Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19726 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19726 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 3820-2017 proposto da:
BARONE PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato LAURA AREDIA;
– ricorrente contro
FALLIMENTO DEMOTER S.P.A. in liquidazione 5/2013 RGF del
TRIBUNALE MESSINA;
– intimato avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il
20/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MAR1NIS.

Data pubblicazione: 25/07/2018

RILEVATO

che, con sentenza del 20 dicembre 2016, il Tribunale di
Messina, chiamato a pronunziarsi sull’opposizione proposta da
Pietro Barone avverso il decreto ctirquíteGiudice delegato al

8.540,86, vantato a titolo di saldo della retribuzione spettante
per il mese di ottobre 2009, confermava la pronunzia;
che la decisione del Tribunale discende dall’aver questo ritenuto
idoneo a porsi quale prova contraria della pretesa azionata dal
Barone la sottoscrizione per ricevuta e quietanza da parte del
medesimo del cedolino paga allegato all’istanza così da rendere
irrilevante l’esibizione delle scritture contabili e del libro paga
della Società nonché la produzione dell’estratto conto del
Barone;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il Barone,
affidando l’impugnazione a quattro motivi, impugnazione in
relazione alla quale il Fallimento intimato non ha svolto alcuna
attività difensiva;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
che il ricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la
violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 e 2697 c.c.,
lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso
dal giudicante per cui la sottoscrizione apposta al ceddind paga
sarebbe da intendersi riferita a quanto riportato sotto la firma
del ricorrente e non come apposta in calce a quanto
soprascritto;
Ric. 2017 n. 03820 sez. ML – ud. 23-05-2018
-2-

Fallimento Demoter S.p.A. di rigetto dell’istanza di ammissione
(
al passivo del Fallimento relativamente al credito di euro

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione dell’art.
115 c.p.c., il ricorrente lamenta a carico del Tribunale l’error in
procedendo dato dalla mancata ammissione delle prove offerte
a comprova del mancato pagamento del credito vantato;

(

è prospettata sotto il profilo della nullità della sentenza per
difetto assoluto di motivazione ex art. 132, comma 1, n. 4,
c.p.c. e della violazione dell’art. 99 L.F.;
che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla
violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2735 c.c.,
si contesta – ove l’intendimento del giudicante fosse stato
quello di attribuire valore confessorio alla sottoscrizione per
quietanza del cedolino paga e ammesso e non concesso, per
l’incertezza della dicitura ivi recata, che di tale tipo di
sottoscrizione si trattasse effettivamente – una simile
qualificazione e, comunque, l’efficacia probatoria di tale
confessione stragiudiziale per essere il curatore del Fallimento
terzo e non parte in senso processuale;
che tutti i formulati motivi, i quali, in quanto strettamente
connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono
ritenersi inammissibili, atteso che le censure mosse, mentre
non adducono alcun elemento specifico idoneo a smentire gli
argomenti, anche attinenti alla pura grafica del documento, in
base ai quali il Tribunale giunge a ritenere la sottoscrizione
apposta per ricevuta/quietanza (dicitura che, intesa dal
giudicante come diretta a congiungere i due termini, così da
indurre a ritenere la sottoscrizione apposta per quietanza, solo
nella memoria e in alternativa a quanto rilevato in ricorso,
stando alla mancata ripresa in essa dell’argomento per cui la
sottoscrizione sarebbe riferibile alla diversa dicitura
Ric. 2017 n. 03820 sez. ML – ud. 23-05-2018
-3-

che, nel terzo motivo, la medesima censura concernente la
(
mancata ammissione ed omessa valutazione delle prove offerte

”comunicazioni” in quanto soprascritta e non come l’altra posta
al di sotto della firma del ricorrente così da non poter essere
considerata effettivamente sottoscritta, viene, viceversa,
prospettata dal ricorrente come disgiuntiva), non valgono ad
attestare il denunciato error in procedendo, dato dalla mancata

dimostrazione del non effettuato pagamento, trattandosi di
firma ritenuta apposta non per ricevuta, ipotesi cui la
giurisprudenza di questa Corte effettivamente nega rilevanza
probatoria, ma per quietanza, a fronte della contestazione
integrale dell’avvenuto pagamento, di cui la firma per
quietanza costituisce idonea smentita e non della contestazione
della veridicità della corresponsione delle singole voci
retributive indicate nella busta paga, fattispecie cui si correla la
recente previsione di cui all’art. 1, I. n. 205/2017, intesa a
negare il valore probatorio della sottoscrizione della busta
paga, prova del resto integrata dalla richiesta di esibizione
delle scritture contabili e del libro paga della Società, in
relazione alla quale nulla si allega al fine di escluderne il
carattere meramente esplorativo a fronte dell’elemento di
prova, dato dalla sottoscrizione per quietanza, già acquisito al
giudizio e dalla produzione dell’estratto conto relativo ai
depositi bancari del ricorrente, di cui neppure si contesta il
carattere ultroneo rilevato dal Tribunale per essere quel
documento riferito ad epoca, gennaio 2010, diversa da quella
di riferimento enunciata nel ricorso (ottobre 2009);
che, pertanto, in conformità alla proposta del relatore, il ricorso
va dichiarato inammissibile senza attribuzione delle spese per
non aver il Fallimento intimato svolto alcuna attività difensiva;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Ric. 2017 n. 03820 sez. ML – ud. 23-05-2018
-4-

ammissione e dall’omessa valutazione delle prove offerte a

Ai sensi dell’art. 13, c. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.

2018
Il Presidente

DEPOSOlt CANCELLERIA

15.1112(118.

……….

Roma, ……….Funzionario Giudiziario
si
ICC

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio

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