Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19727 del 08/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/08/2017, (ud. 05/07/2017, dep.08/08/2017),  n. 19727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27322/2015 proposto da:

COMUNE di FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO

PERUZZI;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, V. GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, rappresentata e

difesa dagli avvocati SILVIA CLARICE FABBRONI, MAURIZIO RIODIMI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 663/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 12/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 663/14, condannava il Comune di Firenze al pagamento, in favore di S.F., a titolo di risarcimento danni, di un importo pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avendo accertato l’illegittimità della clausola appositiva del termine ai contratti stipulati tra le parti;

che, con ordinanza resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. e depositata il 16.6.2015, la Corte d’appello di Firenze dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Comune per difetto d’una ragionevole probabilità d’accoglimento;

che, per la cassazione della decisione di primo grado ricorre il Comune, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, allegando copia dell’uno e dell’altro provvedimento (cioè della sentenza del Tribunale e dell’ordinanza d’inammissibilità della Corte d’appello);

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso notificato alla controparte.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che la rinuncia non è stata accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l’art. 306 c.p.c., al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo;

che la rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma pur sempre carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c., che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259). Ciò deriva anche dell’art. 391, comma 4, secondo cui in caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. L’accettazione della controparte rileva dunque unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo dell’art. 391 c.p.c., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

4. che va, pertanto, dichiarata l’estinzione del processo;

5. che sussistono i presupposti per farsi luogo alla compensazione delle spese attesa la necessità dell’intervento chiarificatore delle sezioni unite in merito alla questione relativa alla decorrenza del termine di impugnazione in ipotesi di ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. (Cass., S.U., 7 dicembre 2016 n. 25043);

6. che, infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

PQM

 

dichiara l’estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

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