Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1973 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 29/01/2020), n.1973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12330/2013 R.G. proposto da:

Garudas s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Bertuol Roberto, elettivamente

domiciliata presso l’Avv. Rombolà Giuseppe, in Roma, via Oslavia,

n. 7;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Trentino Alto Adige depositata il 15 novembre 2012, n. 82/01/12.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 luglio

2019 dal Cons. Leuzzi Salvatore.

Fatto

RILEVATO

Che:

– La Garudas s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza con la quale la CTR del Trentino Alto Adige aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 70/2/10 della CTP di Trento, che aveva annullato la cartella di pagamento notificata alla contribuente in data 9 marzo 2009 e finalizzata ad un recupero IVA in relazione all’annualità 2005.

– Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato a due motivi.

– L’Agenzia delle entrate si è costituita, depositando successiva memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Con il primo motivo di ricorso, la contribuente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 30 e 55 e del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, nonchè l’assoluto difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e, comunque, l’omessa, insufficiente e incongrua motivazione. Segnatamente la ricorrente lamenta tra l’altro, sia sotto il profilo del contrasto con la disciplina vigente che sotto l’aspetto del deficit di motivazione della sentenza, la circostanza che la CTR abbia escluso il diritto di detrazione del credito IVA sul mero presupposto della omessa dichiarazione e della mancata allegazione del quadro IVA alla dichiarazione presentata, ancorchè con riferimento all’anno fiscale di che trattasi constino regolari registrazioni IVA e puntuali liquidazioni periodiche attraverso i modelli F24.

– Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la falsa e/o erronea applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 36-bis e 54-bis, e “il vizio di motivazione in parte qua”, per avere la CTR escluso la detraibilità sulla base di un “mero controllo cartolare”;

E’ fondato il primo motivo;

Dalla sentenza d’appello emerge come pacifico che pur “in assenza di dichiarazione”, tuttavia, il contribuente aveva “esibito la documentazione idonea a provare l’oggettiva esistenza del credito”;

– Orbene, va prestata adesione, attesane la condivisibilità, all’avviso della giurisprudenza di questa Corte secondo cui “In tema di IVA, il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 della Direttiva n. 77/388/CEE (cd. sesta direttiva) – quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro IVA acquisti – qualora il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all’art. 17 della citata direttiva, purchè detto diritto venga esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3” (Cass. n. 19930 del 2018);

– che invero “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. n. 8131 del 2018);

– Ed ancora “In tema di IVA, ove la sua eccedenza risulti dalle liquidazioni periodiche, ma sia stata omessa la dichiarazione annuale, il contribuente, per portarla in detrazione, deve provarne, anche esibendo i registri IVA e le relative liquidazioni, le fatture ed ogni altra documentazione ritenuta utile, i requisiti sostanziali, ossia che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, parimenti debitore dell’IVA agli stessi attinente, e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili, rivelandosi, altresì, tale situazione compatibile con il ricorso alla procedura automatizzata, atteso che l’assenza della dichiarazione annuale rappresenta una notizia che rileva come dato storico e fattuale e consente l’avvio di tale procedura, dovendo il fisco provvedere, in sede di controllo, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni fiscali presentate, o meno, e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria” (Cass. n. 6921 del 2017);

– Nel caso che occupa, a fronte di un credito IVA del 2004, la contribuente, pur ammettendo di non aver presentato la dichiarazione relativa a detta annualità, riportava tempestivamente il credito anzidetto come credito iniziale nel 2005;

– Il motivo di censura va, pertanto, accolto;

– L’accoglimento del primo mezzo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo;

– Il ricorso per cassazione va, pertanto, accolto; la pronuncia d’appello cassata e, non occorrrendo ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente e l’annullamento della cartella con esso impugnata;

– Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, avuto riguardo alla recente sedimentazione dell’orientamento di legittimità come sopra ribadito.

PQM

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente e annulla la cartella di pagamento impugnata; compensa le spese

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

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