Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19727 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. III, 23/07/2019, (ud. 15/02/2019, dep. 23/07/2019), n.19727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4185/2015 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’

RICERCA (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS) in persona

dei rispettivi ministri pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro

tempore, domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

– ricorrenti –

contro

B.M., V.C., M.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA M. DIONIGI 57, presso lo studio

dell’avvocato CARLO CARBONE, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DONATELLA MONTANARI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 979/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/02/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

V.C., B.M. e M.E., laureati in medicina e chirurgia, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero dell’Interno chiedendo l’accertamento del diritto ad una remunerazione adeguata, ed in subordine il risarcimento del danno, per avere frequentato scuola di specializzazione. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Con sentenza di data 14 dicembre 2013 la Corte d’appello di Ancona accolse l’appello, condannando gli appellati in solido al pagamento in favore degli appellanti della somma di Euro 6.713.94 per ogni anno di corso frequentato oltre gli interessi legali.

Hanno proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero dell’Interno sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione delle direttive CEE 362 – 363/75, degli artt. 1173 e 2043 c.c., artt. 5 e 189 Trattato istitutivo della Comunità Europea, art. 10 Trattato istitutivo della Comunità Europea nella versione consolidata, art. 117 Cost. e art. 16 Direttiva CEE 82/76, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che, avendo avuto inizio i corsi di specializzazione in epoca antecedente l’anno accademico 1983 1984, in epoca quindi precedente l’obbligo di recepimento delle direttive comunitarie, V.C., B.M. e M.E. non potevano vantare alcuna pretesa.

Il motivo è parzialmente fondato.

Sulla base del rinvio pregiudiziale di cui a Cass. Sez. U. 21 novembre 2016 n. 23581, ha affermato Corte giust. 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C.616/16 e C-617/16 che l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), l’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli artt. 5 o 7 della direttiva 75/362/CEEdel Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Conformemente al dictum del giudice Euro-unitario, si sono già pronunciate fra le altre Cass. 31 maggio 2018, n. 13773, n. 13762 e n. 13761 ed in seguito Cass. Sez. U. 19 luglio 2018, n. 19107 (conforme successivamente fra le tante Cass. 31 luglio 2018, n. 20186). A partire dal 1 gennaio 1983 deve quindi essere riconosciuta la remunerazione adeguata di cui sopra. Tale riconoscimento va tuttavia limitato a coloro i quali hanno iniziato la specializzazione nel corso dell’anno 1982, come già affermato da Cass. 17 gennaio 2019 n. 1055 e 17 gennaio 2019n. 1056, per le seguenti ragioni.

Come è noto, la direttiva 75/362/CEE sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico, mentre la direttiva 75/363/CEE dettò i requisiti minimi necessari affinchè il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”. L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982.

La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L43 del 15.2.1982; l’art. 16 della medesima direttiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”.

Pertanto:

(a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione a far data dal 29.1.1982;

(b) gli stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario.

Ne consegue che “qualsiasi formazione a tempo pieno come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata”, così come stabilito da Corte giust. 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C.616/16 e C-617/16, sopra richiamata. La medesima sentenza ha precisato, come si è visto, che, per coloro che hanno iniziato i corsi di specializzazione durante l’anno 1982, la remunerazione adeguata deve essere corrisposta per il periodo di formazione a partire dal 1 gennaio 1983 fino alla conclusione, dal momento che prima di tale data gli Stati membri avevano la facoltà di dare o non dare attuazione alla direttiva.

La Corte di giustizia, nella sentenza appena ricordata ha dunque distinto tre categorie di specializzandi:

1) quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82 del 1976), i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione;

2) quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell’anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1 gennaio 1983;

3) quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1 gennaio 1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l’intera durata del ricorso.

Coloro i quali hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, anche se la direttiva fosse stata tempestivamente trasposta nell’ordinamento interno, comunque non avrebbero avuto diritto ad alcuna remunerazione, in quanto il diritto in discorso non era contemplato dall’ordinamento comunitario. Deve essere tenuta ferma la distinzione fra il giorno a decorrere dal quale l’ordinamento comunitario ha riconosciuto l’esistenza del diritto alla remunerazione ed il giorno entro il quale gli Stati membri erano tenuti ad adempiere la direttiva che riconosceva il menzionato diritto.

Il principio di diritto da enunciare è pertanto il seguente: “in virtù dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia nelle cause riunite C616/16 e C-617/16, gli artt. 2, paragrafo 1, lett. c) e 3, paragrafi 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva n. 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva n. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che, qualora l’assenza di misure nazionali di trasposizione non consenta di raggiungere per via interpretativa il risultato prescritto da tali disposizioni, il diritto dell’Unione impone allo Stato membro di risarcire i danni causati ai singoli in ragione della mancata trasposizione della direttiva citata, tenendo conto che quest’ultima deve essere intesa nel senso che una remunerazione adeguata per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti, iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990, deve essere corrisposta a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, mentre per coloro i quali hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82 del 1976) non è previsto il diritto ad alcuna remunerazione. Il reiterato riferimento della GGEU all’inizio del corso 1982 induce a comprendere i medici iscritti dal 1 gennaio 1982.

Alla nota 1 di pag. 6 del ricorso si afferma che le controparti avevano esposto nell’atto di citazione quanto segue: V.C. si era specializzata in data 20 luglio 1983 in anestesia e rianimazione (corso di durata di tre anni); M.E. si era specializzato in data 5 luglio 1984 in cardiologia (corso di durata di quattro anni) ed in data 13 luglio 1994 in medicina interna (corso di durata di cinque anni); B.M. si era specializzato in data 8 luglio 1987 in chirurgia generale. Il fatto dell’enunciazione in citazione delle dette circostanze trova fondamento sul corrispondente documento prodotto dalla parte controricorrente, la quale non ha inoltre contestato le circostanze in questione. Ferme pertanto tali circostanze, deve concludersi nel senso che con riferimento a V.C. e ad M.E. limitatamente alla specializzazione in cardiologia le specializzazioni erano iniziate prima del 29 gennaio 1982. L’accoglimento del ricorso in tali limiti comporta la cassazione senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perchè la causa non poteva essere proposta. Quanto al resto il ricorso deve essere rigettato, trattandosi di specializzazioni che hanno avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 1983.

La sopravvenienza in corso di giudizio dell’intervento determinante della giurisprudenza comporta la compensazione sia delle spese del giudizio di legittimità che di quelle di merito con riferimento alla cassazione senza rinvio.

PQM

accoglie il ricorso con riferimento a V.C. e ad M.E. limitatamente alla specializzazione in cardiologia e cassa senza rinvio in tali limiti la decisione impugnata; rigetta per il resto il ricorso; dispone la compensazione delle spese processuali sia del giudizio di legittimità che dei gradi di merito con riferimento alla cassazione senza rinvio.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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