Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19730 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 03/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 03/10/2016), n.19730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Franco Fedrizzi, con

domicilio eletto nello studio dell’Avv. Francesco Borgia in Roma,

via Alberico II, n. 4;

– ricorrente –

contro

M.A., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Andrea Girardi, con

domicilio eletto nello studio dell’Avv. Cristiano Marinese in Roma,

lungotevere dei Mellini, n. 10;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 317/2013

pubblicata in data 21 novembre 2013;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 14

settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Mauro Colantoni, per delega dell’Avv. Andrea Girardi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza in data 17 luglio 2012 il Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, respingeva la domanda di M.G. di accertamento del confine con la proprietà del convenuto M.A. e, in accoglimento della domanda da quest’ultimo avanzata in via riconvenzionale, accertava e dichiarava l’avvenuto acquisto, in forza di usucapione, della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici a carico del fondo dell’attore ed a favore della (OMISSIS).

2. – Con sentenza in data 21 novembre 2013 la Corte d’appello di Trento ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il gravame proposto da M.G. con atto notificato il 31 ottobre 2012.

2.1. – La Corte d’appello ha rilevato che nella specie la sentenza del Tribunale è stata notificata a mezzo del servizio postale al difensore della parte soccombente ai fini della decorrenza del termine breve concesso dalla legge per l’impugnazione.

Quanto al dies a quo relativo a detto termine, la Corte di Trento ha ritenuto la notifica perfezionata in data 28 settembre 2012, allorquando l’Avv. Marco Fedrizzi, figlio e socio dell’Avv. Franco Fedrizzi, procuratore di M.G., ha ricevuto il plico postale presso lo studio legale di Mezzolombardo, corso Mazzini. La Corte d’appello ha escluso che detta notifica si sia perfezionata nella successiva data del 1 ottobre 2012, allorchè l’ufficiale postale ha provveduto – come prescritto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, u.c., aggiunto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2 quater, convertito con la L. 28 febbraio 2008, n. 31 – ad inviare all’Avv. Franco Fedrizzi (sempre al medesimo indirizzo) la comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN).

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello M.G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 maggio 2014, sulla base di un motivo.

L’intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico mezzo (violazione e falsa applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2 quater, convertito nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, nonchè dell’art. 325 c.p.c.) il ricorrente sostiene che la notifica della sentenza non poteva ritenersi perfezionata il giorno 28 settembre 2012, essendo il piego stato consegnato a persona diversa dal destinatario e dovendo necessariamente seguire l’invio della comunicazione di avvenuta notificazione, effettuato il 1 ottobre 2012. Ad avviso del ricorrente, la notifica della sentenza del Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, si è perfezionata, nei confronti del procuratore di M.G., il giorno 1 ottobre 2012. Ciò in quanto la notifica a mezzo posta di un atto giudiziale, non consegnato personalmente al destinatario, si perfeziona soltanto alla data della notizia che l’ufficio postale dà al destinatario a mezzo della prescritta raccomandata, non già alla data della consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, pur abilitata a riceverlo.

2. – La censura è fondata.

2.1. – Ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 7, in tema di notificazione di atti a mezzo posta, “l’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito”; ma “se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purchè il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni” (in mancanza delle persone suindicate, poi, “il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata dal rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuto alla distribuzione della posta al destinatario”).

Il D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2 quater, convertito nella L. n. 31 del 2008, ha introdotto una cautela ulteriore per l’ipotesi in cui il piego non venga consegnato personalmente al destinatario dell’atto, aggiungendo al citato art. 7, un comma, l’ultimo, con cui si prevede che, in tal caso, “l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.

Ad avviso del Collegio, la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinata – indicato sulla busta che contiene l’atto può considerarsi perfezionata, dopo della L. n. 31 del 2008, senza della spedizione, allo stesso destinatario dell’atto, della lettera raccomandata con cui l’agente postale lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo. In altri termini, la notificazione a mezzo posta non coincide con la consegna dell’atto a persona, pur abilitata, ma diversa dal destinatario: il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l’ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall’invio al destinatario medesimo, a cura dell’agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto.

Siffatta interpretazione della L. n. 890 del 1982, art. 7, si pone in linea con i precedenti di questa Corte. Per un verso, infatti, si è statuito (Cass. Pen., Sez. 6^, 17 novembre 2010, dep. 2 febbraio 2011, n. 3827) che la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l’entrata in vigore della L. n. 31 del 2008, finchè non sopraggiunga l’ulteriore adempimento della spedizione allo stesso destinatario della lettera raccomandata che lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo. E per l’altro verso si è rilevato (Cass. civ., Sez. 5^, 25 gennaio 2010, n. 1366; Cass. civ., Sez. Lav., 21 agosto 2013, n. 19366) che, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell’atto, l’omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata dall’art. 7, u.c., costituisce, non una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario.

Ne deriva che, ove oggetto della notificazione a mezzo del servizio postale sia una sentenza ed il piego che la contiene sia consegnato, non personalmente al destinatario, ma ad un terzo abilitato a riceverlo, il termine breve per l’impugnazione, di cui all’art. 325 c.p.c., decorre dalla data di perfezionamento della notificazione, coincidente, non con quella della consegna del piego, ma con il momento, successivo, della spedizione, al destinatario medesimo, della prescritta lettera raccomandata informativa a cura dell’agente postale.

2.2. – Ha pertanto errato la Corte di Trento a ritenere tardiva la notificazione dell’atto di appello.

Poichè, infatti, in data 28 settembre 2013 la sentenza emessa dal Tribunale è stata consegnata dall’agente postale a persona diversa dal destinatario (all’Avv. Marco Fedrizzi, figlio e socio dell’Avv. Franco Pedrizzi, procuratore domiciliatario di M.G.), la notifica si è perfezionata soltanto il successivo 1 ottobre 2012, allorchè l’agente postale ha inviato al destinatario medesimo, a mezzo di lettera raccomandata, la comunicazione di avvenuta notificazione; e rispetto a tale dies a quo è tempestivo l’appello notificato in data 31 ottobre 2012.

3. – La sentenza impugnata è cassata.

La causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Trento.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Trento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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