Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19727 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18037-2019 proposto da:

I.N., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE ASCARI

(davide.ascari.ordineavvmodena.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa VELLA

PAOLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Bologna ha negato la protezione internazionale o i subordine umanitaria invocata dal cittadino nigeriano I.N., nato in Edo State il 15/08/1991, il quale aveva dichiarato di aver lasciato il proprio Paese nel marzo 2016 per il timore di essere ucciso dal gruppo che aveva perso le elezioni del leader della Idopo Communi0i, che aveva già ucciso il segretario del proprio gruppo vittorioso, cui si era unito nel 2014, svolgendo il ruolo di bush impector (segnatamente occupandosi della vendita dei terreni pubblici oggetto di contrasto tra i due gruppi).

2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero intimato ha depositato un mero “atto di costituzione”, senza svolgere difese.

3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 10,13 e 27, anche in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, laddove il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non credibile, perchè generica, la narrazione del ricorrente.

4.1. La censura è inammissibile.

4.2. Per consolidato orientamento di questa Corte, l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, valutata alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (ex multis, Cass. 6897/2020, 5114/2020, 33858/2019, 21142/2019, 20580/2019, 3340/2019, 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018).

4.3. Nel caso di specie il tribunale, dopo aver rinnovato l’esame del ricorrente, segnalandogli anche le incongruenze riscontrate, ha puntualmente esplicitato le ragioni di vaghezza, genericità e contraddittorietà dei fatti, narrati in modo non coerente in sede amministrativa e giudiziale (v. pag. 6-7 del decreto). Tali valutazioni integrano apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, non essendo ammissibile in questa sede una rivisitazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente in vista di una loro diversa lettura o interpretazione.

4.4. Nè la motivazione è stata correttamente censurata secondo il paradigma del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), che onera il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020).

4.5. Vale dunque l’insegnamento per cui è inammissibile un “ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019).

5. Inammissibile è anche il secondo mezzo, che prospetta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c).

5.1. Sul tema dei rapporti tra valutazione di credibilità soggettiva del richiedente asilo e dovere di cooperazione istruttoria del giudice, questa Corte ha più volte affermato che, quando non sia in questione la “personalizzazione del rischio” – come (in varia misura) per il rifugio politico e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – l’acquisizione di informazioni sulla effettiva situazione, concreta e attuale, del Paese di provenienza (cd. Country of Origin Information – COI) deve essere effettuata a prescindere dalla credibilità della narrazione del richiedente, anche nell’ipotesi di cui al citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che a certe condizioni accorda la protezione sussidiaria per il solo fatto della provenienza da un territorio in cui sussiste una situazione di violenza indiscriminata,

sempre che il ricorrente abbia assolto il proprio dovere di allegazione e il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata (ex multis, Cass. 14283/2019, 7985/2020, 8020/2020, 10286/2020).

5.2. Il Collegio, pur nella consapevolezza dell’esistenza di un indirizzo più restrittivo – per cui l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente preclude sempre, anche nell’ipotesi di cui al citato art. 14, lett. c), gli approfondimenti istruttori officiosi ai fini della protezione internazionale (a differenza di quella umanitaria: Cass. 10922/2019, 7985/2020, 8020/2020), salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018, 33096/2018, 28862/2018, 33858/2019, 4892/2019, 15794/2019, 17174/2019, 33858/2019, 8367/2020, 11924/2020) – e di un opposto indirizzo minoritario – per cui, salvo specifici casi eccezionali (notorio, palese falsità, mancata allegazione, rinuncia espressa), l’obbligo di cooperazione istruttoria deve essere sempre assolto dal giudice, poichè altrimenti la valutazione di credibilità, che attiene alla prova, diverrebbe condizione di ammissibilità o presupposto del riconoscimento del diritto o giudizio sulla lealtà processuale della parte (Cass. 8819/2020) – ritiene più condivisibile l’orientamento intermedio esposto sub 5.1., cui il giudice a quo si è conformato, analizzando la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) dopo aver acquisito COI tratte da plurime fonti, aggiornate a gennaio 2019 (pag. 8 decreto), in base alle quali ha accertato l’insussistenza dei relativi presupposti nella regione di provenienza.

6. Il terzo mezzo denunzia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per “omessa valutazione delle condizioni personali del cittadino in Nigeria, in relazione al contesto del paese di provenienza”, nonchè delle condizioni drammatiche vissute in Libia.

6.1. La censura è inammissibile, poichè la valutazione del tribunale risulta in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della protezione umanitaria – astrattamente riconoscibile ratione tempotris (Cass. Sez. U, 29459/2019) – richiede “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019, 1040/2020), escludendo che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari possa essere riconosciuto solo in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza, ovvero considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 4455/2018, 630/2020).

6.2. Quanto ai maltrattamenti asseritamente subiti in Libia (invero non menzionati nell’audizione giudiziale del ricorrente, che risulta aver semplicemente riferito di essere stato “in Libia per non molto tempo, di aver lavorato e risparmiato un pò di soldì”), si richiama l’orientamento di questa Corte per cui il fatto che in un paese di transito si sia consumata una violazione dei diritti umani non comporta di per sè l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria, essendo a tal fine necessario accertare che lo straniero venga ad essere perciò privato della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, per effetto del rimpatrio nel Paese di origine, di cui cioè si abbia la cittadinanza (Cass. 4455/2018), non già di un Paese terzo (cfr. Cass. 2861/2018, 13858/2018, 29875/2018); pertanto, solo se debitamente allegate e potenzialmente idonee – quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità – ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona, le eventuali violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza possono legittimare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, purchè in presenza di specifiche e concrete condizioni, da allegare e valutare caso per caso (Cass. 13096/2019).

7. L’assenza di difese del Ministero intimato esonera dalla pronuncia sulle spese.

8. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. sez. U, 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 luglio 2020.

Depositato in cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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