Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1973 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Z.S.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 227/28/05 depositata il 6 ottobre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 1 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall’ufficio in relazione ad un’istanza di rimborso per l’IRAP versata per gli anni del 1998 al 2001.

L’intimato non ha svolto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio, essendosi ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 per avere omesso di rilevare la Commissione Tributaria Regionale la decadenza dall’istanza di rimborso di quanto versato per l’anno 1998 è inammissibile.

Premesso invero che non risulta che la questione sta stata sollevata nella fase di merito e che nessun elemento circa la cronologia dei versamenti e dell’istanza è ricavabile dalla sentenza impugnata, è principio già affermato dalla Corte quello secondo cui “La decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza entro il termine di diciotto mesi, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, dal versamento dell’imposta (nella specie i.lo.r.) indebitamente corrisposta, ancorchè rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non può essere eccepita per la prima volta in Cassazione, qualora dalla sentenza impugnata non risultino nè la data del versamento dell’imposta nè la data dell’inoltro dell’istanza per il relativo rimborso, non essendo consentita, in sede di legittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto, anche se rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto – come l’esame di documenti – preclusi alla corte di Cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi di cui all’art. 372 c.p.c., nè essendo possibile ipotizzare un error in procedendo del giudice di merito – consistente nel mancato esame del documento – poichè la stessa rilevabilità d’ufficio della decadenza va coordinata con il principio della domanda, il quale non può essere fondato, per la prima volta in cassazione, su un fatto mai dedotto in precedenza, implicante un diverso tema di indagine e di decisione” (Cassazione civile, sez. trib., 26 settembre 2003, n. 14297).

E’ invece manifestamente fondato il secondo motivo con il quale si deduce la nullità della sentenza per totale carenza di motivazione posto che, in effetti, la formula secondo cui “la Commissione non può non condividere le conclusioni cui è pervenuta la CTP” è assolutamente inidonea a chiarire l’iter argomentativo posta alla base della decisione, non essendo state neppure sintetizzate le motivazioni di primo grado nè i motivi di appello ed avendo la Corte affermato che “La motivazione della sentenza di secondo grado “per relationem” concreta carenza di motivazione qualora consista in un mero rinvio alla precedente decisione, risolventesi in una acritica approvazione della predetta, è invece legittima quando il giudice di appello, richiamando nella sua pronuncia punti essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, non si limiti a farli propri, ma confuti le censure contro di questa formulate con il gravame, attraverso un itinerario argomentativo ricavabile dall’integrazione della parte motiva delle due sentenze di merito” (Cassazione civile, sez. 2^, 4 marzo 2002, n. 3066).

L’impugnata sentenza deve dunque essere cassata il relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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