Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19728 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. III, 23/07/2019, (ud. 15/02/2019, dep. 23/07/2019), n.19728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6597/2015 proposto da:

A.E.A., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato

ARMANDO MONTARSOLO, che li rappresenta e difende giuste procure

speciali in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), MINISTERO DEL LAVORO DELLA

SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI (OMISSIS), MINISTERO ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI, domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4989/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/02/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

A.E.A. ed altri, laureati in medicina e chirurgia, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo l’accertamento del diritto ad una remunerazione adeguata, ed in subordine il risarcimento del danno, per avere frequentato scuola di specializzazione. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello gli originari attori. Con sentenza di data 24 luglio 2014 la Corte d’appello di Roma accolse limitatamente alle domande proposte dai medici iscritti alle scuole di specializzazione dell’anno 1983/1984, rigettandolo con riferimento ai medici il cui anno di iscrizione ai corsi di specializzazione è antecedente all’anno indicato.

Hanno proposto ricorso per cassazione A.E.A. ed altri medici indicati in epigrafe sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., artt. 3 e 36 Cost., nonchè delle direttive CEE 75/363 e 82/76 e della L. n. 370 del 1999. Osservano i ricorrenti che anche per coloro che si sono immatricolati nel 1979 e negli anni seguenti, la cui formazione specialistica si è protratta anche successivamente al termine di recepimento della direttiva, deve essere riconosciuto il diritto alla remunerazione adeguata e/o al risarcimento del danno.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle direttive CEE 75/363 e 82/76. Osservano i ricorrenti che i medici che risultano formalmente immatricolati nell’anno accademico 1982/1983 sono stati in realtà ammessi nell’anno 1983 e conseguentemente sono stati iscritti nell’anno 1983, sicchè l’inizio delle lezioni e la frequentazione dei corsi è avvenuta solo successivamente al 31 dicembre 1982. Precisano che tale circostanza ricorre per alcuni dei ricorrenti.

Il primo motivo è fondato per quanto di ragione. Sulla base del rinvio pregiudiziale di cui a Cass. Sez. U. 21 novembre 2016 n. 23581, ha affermato Corte giust. 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C.616/16 e C-617/16 che l’art. 2, paragrafo 1, lett. c), l’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli artt. 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Conformemente al dictum del giudice Euro-unitario, si sono già pronunciate fra le altre Cass. 31 maggio 2018, n. 13773, n. 13762 e n. 13761 ed in seguito Cass. Sez. U. 19 luglio 2018, n. 19107 (conforme successivamente fra le tante Cass. 31 luglio 2018, n. 20186). A partire dal 1 gennaio 1983 deve quindi essere riconosciuta la remunerazione adeguata di cui sopra. Tale riconoscimento va tuttavia limitato a coloro i quali hanno iniziato la specializzazione nel corso dell’anno 1982, come già affermato da Cass. 17 gennaio 2019 n. 1055 e 17 gennaio 2019n. 1056, per le seguenti ragioni.

Come è noto, la direttiva 75/362/CEE sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico, mentre la direttiva 75/363/CEE dettò i requisiti minimi necessari affinchè il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”. L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982.

La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L43 del 15.2.1982; l’art. 16 della medesima direttiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”.

Pertanto:

(a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione a far data dal 29.1.1982;

(b) gli stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario.

Ne consegue che “qualsiasi formazione a tempo pieno come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata”, così come stabilito da Corte giust. 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C.616/16 e C-617/16, sopra richiamata. La medesima sentenza ha precisato, come si è visto, che, per coloro che hanno iniziato i corsi di specializzazione durante l’anno 1982, la remunerazione adeguata deve essere corrisposta per il periodo di formazione a partire dal 1 gennaio 1983 fino alla conclusione, dal momento che prima di tale data gli Stati membri avevano la facoltà di dare o non dare attuazione alla direttiva.

La Corte di giustizia, nella sentenza appena ricordata ha dunque distinto tre categorie di specializzandi:

1) quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82 del 1976), i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione;

2) quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell’anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1 gennaio 1983;

3) quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1 gennaio 1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l’intera durata del ricorso.

Coloro i quali hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, anche se la direttiva fosse stata tempestivamente trasposta nell’ordinamento interno, comunque non avrebbero avuto diritto ad alcuna remunerazione, in quanto il diritto in discorso non era contemplato dall’ordinamento comunitario. Deve essere tenuta ferma la distinzione fra il giorno a decorrere dal quale l’ordinamento comunitario ha riconosciuto l’esistenza del diritto alla remunerazione ed il giorno entro il quale gli Stati membri erano tenuti ad adempiere la direttiva che riconosceva il menzionato diritto.

Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “in virtù dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16, l’art. 2, paragrafo 1, lett. c) e art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva n. 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva n. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che, qualora l’assenza di misure nazionali di trasposizione non consenta di raggiungere per via interpretativa il risultato prescritto da tali disposizioni, il diritto dell’Unione impone allo Stato membro di risarcire i danni causati ai singoli in ragione della mancata trasposizione della direttiva citata, tenendo conto che quest’ultima deve essere intesa nel senso che una remunerazione adeguata per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti, iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990, deve essere corrisposta a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, mentre per coloro i quali hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82 del 1976) non è previsto il diritto ad alcuna remunerazione”. Il reiterato riferimento della CGUE all’inizio del caso nel corso nel 1982 indice a comprendere anche i medici iscritti dal 1 gennaio 1982.

Il giudice di merito, nell’adeguarsi al suddetto principio di diritto, dovrà accertare quali siano i ricorrenti che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione, e quali siano invece i ricorrenti che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell’anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1 gennaio 1983.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso per quanto di ragione e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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