Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1973 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1973 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 12370-2010 proposto da:
SAVIAN DANIELE SVNDNL56M02F205W, CROTTI FRANCESCA
CRTFNC51T49C394N, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA COL DI LANA 28, presso lo studio dell’avvocato
IOVINO FABRIZIO, rappresentati e difesi dall’avvocato
PIRAS GIOVANNI MARIA giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2013
contro

2058

BOCABEL YOLANDA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 867/2009 della CORTE D’APPELLO

1

rti

Data pubblicazione: 29/01/2014

di MILANO, depositata il 24/03/2009, R.G.N. 2921/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto;

2

R.G.N. 12370/00
Udienza del 7 novembre 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 28 ottobre 2002 i coniugi Daniele Savian e Francesca Crotti costituirono
un fondo patrimoniale, nel quale vennero conferiti tutti i beni immobili del
sig. Daniele Savian.
Il 20 giugno 2003 la sig.a Yolanda Bocabel convenne dinanzi al Tribunale di

(a) di essere creditrice del sig. Daniele Savian;
(b) che la costituzione del fondo patrimoniale era avvenuta in frode delle
proprie ragioni creditorie.
Chiedeva pertanto che venisse dichiarata la simulazione assoluta dell’atto di
costituzione patrimoniale; in subordine, domandava che ne fosse dichiarata
l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c..

2. Il Tribunale di Lodi, con sentenza 3.3.2005 n. 134, rigettò la domanda di
simulazione ed accolse quella revocatoria.
La sentenza di primo grado venne confermata dalla Corte d’appello di
Milano, con la sentenza 24.3.2009 n. 807.
Tale sentenza viene ora impugnata per cassazione dai sigg.ri Daniele Savian
e Francesca Crotti, sulla base di tre motivi di ricorso.
La sig.a Yolanda Bocabel non si è difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso i sigg.ri Savian e Crotti lamentano che la
sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n.
3 c.p.c..
Espongono a tal riguardo che la sig.a Yolanda Bocabel aveva domandato, in
primo grado, l’accertamento della simulazione dell’atto di costituzione del
fondo patrimoniale, ed in subordine la dichiarazione di inefficacia di tale atto,
ai sensi dell’art. 2901 c.c..
Un atto di citazione così concepito sarebbe, secondo i ricorrenti, “nullo ed
inammissibile”, perché l’azione di simulazione assoluta e quella revocatoria
si fondano su presupposti inconciliabili: la prima esige che si accerti la non
volizione dell’atto simulato, la seconda esige che si accerti l’esatto opposto,
e cioè l’effettiva volizione dell’atto revocando.

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Lodi i coniugi Savian-Crotti, allegando:

R.G.N. 12370/00
Udienza del 7 novembre 2013

La nullità della domanda, soggiungono i ricorrenti, non sarebbe sanata dal
fatto che l’attrice formulò le due domande in via subordinata l’una all’altra.
Infatti, avendo il convenuto l’onere di formulare tutte le sue difese nella
comparsa di risposta, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., l’allegazione da parte
dell’attore di fatti tra loro logicamente contraddittori impedirebbe al

su presupposti contraddittori siano tra loro subordinate.
Pertanto, concludono i ricorrenti, avrebbe errato la Corte d’appello nel
ritenere ammissibile una domanda così concepita.

1.2. Il motivo è palesemente infondato.
La formulazione di domande subordinate è una facoltà dell’attore, il cui
esercizio non vulnera in alcun modo il diritto di difesa del convenuto,
nemmeno quando le due domande tra loro subordinate siano fondate su
fatti costitutivi tra loro inconciliabili.
L’onere attoreo di mettere il convenuto in condizione di difendersi
(desumibile dagli artt. 163 e 167 c.p.c.) è infatti assolto quando l’attore
abbia correttamente descritto i fatti costitutivi delle proprie pretese, sì che il
convenuto possa scegliere se negarli, ammetterli, ovvero ammetterli nella
loro esistenza, ma soggiungere l’esistenza di altri fatti modificativi,
impeditivi od estintivi.
Se quindi l’attore formula due domande tra loro subordinate, il suddetto
onere di allegazione è assolto quando sia l’una che l’altra domanda si
fondano su una chiara ed esaustiva allegazione dei fatti costitutivi per
ciascuna di esse.
In tal caso il convenuto potrà infatti prendere posizione in merito a ciascuna
delle due domande subordinate, eventualmente formulando anch’egli
eccezioni subordinate (ad es., negando che sussista prova della simulazione,
ed in subordine eccependo che, ove tale prova fosse ritenuta sussistente, in
ogni caso il diritto sarebbe prescritto).
L’esclusione di qualsiasi

vulnus al diritto di difesa, per effetto della

formulazione di domande subordinate, rende inutile scrutinare la conformità
a Costituzione delle norme che la consentono.

