Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19727 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19727 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso la quale è damiciliata in Rama in via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro
IN. CAL. GRANDI LAVORI orl i rappresentata e difesa dall’avv.

Pietro Coppa, elettivamente dbmiciliata in Rama presso l’avv.
Vincenzo Arrigo alla via della Giuliana n. 44;

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As

(

controricorrente

avverso la sentenza della Oannissione tributaria regionale
della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, sezione 16, n. 41,
depositata l’11 aprile 2007, ed avverso la sentenza della
Cbmmissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata
di Siracusa, sezione 16, n. 39, depositata 1’11 aprile 2007;
Udite le relazioni delle cause svolte nella pubblica
udienza del 14 marzo 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
uditi l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per la
ricorrente e l’avv. Pietro Cappa per la controricorrente;

Data pubblicazione: 28/08/2013

nuove iniziativa
produttive
diniego e avvis< accertamento impugnazi udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Ectt. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria regionale della Sicilia, rigettando l'appello dell'Agenzia delle entrate nel giudizio pramosso dalla srl INCAL Grandi Lavori, svolgente attività di produzione di calcestruzzo pronto per l'uso, can l'impugnazicne diniego dell'esenzione decennale dall'ILOR prevista dall'art. 101 della legge 6 marzo 1978, n. 218, veniva recuperata l'imposta relativa all'anno 1997, rilevato che in un distinto giudizio di peri data dinanzi al nedesimo Collegio era stato confermato l'annullamento del provvedinento di diniego dell'esenzione, ha confermato l'annullamento dell'avviso, ritenendo a sua volta che ricorrevano per la società contribuente le condizioni soggettive ed oggettive per fruire dell'esenzione ILOR, riguardante il camplesso aziendale destinato a svolgere il processo di produzione del calcestruzzo preconfezionato, che comprendeva una centrale per la produzione del calcestruzzo campleta di vari impianti e macchinari, oltre l'impiego di betoniere necessarie per la comercializzazione del calcestruzzo stesso. Guanto alla modestia degli investimenti eccepita dall'ufficio - il costo dei macchinari ammontava a lire 30.000.000 ed il costo degli autamezzi industriali a lire 130.000.000 - il giudice d'appello osservava come l'entità più o meno rilevante degli investimenti non poteva far venir meno il diritto all'esenzione, trattandosi certanente di svolgimento di attività industriale. Nei confronti della sentenza depositata 1'11 aprile 2007), (sezione 16, n. 41, l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione (rgn. 12610/08), affidato a due motivi. La società contribuente resiste can cantrorioorso, illustrato can successiva memoria. La Gammissicne tributaria regionale della Sicilia, rigettando l'appello dell'Agenzia delle entrate nel giudizio promosso dalla srl INCAL Grandi Lavori, svolgente attività di produzione di calcestruzzo pronto per l'uso, can l'impugnazione 2 dell'avviso di accertsnento parziale can il quale, a seguito del del diniego dell'esenzione decennale ILOR prevista dall'art. 101 della legge 6 marzo 1978, n. 218, negata "per la mancanza di un camplesso aziendale organizzato che possa configurarsi care stabilimento industriale tecnicanente organizzato", ha confermato l'annullamento del provvedimento. Il giudice d'appello, pesto che per l'esenzione in parola ha rilievo la nozione di stabilimento tecnicamente organizzato, ha osservato che questa, in considerazione della evoluzione intesa nel senso che vi sia un °amplesso di macchinari, atto alla produzione. Nella specie la richiesta di esenzione ILOR riguardava il complesso aziendale destinato a svolgere il processo di produzione del calcestruzzo precanfezionato, Che comprendeva una centrale per la produzione del calcestruzzo completata da vari impianti e macchinari, oltre l'impiego di betoniere necessarie per la cennexeializzazione del calcestruzzo stesso. Quanto alla nedestia degli investimenti dedotta dall'ufficio - il costo dei macchinari ammontava a lire 30.000.000 ed il costo degli autamezzi industriali a lire 130.000.000 -, ha osservato come l'entità più o meno rilevante degli stessi non poteva far venir meno il diritto all'esenzione, trattandosi certamente di svolgimento di attività industriale. Alla luce di tutta la documentazione in atti la sentenza di prime cure appariva immune da censure e meritava pertanto conferma; essa, sia pure molto sinteticamente, aveva messo in evidenza come la società era in possesso dei requisiti soggettivi per godere, oltre che dell'esenzione dall'IRPEG, anche dell'esenzione dall'ILOR. Nei confronti della sentenza depositata 1'11 aprile 2007) (sezione 16, n. 39, L'Agenzia delle entrate prepone ricorso per cassazione (rgn. 12613/08), affidato a due motivi. La società contribuente resiste con controricorso, illustrato can successiva memoria. NUMI DELLA DECISIONE I ricorsi, siccame connessi, vanno riuniti per essere esaminati e decisi secondo ordine logico. 