Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19727 del 28/08/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 19727 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: GRECO ANTONIO
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso la quale è damiciliata in Rama in via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro
IN. CAL. GRANDI LAVORI orl i rappresentata e difesa dall’avv.
Pietro Coppa, elettivamente dbmiciliata in Rama presso l’avv.
Vincenzo Arrigo alla via della Giuliana n. 44;
–
g=
As
(
controricorrente
–
avverso la sentenza della Oannissione tributaria regionale
della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, sezione 16, n. 41,
depositata l’11 aprile 2007, ed avverso la sentenza della
Cbmmissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata
di Siracusa, sezione 16, n. 39, depositata 1’11 aprile 2007;
Udite le relazioni delle cause svolte nella pubblica
udienza del 14 marzo 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
uditi l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per la
ricorrente e l’avv. Pietro Cappa per la controricorrente;
Data pubblicazione: 28/08/2013
nuove iniziativa
produttive
diniego e avvis<
accertamento
impugnazi udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Ectt. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria regionale della Sicilia,
rigettando l'appello dell'Agenzia delle entrate nel giudizio
pramosso dalla srl INCAL Grandi Lavori, svolgente attività di
produzione di calcestruzzo pronto per l'uso, can l'impugnazicne
diniego dell'esenzione decennale dall'ILOR prevista dall'art. 101
della legge 6 marzo 1978, n. 218, veniva recuperata l'imposta
relativa all'anno 1997, rilevato che in un distinto giudizio di
peri data dinanzi al nedesimo Collegio era stato confermato
l'annullamento del provvedinento di diniego dell'esenzione, ha
confermato l'annullamento dell'avviso, ritenendo a sua volta che
ricorrevano per la società contribuente le condizioni soggettive
ed oggettive per fruire dell'esenzione ILOR, riguardante il
camplesso aziendale destinato a svolgere il processo di
produzione del calcestruzzo preconfezionato, che comprendeva una
centrale per la produzione del calcestruzzo campleta di vari
impianti e macchinari, oltre l'impiego di betoniere necessarie
per la comercializzazione del calcestruzzo stesso.
Guanto alla modestia degli investimenti eccepita
dall'ufficio - il costo dei macchinari ammontava a lire
30.000.000 ed il costo degli autamezzi industriali a lire
130.000.000 - il giudice d'appello osservava come l'entità più o
meno rilevante degli investimenti non poteva far venir meno il
diritto all'esenzione, trattandosi certanente di svolgimento di
attività industriale.
Nei confronti della sentenza
depositata 1'11 aprile 2007), (sezione 16, n. 41, l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione (rgn. 12610/08), affidato a due motivi.
La società contribuente resiste can cantrorioorso,
illustrato can successiva memoria.
La Gammissicne tributaria regionale della Sicilia,
rigettando l'appello dell'Agenzia delle entrate nel giudizio promosso dalla srl INCAL Grandi Lavori, svolgente attività di
produzione di calcestruzzo pronto per l'uso, can l'impugnazione 2 dell'avviso di accertsnento parziale can il quale, a seguito del del diniego dell'esenzione decennale ILOR prevista dall'art. 101
della legge 6 marzo 1978, n. 218, negata "per la mancanza di un
camplesso aziendale organizzato che possa configurarsi care
stabilimento industriale tecnicanente organizzato", ha confermato
l'annullamento del provvedimento.
Il giudice d'appello, pesto che per l'esenzione in parola
ha rilievo la nozione di stabilimento tecnicamente organizzato,
ha osservato che questa, in considerazione della evoluzione
intesa nel senso che vi sia un °amplesso di macchinari, atto alla
produzione. Nella specie la richiesta di esenzione ILOR
riguardava il complesso aziendale destinato a svolgere il
processo di produzione del calcestruzzo precanfezionato, Che
comprendeva una centrale per la produzione del calcestruzzo
completata da vari impianti e macchinari, oltre l'impiego di
betoniere necessarie per la cennexeializzazione del calcestruzzo
stesso.
Quanto alla nedestia degli investimenti dedotta
dall'ufficio - il costo dei macchinari ammontava a lire
30.000.000 ed il costo degli autamezzi industriali a lire
130.000.000 -, ha osservato come l'entità più o meno rilevante
degli stessi non poteva far venir meno il diritto all'esenzione,
trattandosi certamente di svolgimento di attività industriale.
Alla luce di tutta la documentazione in atti la sentenza di prime
cure appariva immune da censure e meritava pertanto conferma;
essa, sia pure molto sinteticamente, aveva messo in evidenza come
la società era in possesso dei requisiti soggettivi per godere,
oltre che dell'esenzione dall'IRPEG, anche dell'esenzione
dall'ILOR.
Nei confronti della sentenza
depositata 1'11 aprile 2007) (sezione 16, n. 39, L'Agenzia delle entrate prepone ricorso per cassazione (rgn. 12613/08), affidato a due motivi.
