Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19729 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 03/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 03/10/2016), n.19729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18148-2012 proposto da:

CONDOMINIO VIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO CAPOBIANCO,

SAVINA BOMBOI;

– ricorrenti –

contro

M.M., MA.RA. (detto D.),

MA.MA., MA.FU. gli ultimi tre eredi di

MA.PA., la prima anche in proprio, MA.RA.,

MA.MI. in qualità di eredi di MA.LU., L.A.,

L.R. queste ultime due eredi di MA.EL.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAVOUR 96, presso lo studio

dell’avvocato EMILIO MANGANIELLO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

nonchè contro

P.M.E., FALLIMENTO MI.RO.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1357/2 12 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/4/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. MATERA LINA;

udito l’Avvocato GAMBINO Pietro, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato COSSU Bruno, difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MANGANIELLO Emilio, difensore dei resistenti che ha

chiesto l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 13-3-1994 M.M., Ma.Pa., Lu., El. e Ra., L.A. e R. convenivano innanzi al Tribunale di Ariano Irpino i coniugi Mi.Ro. e P.M.E., nonchè il Condominio di (OMISSIS), e premesso di aver trasferito ai primi un terreno con atto di permuta, chiedevano che venisse accertato lo sconfinamento effettuato dai convenuti sul residuo fondo di loro proprietà per un’estensione di circa 80 mq., mediante realizzazione di una strada che, attualmente, era nella disponibilità del Condominio. Domandavano, conseguentemente, la condanna dei convenuti alla rimozione delle opere, al rilascio dell’area occupata ed al ripristino della stessa in condizioni di idoneità alle colture agrarie, oltre al risarcimento dei danni.

I coniugi Mi./ P. resistevano ala domanda, evidenziando fra l’altro di aver realizzato l’opera più di dieci anni prima, in buona fede e nella scienza degli attori, con conseguente diritto di ritenerla ex art. 936 c.c., comma 4.

Si costituiva anche il Condominio, chiedendo, nel caso di condanna al pagamento del valore del suolo occupato, di potersi rivalere nei confronti di chi effettivamente tenuto.

Con sentenza n. 319/2003 il Tribunale di Ariano Irpino attribuiva in proprietà ai coniugi Mi./ P. la porzione di terreno occupata con la realizzazione della strada, in applicazione del disposto di cui all’art. 936 c.c., comma 4; condannava, quindi, i predetti ad indennizzare gli attori ed a risarcire loro i danni per la mancata utilizzazione del suolo, nonchè a realizzare un muro di contenimento della strada; respingeva, infine, la domanda nei confronti del Condominio.

Avverso tale sentenza proponevano appello gli attori.

Si costituivano tutti gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame. I Mi. e la P., inoltre, proponevano appello incidentale, perchè venisse accertata, fra l’altro, l’insussistenza di alcuna condotta di occupazione da parte loro.

Con sentenza in data 27-4-2012 la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione impugnata e per quanto qui rileva, condannava il Condominio a restituire agli attori la porzione occupata, nonchè, in solido con la P., a risarcire loro i danni. Il giudice del gravame, dopo aver rilevato che la strada in questione occupava una parte del terreno degli originari attori, riteneva ricorrente l’ipotesi di opera parzialmente realizzata su terreno altrui; conseguentemente, escludeva l’applicabilità dell’art. 936 c.c., relativo alle opere realizzate interamente sull’altrui proprietà. Escludeva, altresì, che potesse trovare applicazione il meccanismo della c.d. accessione invertita di cui all’art. 938 c.c. per le opere realizzate parzialmente su fondo altrui, poichè tale fattispecie non era stata fatta oggetto di specifica domanda da parte degli interessati. Rilevava, conclusivamente, che occorreva applicare la disciplina generale della proprietà, con conseguente legittimazione passiva all’azione di rilascio del solo Condominio, nella cui disponibilità esclusiva si trovava la porzione occupata, e che in forza dell’attualità di tale situazione era altresì tenuto a risarcire i danni in solido con l’autore dell’opera.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Condominio di (OMISSIS), sulla base di due motivi.

