Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19727 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2010, (ud. 10/05/2010, dep. 17/09/2010), n.19727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LOCAT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore

soggezione D.G.G., rappresentata e difesa dall’avv.

Romagnoli Dario e dall’avv. Pizzonia Giuseppe, presso il quale è

domiciliata in Roma, in via della Scrofa n. 57;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del presidente pro

torpore della Giunta D.P.R., rappresentata e difesa

dall’avv. M. Marsico Maurizio e dall’avv. Di Falco Aldo, ed

elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Mileto Brunello in

via G. B. Tiepolo, n. 21;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 56/47/2005, depositata il 15 aprile 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

maggio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;

Udito l’avv. Pizzonia Giuseppe per la ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Velardi Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale della Campania, accogliendo l’appello della Provincia di Napoli, ha negato alla Locat spa il rimborso di quanto versato, ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 48, a titolo di APIET, addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione, per le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri automobilistici, da corrispondere contestualmente all’imposta erariale, relative alla nuova titolarità della proprietà di numerosi autoveicoli, oggetto di contratti di leasing in corso, a seguito di fusione per incorporazione – intervenuta il (OMISSIS) – della Locat – Locazione attrezzature s.p.a. e della Credit Leasing – Società per il leasing finanziario s.p.a. nella ISEFI- Internazionale di servizi finanziari s.p.a., che assumeva poi l’odierna denominazione di Locat s.p.a..

La società contribuente aveva richiesto il rimborso dell’addizionale assumendo che l’atto di fusione per incorporazione non realizzasse alcun trasferimento di beni dalle società partecipanti a quella risultante dalla fusione.

Secondo il giudice d’appello, infatti, l’addizionale, calcolata per effetto del richiamo contenuto nel D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, art. 1, sull’imposta erariale di trascrizione di cui alla L. 23 dicembre 1977, n. 952, trova fondamento e presupposti propri nella legge istitutiva dell’imposta, la quale è dovuta per ciascuna formalità richiesta – trascrizione, iscrizione ed annotazione -, senza che sia mai postulato come presupposto indefettibile l’asserito instaurarsi di una titolarità nuova, sicchè essa prescinde da un effettivo trasferimento della proprietà del bene: il fatto stesso che l’imposta consegua alla mera annotazione dimostra esattamente il contrario, vale a dire che il presupposto impositivo può essere conseguente ad aggiornamenti meramente formali della stessa titolarità.

Nei confronti della decisione la Locat s.p.a. propone ricorso per Cassazione sulla base di un motivo.

La Provincia di Napoli resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso la società contribuente, denunciando “illegittimità della sentenza impugnata per insufficiente/apparente/illogica/contraddittoria motivazione, nonchè per violazione e falsa applicazione della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 48, e norme ad esso collegate; D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 4, lett. b), parte 1, tariffa; art. 2501 c.c. ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Illegittimità del diniego al rimborso”, assume che l’assoggettamento ad imposta del trasferimento non rispecchierebbe la “ratio” della norma, che è quella di tassare il trasferimento sostanziale della titolarità dell’autoveicolo, il quale si realizza, da un punto di vista formale, mediante l’annotazione sui registri: nel caso in cui tale trasferimento non si realizzi, ad esempio per trasformazione della società o cambiamento di denominazione sociale, l’APIET non andrebbe applicata – “rectius”, andrebbe applicata in misura fissa -, configurandosi una modifica soltanto formale del contratto sociale, idest senza trasferimento di beni. Nella fusione, appunto, non si realizzerebbe alcun trasferimento di beni, anche in forza del principio di neutralità fiscale della fusione stessa, il quale si applicherebbe anche alle imposte indirette, in aderenza al diritto comunitario (direttiva Cee 17 luglio 1969, n. 69/335). La sentenza impugnata, inoltre, sarebbe motivata in modo insufficiente e contraddittorio.

Il ricorso è infondato.

Questa Corte in precedenti decisioni condivise dal Collegio, rese in giudizi analoghi introdotti dalla medesima spa Locat, riguardanti, tra l’altro, la medesima fusione di società per incorporazione, premessa la non condivisibilìtà del presupposto alla base della pretesa restitutoria, e cioè che per effetto della fusione di società per incorporazione non si determinerebbe un effettivo trasferimento dei beni della incorporata nel patrimonio della incorporante, ma una mera confluenza di patrimoni (Cass. n. 15860 del 2004, in motivazione)r ha affermato che “in caso di trasferimento dei contratti di leasing di autoveicoli e dei beni mobili oggetto dei contratti stessi per effetto della fusione per incorporazione tra società esercenti l’attività di locazione di veicoli, è dovuta l’addizionale provinciale dell’imposta erariale di trascrizione (APIET), prevista dalla L. 23 dicembre 1977, n. 952, art. 1, comma 2, e dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 48, applicabili “ratione temporis”, stante l’efficacia traslativa della fusione” – secondo la disciplina vigente anteriormente alla riforma del diritto societario recata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (Cass. Sez., unite, 28 dicembre 2007, n. 27183) -, “e l’effettività del trasferimento dei contratti e dei relativi beni; tale conclusione non contrasta con il principio della neutralità fiscale delle operazioni di fusione e scissione, previsto dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 27 solo con riferimento alle imposte sui redditi, nè con la direttiva 69/335/CEE, attenendo il tributo in esame al trasferimento della proprietà dei singoli beni mobili iscritti nel pubblico registro automobilistico e alla connessa necessità di rilascio al proprietario del veicolo di un certificato che ne consenta la circolazione a suo nome (Cass. n. 4430 del 2010).

Si è quindi rilevato che l’imposta erariale di trascrizione, prevista dalla L. n. 952 del 1977, art. 1 per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a scritture private da prodursi al PRA, cui il regime dell’addizionale, prima regionale poi provinciale, si uniforma, risulta dovuta per ciascuna delle indicate formalità (art. 2, comma 1), il che rende evidente l’intento del legislatore di assoggettare a tassazione la richiesta della formalità in sè stessa, senza alcuna eccezione riguardo alla natura giuridica dell’atto che la determina (Cass., n. 15860 del 2004 e n. 19471 del 2009, entrambe in motivazione).

La decisione impugnata si rivela perciò immane dai vizi denunciati.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi Euro 5.200, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

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