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convenuto di difendersi compiutamente, anche se le due domande fondate

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Udienza del 7 novembre 2013

1.3. Il primo motivo di ricorso va dunque rigettato sulla base del seguente
principio di diritto: la formulazione di domande tra loro subordinate, anche
se fondate su fatti materiali tra loro inconciliabili, è legittima e non lede in
alcun modo il diritto di difesa del convenuto.

2.1. Col secondo motivo di ricorso i sigg.ri Savian e Crotti lamentano sia la
violazione di legge (360 n. 3 c.p.c.), sia il difetto di motivazione (art. 360 n.
5) della sentenza impugnata.
Espongono al riguardo che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che
il credito, a garanzia del quale la sig.a Yolanda Bocabel aveva proposto
l’azione revocatoria, fosse anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale.
Tale credito, infatti, era scaturito da una sentenza di condanna, pronunciata
nei confronti del sig. Savian ed a favore della sig.a Bocabel, depositata
1’11.11.2002, e quindi successivamente alla costituzione del fondo
patrimoniale, avvenuta il 28.10.2002.

2.2. Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha correttamente applicato il principio secondo cui la
sentenza di condanna non rappresenta il fatto costitutivo del credito in essa
accertato: il credito sorge infatti al momento in cui si realizza l’atto od il
fatto al quale la legge ricollega l’origine dell’obbligazione (art. 1173 c.c.).
Nel caso di specie, il sig. Daniele Savian era stato condannato dal Tribunale
di Milano a pagare alla sig.a Yolanda Bocabel circa 48.000 euro, con
sentenza depositata 15 giorni dopo la costituzione del fondo patrimoniale:
ovvio dunque che il credito accertato nella sentenza non poteva non essere
anteriore alla data della stipula dell’atto revocando.
La statuizione della Corte d’appello fu dunque del tutto corretta, né è
infirmata – come vorrebbero i ricorrenti – dall’esistenza di non meglio
precisate ragioni di credito del sig. Daniele Savian nei confronti della sig.a
Yolanda Bocabel. Queste infatti avrebbero potuto rilevare al fine di sollevare
un’eccezione di compensazione, ma non certo al fine di escludere
l’anteriorità del credito rispetto all’atto revocando.

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2. Il secondo motivo di ricorso.

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Udienza del 7 novembre 2013

3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso i sigg.ri Savian e Crotti lamentano sia la
violazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) sia il difetto di motivazione (art.
360 n. 5 c.p.c.).
Allegano che la Corte d’appello avrebbe confermato la pronuncia del
Tribunale che accolse l’azione revocatoria, senza avere la prova né del

Al contrario, secondo i ricorrenti si sarebbe dovuta ritenere sussistente la
prova della buona fede del sig. Daniele Savian.
Questi infatti molti anni prima aveva locato un immobile alla sig.a Bocabel,
ed aveva – parimenti molto tempo prima della costituzione del fondo
patrimoniale – ottenuto uno sfratto esecutivo ed un decreto ingiuntivo nei
confronti di essa. Il sig. Savian, pertanto, al momento della stipula della
costituzione del fondo patrimoniale riteneva di essere creditore, e non già
debitore, della sig.a Bocabel.

3.2. Il motivo è inammissibile.
Dall’esame della sentenza impugnata risulta che nessuno dei tre motivi
d’appello avesse ad oggetto la sussistenza (ovvero la prova della
sussistenza) dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c. per la
revoca degli atti dispositivi.
Riferisce infatti la sentenza d’appello che il primo motivo d’appello
riguardava la compatibilità della domanda di simulazione con quella
revocatoria; il secondo riguardava la posteriorità del credito rispetto all’atto
dispositivo ed il terzo riguardava l’esistenza del pregiudizio per il creditore.
Il giudice d’appello non aveva dunque alcun obbligo di motivare in merito
alla sussistenza dell’elemento soggettivo della scientia fraudis, in quanto
non risulta che tale questione le fosse mai stata sottoposta.
Ove, poi, i ricorrenti avessero inteso dolersi del mancato esame, da parte
della Corte d’appello, d’una questione ritualmente sollevata con l’atto di
gravame, avrebbero avuto l’onere di trascrivere la relativa domanda nel
ricorso per cassazione, ed indicare quando ed in che termini la relativa
questione fu sollevata, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso:
onere che non è stato assolto.

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consilium fraudis, né della scientia damni.

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Udienza del 7 novembre 2013

4. Le spese.
Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’intimata.
P.q.m.
la Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile

della Corte di cassazione, addì 7 novembre 2012.

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