risponde ad un principio generale di certezza dei rapporti giuridici, sia perchè, a fronte della prescrizione e del conseguente divieto di pagamento dei contributi, è prevista la possibilità di costituzione della rendita” – così Cass., Sez. Lav, 5 ottobre 1998, n. 9865 -);

4.5. che tale conclusione ha ricevuto l’avallo delle S.U. di questa Corte, che, con pronuncia n. 23397/2016, ha affermato che “la scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla facoltà di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche l’effetto della cd. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione si applica infatti soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che dal 1 gennaio 2001, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto (art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. n. 122 del 21010)”;

5. che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore e tenuto conto del richiamo, da parte della ricorrente, di precedenti, peraltro isolati, non conformi all’enunciato principio, affermato a composizione di un contrasto giurisprudenziale in sede di legittimità, deve respingersi il ricorso di Equitalia Sud spa;

6. che, in considerazione del formarsi di tale orientamento nel corso della vicenda giudiziaria per cui è causa, le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti costituite, nulla dovendo statuirsi nei riguardi delle parti rimaste intimate;

7. che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

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