Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19728 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19728 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 4498-2017 proposto da:
CAUSE RITA, nella qualità di erede unica di LIETO CARLO,
elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’avvocato GENNARO ORLANDO;
– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso la sede dell’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli
avvocati CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE,
EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA;

Data pubblicazione: 25/07/2018

- controrkorrenti avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, n. cronol.
20398/2016 depositato il 19/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE

RILEVATO
che con sentenza del 19 settembre 2016, il Tribunale di Napoli
rigettava l’istanza di accertamento tecnico preventivo mirato
alla verifica del requisito sanitario utile al conseguimento
dell’indennità di accompagnamento presentata da Rita Calise,
nella qualità unica erede di Carlo Lieto nei confronti dell’INPS;
che la decisione del Tribunale discende dall’aver questo ritenuto
la relativa domanda non corredata da certificazione sanitaria
idonea ai sensi dell’art. 20, comma 3, d.l. n. 78/2009,
convertito nella legge n. 102/2009;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la Calise,
affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con
controricorso, l’INPS;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
che la ricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la
violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 24,32, 38 e 117,
comma 1, Cost. 1, I. n. 295/1990 e 1, d.P.R. n. 698/1994,
lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dal
giudicante motivata dallo scostamento degli atti di iniziativa
assunti in sede amministrativa dal ricorrente dalle prescrizioni di
Ric. 2017 n. 04498 sez. ML – ud. 23-05-2018
-2-

MARINIS.

una circolare dell’Istituto, priva, in quanto atto a mera rilevanza
interna, di efficacia normativa generale;
che il motivo deve ritenersi inammissibile, al di là
dell’infondatezza della censura ivi mossa, atteso che la circolare
in questione ha contenuto meramente esplicativo del requisito

dato dalla necessità che la domanda amministrativa sia
corredata della certificazione sanitaria utile ad attestare lo stato
invalidante coerente con la specifica provvidenza richiesta, e ciò
a motivo dell’inoppugnabilità del decreto di omologa per difetto
di contenuto decisorio, non incidendo esso sulle situazioni
giuridiche soggettive in quanto non conferisce né nega alcun
diritto, non statuendo sulla spettanza della prestazione richiesta
e sull’obbligo di erogarla (cfr. Cass. nn. 6085/2014 e
12731/2015);
che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso
va dichiarato inammissibile, senza

attribuzione di spese,

ricorrendo gli estremi per l’esenzione ex art. 152 disp att.

c’p.c.’
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 maggio
2018
Il Presidente

posto dall’art. 20 del d.l. n. 78/2009 (conv. In I. n. 102/2009) e

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