La società contribuente resiste con controricorso,
illustrato can successiva memoria.
NUMI DELLA DECISIONE I ricorsi, siccame connessi, vanno riuniti per essere
esaminati e decisi secondo ordine logico. 3 strutturale delle imprese produttrici di beni e servizi, va Dalla camunanza dei presupposti di fatto sussistente fra il
contenzioso attinente all'accertamento del diritto all'esenzione
ILOR e all'agevolazione IRPEG di cui agli artt. 101 e 105 del
d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, recante il testo unico delle leggi
sul Mezzogiorno e quello riguardante l'accertamento dei redditi
connesso al diniego da parte dell'ufficio tributario della
spettanza dell'esenzione e dell'agevolazione in parola, discende,
come questa Corte ha più volte osservato, il carattere
infatti ravvisato "un nesso di conseguenzialità fra l'uno e
l'altro di tali contenziosi, in virtù del quale, nel caso di
autonoma e distinta instaurazione delle relative vertenze dinanzi
al medesimo organo giudicante, si rende inevitabile che la
cantestuale decisione intervenuta sul primo dei suddetti
contenziosi si rifletta sulla pronuncia afferente al secondo: il
che impone al giudice Chiamato a statuire su quest'ultimo di
prendere atto della decisione intervenuta nella prima
controversia" (Cess. n. 24408 del 2005, n. 1248 e n. 11181 del
2006).
Quanto, dunque, al ricorso avente ad oggetto il diniego
dell'agevolazione (rgn. 12613/08), dal cui esame occorre muovere,
can il primo motivo l'amministrazione, denunciando violazione e
falsa applicazione dell'art. 101 del d.P.R. n. 218 del 1978,
sostiene che non spetterebbe l'agevolazione dell'esenzione ILOR
per investimenti quando "non sussista un collegamento
organizzativo e funzionale tra gli investimenti effettuati e
chiesti in deduzione e l'area territoriale indicata dalla legge
predetta", assumendo che il giudice "avrebbe dovuto accertare, in
primo luogo, quale attività industriale fosse svolta dalla
società ed, in relazione a tale attività, se sussistesse in
concreto il requisito dello stabilimento industriale tecnicamente
organizzato", e che "avrebbe dovuto accertare in fatto... can
riferimento al caso di specie, la presenza di manufatti
provvisori ed amovibili...".
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art.
2697, secondo coma, cod. civ., alla luce di quanto da esso
stabilito in relazione all'efficacia próbatoria delle scritture
contabili nei confronti dell'imprenditore ed in generale della 4 pregiudiziale del primo giudizio rispetto al secondo; si è scrittura privata, assume che "il contribuente che voglia
confutare i dati ed i valori riportati in sede di accertamento
debba fornire una prova contraria specifica e completa agli atti
contrari prodotti dall'amministrazione circa la non spettanza del
beneficio richiesto ex art. 101 del d.P.R. n. 218/1978".
Il primo motivo è infondato.
Il requisito del radicamento territoriale dell'impresa
necessario per beneficiare dell'esenzione decennale dall'ILOR,
secondo la giurisprudenza di questa Corte "deve essere
individuato in elementi che non coincidono necessariamente can la
presenza di costruzioni ed impianti stabilmente infissi al suolo,
non dipendendo la stabilità dell'insediamento produttivo dalle
caratteristiche "fisiche" della struttura imprenditoriale, ma dal
suo collegamento organizzativo e funzionale con un determinato
territorio. Pertanto anche le imprese edili, qualora esista un
rapporto durevole tra l'attività esercitata e l'affibito geografico
nel quale essa viene ad incidere, con conseguente stabilità
dell'impiego di personale, possono beneficiare dell'agevolazione
tributaria summenzionata, dovendosi individuare la "ratio"
dell'esenzione nella finalità di promuovere insedianEnti
produttivi che migliorino i livelli di occupazione in determinati
ambiti geografici" (Class. n. 8239 del 2004).