3 strutturale delle imprese produttrici di beni e servizi, va Dalla camunanza dei presupposti di fatto sussistente fra il contenzioso attinente all'accertamento del diritto all'esenzione ILOR e all'agevolazione IRPEG di cui agli artt. 101 e 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, recante il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno e quello riguardante l'accertamento dei redditi connesso al diniego da parte dell'ufficio tributario della spettanza dell'esenzione e dell'agevolazione in parola, discende, come questa Corte ha più volte osservato, il carattere infatti ravvisato "un nesso di conseguenzialità fra l'uno e l'altro di tali contenziosi, in virtù del quale, nel caso di autonoma e distinta instaurazione delle relative vertenze dinanzi al medesimo organo giudicante, si rende inevitabile che la cantestuale decisione intervenuta sul primo dei suddetti contenziosi si rifletta sulla pronuncia afferente al secondo: il che impone al giudice Chiamato a statuire su quest'ultimo di prendere atto della decisione intervenuta nella prima controversia" (Cess. n. 24408 del 2005, n. 1248 e n. 11181 del 2006). Quanto, dunque, al ricorso avente ad oggetto il diniego dell'agevolazione (rgn. 12613/08), dal cui esame occorre muovere, can il primo motivo l'amministrazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 101 del d.P.R. n. 218 del 1978, sostiene che non spetterebbe l'agevolazione dell'esenzione ILOR per investimenti quando "non sussista un collegamento organizzativo e funzionale tra gli investimenti effettuati e chiesti in deduzione e l'area territoriale indicata dalla legge predetta", assumendo che il giudice "avrebbe dovuto accertare, in primo luogo, quale attività industriale fosse svolta dalla società ed, in relazione a tale attività, se sussistesse in concreto il requisito dello stabilimento industriale tecnicamente organizzato", e che "avrebbe dovuto accertare in fatto... can riferimento al caso di specie, la presenza di manufatti provvisori ed amovibili...". Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2697, secondo coma, cod. civ., alla luce di quanto da esso stabilito in relazione all'efficacia próbatoria delle scritture contabili nei confronti dell'imprenditore ed in generale della 4 pregiudiziale del primo giudizio rispetto al secondo; si è scrittura privata, assume che "il contribuente che voglia confutare i dati ed i valori riportati in sede di accertamento debba fornire una prova contraria specifica e completa agli atti contrari prodotti dall'amministrazione circa la non spettanza del beneficio richiesto ex art. 101 del d.P.R. n. 218/1978". Il primo motivo è infondato. Il requisito del radicamento territoriale dell'impresa necessario per beneficiare dell'esenzione decennale dall'ILOR, secondo la giurisprudenza di questa Corte "deve essere individuato in elementi che non coincidono necessariamente can la presenza di costruzioni ed impianti stabilmente infissi al suolo, non dipendendo la stabilità dell'insediamento produttivo dalle caratteristiche "fisiche" della struttura imprenditoriale, ma dal suo collegamento organizzativo e funzionale con un determinato territorio. Pertanto anche le imprese edili, qualora esista un rapporto durevole tra l'attività esercitata e l'affibito geografico nel quale essa viene ad incidere, con conseguente stabilità dell'impiego di personale, possono beneficiare dell'agevolazione tributaria summenzionata, dovendosi individuare la "ratio" dell'esenzione nella finalità di promuovere insedianEnti produttivi che migliorino i livelli di occupazione in determinati ambiti geografici" (Class. n. 8239 del 2004). Si è quindi avuto modo di precisare, con particolare riguardo alla nozione di "stabilimenti industriali tecnicamente organizzati", che l'agevolazione in discorso spetta "sulla base dell'accertata esistenza di manufatti il cui collegamento con il suolo sia, in funzione del tipo di impresa industriale, anche solo relativamente stabile, senza che occorra che il manufatto sia «inscindibilmente legato al suolo» e perciò a prescindere dalla circostanza che esso sia stato realizzato come prefabbricato e, tenuto canto delle attuali tecniche costruttive, sia (00 meno) amovibile" (Cass. n. 12840 e n. 18111 del 2004); che essa spetta "sia alle imprese produttrici di beni che a quelle erogatrici di servizi - atteso che l'art. 2195, primo comma, n_ 1), cod. civ. comprende nell'attività industriale tanto la produzione di beni che l'erogazione di servizi -, sicché per "stabilimento tecnicamente organizzato" si deve intendere non 5 prevista dall'art.101 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, infatti, necessariamente