Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19728 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. III, 27/09/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 27/09/2011), n.19728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO SPA (OMISSIS), in persona

dell’amministratore delegato M.M., elettivamente

domiciliato in ROMA, P.ZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio

dell’avvocato RIPA DI MEANA VIRGINIA, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GUARDASCIONE BRUNO, MASONI GIUSEPPE MATTEO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57/59, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

SBARDELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMARDO LUCIO

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3159/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 20/06/2008, depositata il 21/07/2008

R.G.N. 1919/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato GUARDASCIONE BRUNO;

udito l’Avvocato GIACOMARDO LUCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel gennaio del 2004 il tribunale di Roma respinse la domanda risarcitoria proposta da C.A. nei confronti del gruppo editoriale “(OMISSIS)”, escludendo la portata diffamatoria di una serie di articoli apparsi sull’edizione di Firenze del quotidiano “(OMISSIS)” tra il novembre del 1992 e il dicembre del 1993, oltre che di un articolo pubblicato sull’edizione nazionale del medesimo giornale.

La corte di appello di Firenze, investita del gravame proposto dal C., lo accolse, riconoscendogli un risarcimento pari a 20.000 Euro, ritenendo viceversa diffamatori gli articoli pubblicati il 7, l’8/9 novembre, il 10 novembre 1992 e il 10 marzo 1993 in cronaca di Firenze.

In particolare, ad avviso del giudice d’appello, le pubblicazioni del 7 e dell’8/9 novembre 1992 erano corredate da titoli “a sensazione” particolarmente eclatanti (“Ladri di merendine. Mense scolastiche, dieci anni di mazzette”; “Rubare ai bambini”), che menzionavano espressamente il dirigente comunale C.A., travalicando ampiamente il limite della continenza espositiva ed integrando tout court i profili diffamatori ignorati dal primo giudice; quella del 10 novembre 1992 dedicava al C. ed alle sue “coperture” politiche locali non soltanto un discutibile titolo giornalistico (“Gli allegri compari del C.”), ma anche contenuti di obbiettiva valenza diffamatoria, collegandolo ai “ladri di merende” e riferendo di cespiti reddituali definiti “sospetti” e “non provati” – onde la circostanza che l’appellante fosse risultato destinatario di una informazione di garanzia non autorizzava il giornale a travalicare i limiti della correttezza espositiva -; quella del 10 marzo 1993 utilizzava, infine, il termine “papocchio” che, lungi dall’esprimere una legittima critica alla confusione esistente nella gestione degli appalti degli ippodromi, implicava l’attribuzione mirata di “pasticci” illeciti nel mondo del trotto, con espressione gratuita e diffamatoria.

Il risarcimento del danno morale, determinato in 20.000 Euro, era esplicitamente ritenuto dal giudice di appello comprensivo tanto del danno esistenziale quanto di quello alla vita di relazione (con statuizione non impugnata in questa sede dal ricorrente).

Ricorre per la cassazione della sentenza della corte fiorentina il gruppo L’Espresso con gravame sorretto da 4 motivi.

Resiste con controricorso, corredato da memoria illustrativa, C. A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non può essere accolto.

In premessa, deve essere rilevata la infondatezza della preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del C. (f. 4 ss. del controricorso), atteso che i motivi sub 1, 3 e 4 lamentano esclusivamente un vizio motivazionale (ciò che esclude la necessità di formulare un quesito di diritto, giusta disposto dell’art. 366 bis c.p.c.) Con il primo motivo, si denuncia erronea, contraddittoria e illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il fatto controverso indicato dal ricorrente, in ossequio al disposto dell’art. 366 bis c.p.c., viene sintetizzato nei termini che seguono:

Gli elementi dedotti e risultanti per tabulas, sia per gli stessi rilievi esposti nella sentenza impugnata, devono essere ritenuti assolutamente rilevanti ai fini della incidenza causale dell’errore che si è rilevato decisivo, essendovi uno stretto rapporto di causalità fra la circostanza trascurata dal giudice di appello e relativa ad una errata anticipazione temporale di un evento ritenuto risolutivo per la decisione della controversia, a quello stesso evento che in realtà si è verificato in un periodo successivo a quanto erroneamente ritenuto da quello stesso giudice, con la conseguenza che, qualora la dedotta circostanza fosse stata considerata nella sua giusta datazione e collocazione temporale, la decisione sarebbe pervenuta a conclusioni diverse.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 324 c.p.c., cosa giudicata formale; art. 2909 c.c., cosa giudicata). La doglianza, si conclude con il seguente quesito di diritto (la cui legittimità e ammissibilità non è vulnerata dalla mancanza della forma interrogativa, apparendo sufficientemente chiara l’istanza di formulazione del principio di diritto ad esso conseguente in caso di accoglimento del motivo):

E’ preclusa la proponibilità, sotto forma di domanda o di eccezione, nel giudizio di appello, di ogni questione derivante direttamente da un fatto, quale quello accertato dal primo giudice circa la inesistenza nei titoli degli articoli di stampa in esame del nome ” C.A.”, allorquando tale statuizione e tale accertamento del primo giudice non siano stati espressamente impugnati. Con il terzo motivo, si denuncia insufficienza e illogicità della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La doglianza si conclude con la seguente sintesi: Se la corte di appello avesse valutate le costruzioni dei titoli come imprecise e lacunose tanto da dover costringere la corte stessa a spiegarne i pretesi significati alla luce del contenuto degli stessi articoli, ai quali i singoli titoli facevano riferimento, non sarebbe potuta giungere, una volta accertata la conformità a diritto del testo degli articoli come corrispondenti al legittimo diritto di critica e di cronaca giudiziaria Con il quarto motivo, si denuncia insufficienza e illogicità della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il motivo si conclude con la seguente sintesi:

I parametri valutativi adottati circa un difetto del requisito della continenza e della verità sostanziale dei titoli di stampa esaminati non avrebbero potuto condurre alle conclusioni raggiunte dalla corte nel merito circa la attribuzione di diffamatorietà ai titoli utilizzati, e ciò sia con riferimento al contenuto degli articoli ritenuti, per contro, esenti da qualsiasi censura, sia dell’interesse pubblico alla conoscenza di procedimenti giudiziari interessanti la collettività.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, non possono condurre all’accoglimento del ricorso.

Essi si infrangono, difatti, sul non censurabile impianto motivazionale della sentenza del giudice d’appello nella parte in cui questi ha ritenuto di poter rilevare, con apprezzamento di fatto scevro da vizi logico-giuridici, e perciò istituzionalmente sottratto al vaglio critico di questa corte regolatrice, un carattere diffamatorio con riguardo ad alcuni degli articoli (e dei relativi titoli) compiutamente esaminati, non discostandosi, nella sostanza, dai principi più volte affermati da questo giudice di legittimità in tema di affermazioni giornalistiche destinate a sollecitazioni emotive contenenti sottintesi, insinuazioni allusioni, accostamenti obbiettivamente idonei ad ingenerare nel lettore rappresentazioni della realtà obbiettiva che travalichino il diritto di cronaca e di critica (ex multis, Cass. 20338/010; 16917/010; 6041/08; 25157/08;

18782/05) sia pur su di un piano di analisi di tipo diacronico, atteso che, all’epoca delle prime pubblicazioni, il C. era destinatario di una semplice informazione di garanzia.

La rivalutazione del contenuto e l’apprezzamento in concreto della portata diffamatoria degli scritti giornalistici esula, in definitiva, dai compiti del giudice di legittimità volta che il giudice territoriale abbia fatto buon governo dei principi posti a presidio dell’istituto risarcitorio quoad iniuriam (nè alcuna violazione di un presunto giudicato implicito può dirsi consumata dal giudice di appello, avendo il C., fin dal primo atto del giudizio, lamentato l’accostamento del suo nome alle vicende illecite consumatesi illo tempore presso il comune di Firenze).

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 2200, di cui Euro 200 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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