Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19726 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19726 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRARI ANGELO,

rappresentato e difeso dall’avv. Monica Angela

liquidazione
in
base
alla
dichiarazione
cartella
notificazione
termine

Piccione ed elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv.
Domenico Siciliano in via San Sébastianello n. 9;

ricarrente

contro
AGENZIArsTxP ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Sicilia n. 318/34/07, depositata il 22 ottobre 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13 marzo 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.
SVOIIIIMENTO DEL PROCESSO

Angelo Ferrari propone ricorso per cassazione, affidato a
due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione
tributaria regionale della Sicilia che, rigettandone l’appello,
nel giudizio introdotto con l’impugnazione della cartella di

Data pubblicazione: 28/08/2013

rr

pagamento relativa all’iscrizione a ruolo dell’IRPEF, a seguito
di liquidazione in base alla dichiarazione per l’anno 1994, ai
sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ha
escluso che l’ufficio fosse incorso in decadenza, alla luce
dell’art. 9 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in base al
quale i termini per il controllo formale delle dichiarazioni
presentate dal 1994 al 1998 è stato fissato al 31 dicembre 2000,
con esecutività entro lo stesso termine: nella specie
irrilevante la data di notifica della cartella, “per cui è del
tutto pacifica l’osservanza del termine del 31.12.2000”.
Secondo il giudice d’appello, poi, il termine “entro
l’ultimo giorno del quarto nese successivo a quello di consegna
del ruolo” non è perentorio ma ordinatorio.
L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva
nella presente sede.

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rEGIADECISIGNE

Con il primo motivo il contribuente, denunciando violazione
di legge, eccepisce l’intervenuta decadenza dell’anudnistrazione
alla luce dell’art. 1, comma 5 bis, del d.l. n. 106 del 2005,
convertito nella legge n. 156 del 2005, applicabile ai giudizi
pendenti che, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino
al 31 dicembre 2001, ha fissato il termine per la notifica della
cartella entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione, e quindi entro il 31
dicembre 2000, laddove l’atto era stato notificato al
contribuente il 17 maggio 2001.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 25
del d.P.R. n. 602 del 1973, assumendo che il termine ivi fissato
sarebbe perentorio e non ordinatorio come affermato dal giudice
d’appello.
Il primo motivo è fondato.
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, infatti,
secondo il fermo orientamento di questa Corte, “l’art. 1 del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito con
nodificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156 – dando seguito
alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 del d.P.R.

2

l’esecutività risaliva al 15 giugno 2000, essendo invece

MENTE DA RECUSTRAZIONE
AI SENS? DEL D.P.R.. 264/i
N. 5
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29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevedeva un

termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento
relative alle imposte liquidate ex art. 36-bis del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 -, ha fissato, al coma 5-bis, i termini
di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative
alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle
dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5-ter, sostituendo il
comma 2 dell’art. 36 del d.lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, che per

liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba
essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni
presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione. La norma, di chiaro ed inequivoco valore
transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle
situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore,
pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle (come il
caso di specie) ancora sub iudice” (Cass. n. 1435 del 2006, n.
16990 del 2012, n. 8406 del 2013).
La sentenza impugnata è incorsa nell’errore di diritto ad
essa addebitato, affermando essere sufficiente, ai fini della
“osservanza del termine del 31.12.2000”, che il ruolo fosse stato
reso esecutivo il 15 giugno 2000, “mentre è irrilevante la data
di notifica” della cartella, che secondo il ricorso sarebbe
intervenuta il 17 maggio 2001.
Il primo motivo del ricorso va pertanto accolto, assorbito
l’esame del secondo, la sentenza va cassata in relazione al
motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra
sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale della Sicilia.
Così deciso in Roma il 13 marzo 2013.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
2 8 AGO. 2013

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