Si è quindi avuto modo di precisare, con particolare
riguardo alla nozione di "stabilimenti industriali tecnicamente
organizzati", che l'agevolazione in discorso spetta "sulla base
dell'accertata esistenza di manufatti il cui collegamento con il
suolo sia, in funzione del tipo di impresa industriale, anche
solo relativamente stabile, senza che occorra che il manufatto
sia «inscindibilmente legato al suolo» e perciò a prescindere
dalla circostanza che esso sia stato realizzato come
prefabbricato e, tenuto canto delle attuali tecniche costruttive,
sia (00 meno) amovibile" (Cass. n. 12840 e n. 18111 del 2004); che
essa spetta "sia alle imprese produttrici di beni che a quelle
erogatrici di servizi - atteso che l'art. 2195, primo comma, n_
1), cod. civ. comprende nell'attività industriale tanto la
produzione di beni che l'erogazione di servizi -, sicché per
"stabilimento tecnicamente organizzato" si deve intendere non 5 prevista dall'art.101 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, infatti, necessariamente solo una struttura fisica materialmente
organizzata e territorialmente radicata, ma, in considerazione
dell'evoluzione tecnologica e dell'organizzazione aziendale,
anche tutti gli altri aspetti organizzativi dell'impresa
industriale e il collegamento funzionale can la realtà sociale ed
economica del Mezzogiorno, in modo che sia durevole il rapporto
tra la sua attività economica e l'aMbito geografico su quale essa
produce i suoi effetti" (Cass. n. 15830 del 2005). all'attività di smaltimento dei rifiuti (Cass. n. 6099 del 2011),
e, sul rilievo Che la produzione di un servizio è in particolare
ravvisabile se l'attività dell'impresa risulta diretta, in via
primaria ed autnnama, alla produzione di un risultato economico
nuovo, in relazione all'attività di refrigerazione, per canto
terzi, di prodotti alimentari in celle frigorifere, la cui
temperatura è regolata da impianti e macchinari all'uopo
installati (Cass. n. 1587 del 2006); e, ancora, in relazione
all'attività di produzione di sistemi informatici e
implementazione di software, "qualificata come "industriale", ai
sensi dell'art. 2195, primo coma, n. 1, cod. civ., sempre che
l'impresa sia stabilmente radicata nel territorio meridionale e
impieghi "macchine" (cioè "stabilimenti industriali tecnicamente
organizzati"), can esclusione dell'agevolazione nei casi in cui
l'impiego dei macchinari assuma carattere marginale, tenuto conto
della concreta attività produttiva dell'impresa considerata e, in
particolare, della concreta combinazione dei fattori di
produzione" (Class. n. 9213 del 2011).
Il giudice di merito, in conformità can tali principi, ha
correttanente ritenuto, in ordine allo "stabilimento industriale
tecnicamente organizzato", Che il concetto vada inteso, "in
considerazione della evoluzione strutturale delle imprese
produttrici di beni e servizi, nel senso che vi sia un camplesso
organizzato di macchinari, atto alla produzione". Ed ha accertato
nel caso specifico, "alla luce di tutta la documentazione in
atti", che la richiesta di esenzione riguardava "il processo di
produzione di calcestruzzo preconfezionato, Che camprendeva una
centrale per la produzione del calcestruzzo, completata da vari
impianti e macchinari, oltre l'impiego di betoniere necessarie 6 Si è perciò ritenuta spettante l'agevolazione in relazione per la cannercializzazione del calcestruzzo. Ha infine
puntualizzato, indicando il costo dei macchinari e degli
autamezzi, che "trattandosi certamente di svolgimento di attività
industriale, l'entità più o meno rilevante degli imrestimenti" in
assoluto non può far venir meno il diritto all'esenzione.
Il secondo motivo, anche a voler trascurare, alla luce
dell'art. 366 bis cod. proc. civ., l'inidoneità del quesito di
diritto che lo correda, formulato in termini astratti rispetto
dell'autosufficienza, non essendo indicato il contenuto delle
scritture contabili cui si fa riferimento, ed è perciò
inammissibile.
Quanto al giudizio introdotto con l'impugnazione
dell'avviso di accertamento parziale per il 1997, con il primo
motivo del ricorso (rgn. 12610 del 2008) l'amministrazicue,
denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 101 del
d.P.R. n. 218 del 1978, assume Che non spetterebbe l'agevolazione
dell'esenzione ILOR per investimenti quando non sussista un
collegamento organizzativo e funzionale dei predetti investirrenti
con l'area territoriale indicata dalla legge predetta.
Can il secondo motivo, denunciando violazione dell'art.
2697, secondo camma, cod civ., alla luce di quanto da esso
stabilito in relazione all'efficacia próbatoria delle scritture
contabili nei confronti dell'imprenditore ed in generale della
scrittura privata, assume Che il contribuente che voglia
confutare i dati ed i valori riportati in sede di accertamento
debba fornire una prova contraria specifica e campleta agli atti
contrari prodotti dall'anministrazione circa la non spettanza del
beneficio richiesto ex art. 101 del d.P.R. IL 218/1978. EntraMbi i motivi, con i quali si formulano le medesime
censure rivolte alla sentenza avente ad oggetto l'annullamento
del diniego ed il riconoscimento del diritto all'agevolazione,
devono essere disattesi sulle base delle considerazione svolte
supra
In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati.
Le spese dei giudizi seguono la soccanbenza e si liquidano
come in dispositivo.
P .0 .M. 7 alla fattispecie, si rivela carente con riguardo al requisito nENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI D
N. 131 TA;..
- N. 5
MATERIA TRIBUTAkIA
, La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta.
Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di entraffibi i giudizi, liquidate, rispettivamente, in euro 12.000, oltre ad euro 200 per esborsi e ad accessori di legge, ed in euro
12.000, oltre ad euro 200 per esborsi e ad accessori di legge. Così deciso in Roma il 14 marzo 2013.