Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19727 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 03/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 03/10/2016), n.19727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24238-2011 proposto da:

S.U. SAS, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIUSEPPE AVEZZANA 2/B, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

LATELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAX

VERONESE;

– ricorrente –

contro

T.V., F.R.M.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA C. FRACASSINI 4, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRA NERI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIER VITTORIO MAGNANI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1059/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato LATELLA Stefano, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato NERI Alessandra, difensore del resistente che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 T.V. e F.R.M.M. proposero davanti al Tribunale di Biella separate opposizioni avverso tre decreti ingiuntivi rispettivamente per Lire 107.097.588 (di cui alla fattura n. (OMISSIS)), Lire 39.672.281 (di cui alla fattura n. (OMISSIS)), ed Euro 268.002,42 (fattura n. (OMISSIS)) emessi – su richiesta della S.U. sas – in relazione ad una serie di lavori edili eseguiti presso il (OMISSIS). Nel contestare le pretese creditorie, gli opponenti dedussero di avere effettuato pagamenti in misura superiore al dovuto.

2 Riuniti i giudizi di opposizione, il Tribunale di Biella con sentenza 14.12.2007 accolse solo in parte quella contro il decreto ingiuntivo relativo alla fattura (OMISSIS), confermando invece gli altri decreti, ma la Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata il 6.7.2010, accolse l’appello incidentale dei T.- F. ritenendo assorbito quello proposto in via principale dalla ditta Scarlatta sul quantum e, ribaltando l’esito del giudizio di primo grado, revocò i tre decreti opposti osservando:

– che in caso di contestazioni sull’entità e consistenza delle opere eseguite, l’onere probatorio resta a carico dell’appaltatore, non potendo il giudice liquidare il corrispettivo per prestazioni indefinite;

– che tale principio vale anche nel caso in cui le parti controvertano solo sul numero di ore remunerabili e sul costo di materiali impiegati;

– che le parti avevano mosso specifiche contestazioni, mentre le risultanze testimoniali non erano riuscite a dimostrare l’esattezza della contabilità della parte opposta;

– che le prove sui capitoli non ammessi dal primo giudice dovevano ritenersi inammissibili, sia per mancanza di motivo di impugnazione sia perchè inidonee a colmare le lacune istruttorie evidenziate.

3 La società Scarlatta ricorre per cassazione con unico motivo illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c., a cui resistono la T. e il F.R.M. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 1655, 1657, 1677, 1559 e 1570 c.c. in combinato disposto con l’art. 2697 cc, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione quanto alla qualificazione del contratto tra le parti come contratto di appalto d’opera in luogo di appalto di servizi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Afferma che la Corte d’Appello avrebbe errato nella valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie laddove ha dapprima ravvisato un contratto di appalto, poi ha richiamato l’art. 1657 c.c. e poi ancora ha ritenuto non provata la determinazione del corrispettivo, facendo applicazione dell’art. 2697 c.c.. La ricorrente ricostruisce i termini dell’accordo e ravvisa nel caso di specie un appalto di manutenzione del Castello avente ad oggetto una prestazione continuativa di servizi con fornitura di materiali e predeterminazione del prezzo su base oraria. Sulla scorta di tale ricostruzione, la società Scarlatta ritiene che spettasse ai committenti di dimostrare l’estinzione delle obbligazioni e pertanto rimprovera alla Corte territoriale la violazione di legge (art. 2697 c.c.) e il vizio di motivazione. A suo dire, il pagamento delle fatture implicava il riconoscimento dell’accordo sul contenuto del contratto; richiama in proposito le dichiarazioni dei committenti e contesta altresì le osservazioni in fatto della Corte d’Appello sull’inverosimiglianza delle giornate lavorative conteggiate. Ritiene di avere fornito la prova delle prestazioni svolte nonchè della fornitura di materiali e richiama le varie deposizioni dei testi.

Formula poi domanda di pagamento dell’intera somma di cui al decreto ingiuntivo 518/02 spiegandone le ragioni ed insiste per la condanna della controparte alle spese di tutti i gradi di giudizio; richiama infine le istanze istruttorie disattese.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Sicuramente inammissibile è la parte finale della censura che, lungi dal muovere specifiche critiche alla decisione di appello, si risolve in una irrituale richiesta di ammissione di mezzi istruttori, assolutamente incompatibile con la natura del giudizio di legittimità: il ricorso per cassazione è una domanda impugnatoria che può proporsi per certi particolari motivi e come tale necessariamente si deve sostanziare, per il concetto stesso di impugnazione, in una critica alla decisione impugnata, il che impone di prospettare alla Corte, nell’atto con cui viene proposta, perchè la decisione è errata secondo il paradigma dell’art. 360 c.p.c., e, quindi, di dirlo argomentando dalle risultanze processuali del merito, siano esse documenti o atti processuali (v. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7455 del 25/03/2013 Rv. 625596 in motivazione).

Per il resto la critica è infondata.

L’inquadramento della comune volontà, come appurata, nello schema legale corrispondente (che, come è noto, è una delle due fasi del procedimento di qualificazione giuridica in tema di interpretazione del contratto), risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche, può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (tra le varie, v. Sez. 3, Sentenza n. 420 del 12/01/2006 Rv. 586972; Sez. 3, Sentenza n. 5387 del 16/06/1997 Rv. 505220; Sez. 2, Sentenza n. 5893 del 26/06/1996 Rv. 498285).

Nel caso di specie la Corte d’Appello di Torino, partendo dalla natura del rapporto in essere tra le parti – inquadrato, del tutto correttamente, nello schema dell’appalto (trattandosi di opere edili eseguite presso il (OMISSIS) da una impresa con propria organizzazione), ha rilevato che, stante la contestazione proveniente dai committenti, incombeva all’appaltatore di fornire la prova delle prestazioni effettivamente svolte ed in particolare della entità e tipologia delle opere eseguite, in applicazione della regola generale dell’art. 2697 c.c..

Trattasi di un ragionamento del tutto corretto sia sotto il profilo motivazionale che giuridico. Stabilire poi se si tratti di appalto di opere o piuttosto di appalto di servizi di manutenzione del Castello (come sottolinea insistentemente la ricorrente) non sposta affatto i termini del problema perchè sia nell’uno che nell’altro caso spetta comunque all’appaltatore, in caso di contestazioni, di fornire la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della particolare natura e dell’entità dell’opera stessa.

Del resto, come da tempo affermato da questa Corte, il potere, conferito al giudice dall’art. 1657 c.c., di determinare il prezzo dell’appalto se le parti non ne abbiano pattuito la misura nè stabilito il modo per calcolarlo, sempre che non possa farsi riferimento, per tale calcolo, alle tariffe esistenti e agli Usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall’appaltatore. Pertanto, allorquando il contrasto riguardi anche tale aspetto del rapporto, incombe sull’attore l’onere di fornire la prova dell’entità e della consistenza di dette opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate, nè, d’altra parte, offrire all’attore l’occasione di sottrarsi al preciso Onere probatorio che lo riguarda (Sez. 2, Sentenza n. 3672 del 13/04/1987 Rv. 452605; Sez. 1, Sentenza n. 1906 del 26/05/1976 (Rv. 380699).

La critica che la società muove alla sentenza della Corte torinese, di tipo fattuale e tendente in sostanza a sollecitare una alternativa ricostruzione delle risultanze processuali sull’entità delle prestazioni effettuate, non coglie pertanto nel segno e comporta inevitabilmente il rigetto del ricorso con addebito di spese in base al principio della soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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