Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19728 del 08/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/08/2017, (ud. 11/04/2017, dep.08/08/2017), n. 19720
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12344-2016 proposto da:
P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI
MELLINI 7, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO KROGH,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PERSIANI;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO LA FIORDICHIARIA S.R.L. UNIPERSONALE, – P.I. (OMISSIS), in
persona del Curatore fallimentare pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA, 388, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO PESELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato
ALBERTO RIMMAUDO;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 145/2016 del TRIBUNALE di MASSA, depositata
l’11/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.
Fatto
RILEVATO
che:
il signor P.S. propone ricorso, affidato a due motivi, avverso la decisione indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la propria opposizione allo stato passivo del Fallimento della S.r.l. (OMISSIS);
resiste con controricorso la curatela fallimentare;
Diritto
CONSIDERATO
che:
il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;
il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione dell’art. 32 Cost., artt. 1223,2059 e 2087 c.c., per non essersi tenuto conto di tutte le voci inerenti al danno non patrimoniale, con particolare riferimento al c.d. danno esistenziale, non è fondato;
il Tribunale, infatti, ha considerato, con motivazione circostanziata, tutte le voci inerenti al c.d. “danno differenziale”, pervenendo, in applicazione dei principi affermate dalle Sezioni unite di questa Corte con la decisione n. 26972 del 2008, e tenendo conto delle tabelle all’uopo predisposte, alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità fisica, senza poi procedere, in assenza dell’allegazione di specifiche circostanze, a un’ulteriore personalizzazione del quantum dovuto;
fondato, viceversa è il secondo motivo, con il quale si deduce violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74, 133, 144 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., sotto il profilo dell’esorbitanza delle spese di lite liquidate rispetto a quanto liquidato al procuratore della Curatela, in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
Esigenze di simmetria e, soprattutto, la necessità di evitare indebite locupletazioni, inducono ad aderire all’orientamento, già affermato sia da questa Corte in sede penale, sia dal Giudice delle leggi (Cass. pen., n. 20044/2015; id., 46537/2011; Corte cost., ord. n. 270/2012), secondo cui le somme liquidate in favore dell’Erario per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato debbono corrispondere a quelle liquidate al difensore della stessa;
il provvedimento impugnato va quindi cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Massa, che, in diversa composizione, applicherà il principio sopra indicato, provvedendo, altresì, in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Massa, in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017