Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19727 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. III, 27/09/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 27/09/2011), n.19727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SOGECO SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL POGGIO LAURENTINO

118, presso lo studio dell’avvocato PAOLA TRENTADUE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DE LUCA BRUNO RUSSO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente-

contro

COMUNE BREDA DI PIAVE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro-

tempore signora D.R.R., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LIMA 15, presso lo studio dell’avvocato VERINO MARIO

ETTORE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RONFINI

LUIGI, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

E.L. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

E.L. (OMISSIS), quale titolare dell’Azienda

Agricola E.L. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARONCINI 27, presso lo studio dell’avvocato WONGHER MARINA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MELCHIORI ITALO giusta

procura a margine del controricorso con ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

e contro

SOGECO SPA (OMISSIS), COMUNE BREDA DI PIAVE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1565/2008 della CORTE D’APPELLO di

VENEZIA,Quarta Sezione Civile, emessa il 22/10/2008, depositata il

21/11/2008; R.G.N. 1667/2001.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato VERINO MARIO ETTORE;

udito l’Avvocato WONGHER MARINA;

udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato rigetto ricorso principale, assorbito il

ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21 novembre 1998 la Corte di appello di Venezia accoglieva l’appello di E.L., titolare dell’omonima azienda agricola, sulle seguenti considerazioni: 1) era provato sia dai testi escussi, sia dall’ATP, sia dalla C.T.U., lo sversamento, avvenuto nel 1985, durato circa 15 giorni, di acque torbide, intrise di limo, sabbie e detriti, da parte della SO.GE.CO che effettuava in appalto lavori di rifacimento della rete fognaria nel Comune di Breda di Piave pompando l’acqua di falda e riversandola nel Rio Fossalon, che entrava nelle vasche, poste a 700/880 mt. a valle, per l’allevamento di trote – il cui habitat deve essere limpido, corrente e ben ossigenato – di E.L., causa della moria e perdita di peso dei pesci; 2) l’ignoranza dell’allevamento da parte della SO.GE.CO non incide poichè secondo il principio della regolarità causale doveva prevedere che dall’illecito inquinamento del R. potevano derivare danni anche a siti distanti; 3) i danni, rivalutati, ammontavano ad Euro 35.373,72 oltre agli interessi legali pari ad Euro 31.505,19, mentre non era provato l’ulteriore danno per essere l’ E. ricorso al credito; 3) la domanda di garanzia della SO.GE.CO nei confronti del Comune di Breda di Piave era infondata perchè non vi era prova che l’inquinamento era stato cagionato dalla mancanza della fognatura e quindi dallo scarico di acque nere, avendo invece il C.T.U. accertato che malgrado la presenza di abitazioni le acque erano limpidissime e che l’intorbidamento era dovuto a sversamenti di acqua di falda limacciosa e comunque il capitolato di appalto esclude espressamente qualsiasi responsabilità del Comune verso terzi per danni derivanti dall’esecuzione dell’opera; 4) l’appello incidentale della stessa SO.GE.CO sulle spese liquidate al Comune era infondato mancando la specificazione delle voci tariffarie erronee.

Ricorre in via principale la SO.GE.CO s.p.a. ed incidentale condizionato E.L. titolare dell’Economia azienda agricola. Il Comune di Breda di Piave propone controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del controricorso del Comune di Breda di Piave poichè la SO.GE.CO non ha impugnato alcuna statuizione della sentenza di secondo grado nei suoi confronti e pertanto la notifica del ricorso gi è stata effettuata come mera litis denuntiatio.

1. 1- Con il primo motivo la SO.GE.CO s.p.a. deduce: “Nullità assoluta della sentenza di primo e secondo grado. Art. 360, c.p.c. comma 1, n. 4” e conclude: “Dica la corte se la sentenza emessa a favore di soggetto giuridico inesistente, come nel caso in parola, costituisca sentenza affetta da nullità” e lamenta che l’azienda agricola E.L., di Breda di Piave, attore in primo e secondo grado e parte nei cui confronti sono state emesse le relative sentenze, non esiste perchè presso la CCIIAA esiste l’impresa individuale E. con sede in San Polo di Piave, a 20 km. di distanza.

Il motivo è infondato.

L’errore nella denominazione della parte, se non determina l’incertezza assoluta circa il soggetto, non determina la nullità dell’atto introduttivo del giudizio (Cass. 16076/2002).

2.- Con il secondo motivo deduce: “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto. Art. 2043 c.c., Art. 360 c.c., comma 1, n. 3 “e conclude:” Dica la Corte se ai fini del risarcimento dei danni extracontrattuali, la sussistenza di elementi che dimostrano la mancanza di imprudenza, imperizia e negligenza, oltre che di imprevedibilità del danno, sia motivo esimente per il presunto danneggiante dall’obbligo risarcitorio”.

Il motivo, formalmente diretto a denunciare la violazione delle norme di diritto, ma in realtà volto a contestare la valutazione delle prove contenuta in sentenza in relazione ai requisiti previsti dagli artt. 2043 e 1225 cod. civ. è inammissibile perchè non indica, in modo chiaro, il fatto controverso che, se correttamente valutato, avrebbe impedito la lamentata erronea applicazione della legge.

3.- Il ricorso incidentale condizionato di E.L., nella qualità di titolare dell’azienda agricola omonima, è assorbito.

4.- Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente a pagare a E.L., nella qualità, le spese del giudizio di cassazione pari ad Euro 4.200 di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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