Hanno resistito con controricorso M.M., Ma.Ra. (detto D.), Ma., Fu., gli ultimi tre in qualità di eredi di Ma.Pa. e la prima anche in proprio, Ma.Ra., Ma.Mi., gli ultimi due in qualità di Ma.Lu. così come Ma.Em. e il primo anche in proprio, L.A. e L.R., gli ultimi due anche in qualità di eredi di Ma.El..

P.M.E. e il Fallimento di Mi.Ro. non hanno svolto attività difensive.

In prossimità dell’udienza i resistenti hanno depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Preliminarmente sì rileva che non può tenersi conto delle “osservazioni scritte ex art. 379 c.p.c.” presentate nell’interesse del Condominio ricorrente, in quanto depositate dopo la chiusura dell’udienza di discussione, quando ormai alle parti era preclusa ogni ulteriore attività difensiva.

2) Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 936 e 938 c.c., dolendosi del fatto che la Corte di Appello abbia ritenuti inapplicabili tali norme in presenza di un’occupazione solo parziale del suolo altrui. Al riguardo propone una rimeditazione del consolidato orientamento di questa Corte (v. SS.UU. n. 3351/1984; Cass. n. 2702/1983, 1393/1986, 1840/1986, 13539/1992, 5892/2001), cui il giudice del merito si è attenuto, assumendo che l’art. 936 c.c., avrebbe invece carattere generale e disciplinerebbe l’intera materia della costruzione su suolo altrui, non contenendo alcun riferimento testuale alla necessità che le opere vi insistano per l’intero, mentre l’art. 938 c.c., si porrebbe rispetto ad esso in un rapporto di specialità quanto all’oggetto ed alla collocazione dell’opera. Tale opzione ermeneutica, si sostiene, consentirebbe di contemperare gli interessi del proprietario e del costruttore, limitando ragionevolmente nel tempo la possibilità per il primo di ottenere la distruzione dell’opera realizzata dal secondo in buona fede e senza opposizione.

La censura è priva di pregio.

Essa, anzitutto, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata con riferimento alla possibile applicazione dell’art. 938 c.c., esclusa sul rilievo della mancata proposizione di apposita domanda da parte del costruttore, in effetti mai formulata nell’intero giudizio di merito.

E’ infondata, in ogni caso, nella parte in cui sollecita una rilettura della norma che si discosti dall’orientamento consolidato di questa Corte, cui invece va data continuità ed il cui fondamento non è incrinato dalle considerazioni del ricorrente.

Tale fondamento consiste, infatti, nel riguardo al più consistente vantaggio che al proprietario del suolo può derivare dall’accessione diretta delle costruzioni realizzate dal terzo; ciò che postula all’evidenza che si tratti di opere interamente realizzate sul suolo medesimo. I limiti al potere di rimozione stabiliti dall’art. 936 c.c., comma 4, infatti, trovano giustificazione nell’autonomia strutturale ed economica delle opere del terzo e nella loro astratta idoneità ad apportare un effettivo incremento di valore al fondo cui accedono, con un concreto vantaggio economico al “dominus soli” che voglia ritenerle.

3) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di rivalsa proposta in primo grado nei confronti dei costruttori per l’ipotesi di ritenuta sussistenza degli obblighi risarcitori e ripristinatori, domanda che esso assume “richiamata” in appello.

Il motivo è infondato.

Com’è noto, la parte vittoriosa nel merito in primo grado non è tenuta a ripropone con appello incidentale – difettando il presupposto della soccombenza – le domande e le eccezioni già proposte e respinte o dichiarate assorbite dalla decisione del primo giudice; essa, tuttavia, ha l’onere di provocare il riesame di tali domande ed eccezioni per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c., manifestando in maniera chiara e precisa la volontà di riproporle (v. Cass. n. 12260/2009; Cass. n. 7457/2015).

Nella specie, il ricorrente non ha dato prova di aver assolto a tale onere: dalle conclusioni rassegnate in appello (trascritte a pag. 3 della sentenza impugnata), ove è chiesto unicamente il rigetto del gravame, non risulta, infatti, alcuna volontà di provocare il riesame della propria domanda di rivalsa proposta in primo grado, nè lo stesso Condominio ha indicato nel ricorso altri elementi che consentano di ritenere che tale onere sia stato assolto.

4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dai resistenti nel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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