Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19729 del 08/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/08/2017, (ud. 05/07/2017, dep.08/08/2017),  n. 19729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11314/2016 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

V.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7963/2016 della CORTE D’APPELLO di RO/L/,

depositata il 26/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di appello di Roma, con sentenza del 26.1.2016, in riforma della decisione del Tribunale, accoglieva la domanda proposta da V.A., accertando il diritto del predetto ai benefici di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in relazione al periodo dal 1963 al 1999, condannano l’INPS ad aggiornare la relativa posizione previdenziale;

che, per quel che interessa nella presente sede, il giudice del gravame osservava che vi era prova della presentazione di domanda amministrativa all’INPS in data 3.4.2002, nei tempi fissati dalla disposizione di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47, conv. dalla L. n. 326 del 2003; che della decisione chiede la cassazione l’INPS sulla base di due motivi, cui non ha opposto difese il V., rimasto intimato;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che viene denunziato, con il primo motivo, error in procedendo, rilevandosi che il Collegio non ha dato conto delle ragioni in base alle quali ha deciso il gravame del V. in ordine alla questione della decadenza ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, avendo richiamato l’istituto della decadenza di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47, conv. da L. n. 326 del 2003 e, con il secondo, si lamenta la violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, censurandosi la decisione per non avere rilevato la decadenza nella quale era incorso il V., il quale aveva depositato ricorso giudiziale in data 16 giugno 2009, dopo la scadenza del termine triennale a fronte di istanza amministrativa presentata il 3.6.2002, quando era ormai decorso il termine di tre anni e trecento giorni dalla data di presentazione delle suddetta istanza;

3. che il Collegio rileva la fondatezza del ricorso, esaminando congiuntamente i due motivi per l’evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto ed il carattere risolutivo del secondo rilievo;

4.1. che questa Corte ha, infatti, da tempo affermato, che consequenziale alla configurazione della rivalutazione contributiva come beneficio autonomo rispetto alla prestazione pensionistica (cfr. Cass. 11.12685 del 2008; Cass. n. 7527 del 2010; Cass. n. 8926 del 2011; Cass. n. 6331 del 2014; Cass. n. 7934 del 2014; Cass. n. 13578 del 2014) è l’applicabilità alla relativa domanda del regime decadenziale di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte a partire dalla sentenza n. 12685 del 2008 (v., nel senso dell’applicabilità di tale regime decadenziale, con effetto preclusivo della proposizione di ulteriori domande giudiziali, fra le altre, Cass. nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012, ord. n. 7964 del 2014);

4.2. che le pronunce richiamate non hanno introdotto alcuna nuova e imprevedibile regola processuale, in contrasto con enunciati precedenti, ma hanno semplicemente esercitato l’ordinaria funzione dichiarativa, tipica dell’interpretazione giurisprudenziale, esplicitando una regola già propria dell’ordinamento, avente carattere di generalità in relazione alla materia delle prestazioni previdenziali;

4.3. che l’applicabilità alla domanda di rivalutazione contributiva del regime decadenziale richiamato comporta che la domanda giudiziale dell’originario ricorrente deve essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza, posto che tra la data di presentazione della istanza amministrativa (3 aprile 2002) e quella di deposito del ricorso giudiziale (16 giugno 2009) è intercorso un termine superiore ai tre anni decorrenti dalla scadenza del termine complessivo di trecento giorni prescritto per l’esaurimento del procedimento amministrativo (centoventi giorni per la formazione del silenzio rifiuto L. n. 533 del 1973, ex art. 7 + novanta giorni per la proposizione del ricorso amministrativo al comitato provinciale L. n. 88 del 1989, ex art. 46, comma 5 + novanta giorni per la decisione del ricorso L. n. 88 del 1989, ex art. 46, comma 6);

5. che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va accolto con conseguente cassazione della decisione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa con declaratoria di inammissibilità della originaria domanda;

6. che le spese dell’intero processo possono essere compensate tra le parti in ragione del progressivo consolidarsi dei principi qui affermati, nel corso dell’evolversi della vicenda giudiziale in esame.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità dell’originaria domanda.

Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

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