solo una struttura fisica materialmente organizzata e territorialmente radicata, ma, in considerazione dell'evoluzione tecnologica e dell'organizzazione aziendale, anche tutti gli altri aspetti organizzativi dell'impresa industriale e il collegamento funzionale can la realtà sociale ed economica del Mezzogiorno, in modo che sia durevole il rapporto tra la sua attività economica e l'aMbito geografico su quale essa produce i suoi effetti" (Cass. n. 15830 del 2005). all'attività di smaltimento dei rifiuti (Cass. n. 6099 del 2011), e, sul rilievo Che la produzione di un servizio è in particolare ravvisabile se l'attività dell'impresa risulta diretta, in via primaria ed autnnama, alla produzione di un risultato economico nuovo, in relazione all'attività di refrigerazione, per canto terzi, di prodotti alimentari in celle frigorifere, la cui temperatura è regolata da impianti e macchinari all'uopo installati (Cass. n. 1587 del 2006); e, ancora, in relazione all'attività di produzione di sistemi informatici e implementazione di software, "qualificata come "industriale", ai sensi dell'art. 2195, primo coma, n. 1, cod. civ., sempre che l'impresa sia stabilmente radicata nel territorio meridionale e impieghi "macchine" (cioè "stabilimenti industriali tecnicamente organizzati"), can esclusione dell'agevolazione nei casi in cui l'impiego dei macchinari assuma carattere marginale, tenuto conto della concreta attività produttiva dell'impresa considerata e, in particolare, della concreta combinazione dei fattori di produzione" (Class. n. 9213 del 2011). Il giudice di merito, in conformità can tali principi, ha correttanente ritenuto, in ordine allo "stabilimento industriale tecnicamente organizzato", Che il concetto vada inteso, "in considerazione della evoluzione strutturale delle imprese produttrici di beni e servizi, nel senso che vi sia un camplesso organizzato di macchinari, atto alla produzione". Ed ha accertato nel caso specifico, "alla luce di tutta la documentazione in atti", che la richiesta di esenzione riguardava "il processo di produzione di calcestruzzo preconfezionato, Che camprendeva una centrale per la produzione del calcestruzzo, completata da vari impianti e macchinari, oltre l'impiego di betoniere necessarie 6 Si è perciò ritenuta spettante l'agevolazione in relazione per la cannercializzazione del calcestruzzo. Ha infine puntualizzato, indicando il costo dei macchinari e degli autamezzi, che "trattandosi certamente di svolgimento di attività industriale, l'entità più o meno rilevante degli imrestimenti" in assoluto non può far venir meno il diritto all'esenzione. Il secondo motivo, anche a voler trascurare, alla luce dell'art. 366 bis cod. proc. civ., l'inidoneità del quesito di diritto che lo correda, formulato in termini astratti rispetto dell'autosufficienza, non essendo indicato il contenuto delle scritture contabili cui si fa riferimento, ed è perciò inammissibile. Quanto al giudizio introdotto con l'impugnazione dell'avviso di accertamento parziale per il 1997, con il primo motivo del ricorso (rgn. 12610 del 2008) l'amministrazicue, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 101 del d.P.R. n. 218 del 1978, assume Che non spetterebbe l'agevolazione dell'esenzione ILOR per investimenti quando non sussista un collegamento organizzativo e funzionale dei predetti investirrenti con l'area territoriale indicata dalla legge predetta. Can il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2697, secondo camma, cod civ., alla luce di quanto da esso stabilito in relazione all'efficacia próbatoria delle scritture contabili nei confronti dell'imprenditore ed in generale della scrittura privata, assume Che il contribuente che voglia confutare i dati ed i valori riportati in sede di accertamento debba fornire una prova contraria specifica e campleta agli atti contrari prodotti dall'anministrazione circa la non spettanza del beneficio richiesto ex art. 101 del d.P.R. IL 218/1978. EntraMbi i motivi, con i quali si formulano le medesime censure rivolte alla sentenza avente ad oggetto l'annullamento del diniego ed il riconoscimento del diritto all'agevolazione, devono essere disattesi sulle base delle considerazione svolte supra In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati. Le spese dei giudizi seguono la soccanbenza e si liquidano come in dispositivo. P .0 .M. 7 alla fattispecie, si rivela carente con riguardo al requisito nENTE DA REGISTRAZIONE Al SENSI D N. 131 TA;.. - N. 5 MATERIA TRIBUTAkIA , La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta. Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di entraffibi i giudizi, liquidate, rispettivamente, in euro 12.000, oltre ad euro 200 per esborsi e ad accessori di legge, ed in euro 12.000, oltre ad euro 200 per esborsi e ad accessori di legge. Così deciso in Roma il 14 marzo 2013.

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