Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19728 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 03/10/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 03/10/2016), n.19728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24525-2011 proposto da:

C.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avv. REMIGIO GIORGI;

– ricorrente –

contro

TECNOIMPIANTI SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 902/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. GRASSO Giuseppe;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto CHE HA CONCLUSO PER L’INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Forlì, con sentenza depositata il 17/9/2003, accertato l’inadempimento di C.D., che assunti lavori edili in subappalto in data (OMISSIS), non aveva compiuto gli stessi nel termine pattuito di 150 giorni dall’apertura del cantiere, condannò costui a risarcire il danno in favore della committente Technoimpianti s.r.l..

Proposto appello, il C., e appello incidentale, la Technoimpianti, la Corte di Bologna, con sentenza depositata il 19/10/2010, rigettò entrambe le impugnazioni.

Con ricorso del 30/9/2011 il C. chiede l’annullamento della sentenza d’appello.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unitario proposto motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia.

La Corte territoriale, a parere del ricorrente, errando, aveva considerata decisiva la dichiarazione del C. del (OMISSIS), pretesa dalla società committente, con la quale il medesimo si era impegnato a consegnare i lavori entro il (OMISSIS), senza tener conto della sospensione dei lavori imposta l'(OMISSIS) e durata fino all’ordine di ripresa del (OMISSIS); nonchè del fatto che il (OMISSIS) il C. aveva lamentato la mancata trasmissione dei progetti definitivi, necessari per far luogo alle opere commesse e che il (OMISSIS) era stata inoltrata diffida al Sindaco e alla Technoimpianti al fine di conoscere i reali motivi di ordine legale e tecnico urbanistico che impedivano l’ultimazione delle opere”. Ciò trovava conferma nella circostanza che ancora il (OMISSIS) la committente aveva richiesto notizie al direttore dei lavori in ordine ai calcoli in c.a. della vasca di sollevamento dell’impianto di depurazione. In definitiva per il ricorrente, la Corte d’appello aveva ingiustamente disatteso prove di decisivo rilievo, privilegiando il contenuto della scrittura privata a firma del medesimo, che non poteva considerarsi sintonica con il complesso probatorio evidenziato.

Il ricorso, fondato sull’unico esposto motivo, destituito di giuridico fondamento.

Non solo non sussiste il prospettato vizio motivazionale decisivo, ma, per vero, l’impugnazione appare largamente aspecifica, avendo omesso di confrontarsi con le argomentazioni del Giudice d’appello.

La Corte di merito ha liquidata come tardiva, oltre che ininfluente, l’allegazione del ricorrente secondo la quale sarebbe stata disposta sospensione dei lavori dal (OMISSIS) all'(OMISSIS). Quanto a quella decorrente dall'(OMISSIS) al (OMISSIS), ha spiegato che trattavasi di deduzione comunque incompatibile, logicamente e cronologicamente, con la dichiarazione scritta del C., il quale, in data (OMISSIS), si era impegnato “a terminare tutti i lavori edili, nessuno escluso, entro e non oltre il (OMISSIS)”, specificando che elasso tale termine “sarà responsabile di ogni ritardo e se ne assumerà la relativa spesa”.

E’ rimasto, inoltre, non controverso il mancato completamento dei lavori nel prescritto termine.

Non ha pregio la denunzia di omessa valutazione di prove decisive. Anche in questo caso il ricorso ignora la motivazione d’appello. In quella sede si qualificò inammissibile la richiesta istruttoria avanzata, in quanto prova nuova, oltre che ininfluente, in quanto contrastata dalla dichiarazione scritta proveniente dal C. e, comunque, non in grado di risolvere la contraddizione nascente dalle stesse affermazioni del ricorrente, il quale aveva dichiarato che i lavori erano rimasti soppesi dall'(OMISSIS) al (OMISSIS). Inoltre la Corte bolognese non aveva mancato di rilevare che con i dedotti mezzi non sarebbe stato, comunque, possibile dimostrare natura ed entità degli assunti protratti lavori, ma, soprattutto, che fosse intercorso nuovo accordo tra le parti sulla prosecuzione degli stessi oltre il prorogato termine del (OMISSIS).

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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