Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19726 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. III, 23/07/2019, (ud. 15/02/2019, dep. 23/07/2019), n.19726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2261/2015 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 1,

presso lo studio dell’avvocato ROSALINA MASTROMAURO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURIZIO COPPA giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS);

– intimata –

e contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, domiciliata ex lege in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da

cui rappresentata e difesa per legge;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4163/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/02/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato in data 6 settembre 2005 B.L., unitamente ad altri, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica, il Ministero della Salute e l’Università degli Studi di Napoli chiedendo il diritto ad una remunerazione adeguata, ed in subordine il risarcimento del danno, per avere frequentato la scuola di specializzazione in pediatria fra il 1983 ed il 1991. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Con sentenza di data 27 novembre 2013 la Corte d’appello di Napoli rigettò l’appello proposto dalla B. ed accolse quello proposto dagli altri appellanti, dichiarando in particolare che al pagamento degli importi era tenuto esclusivamente il Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che la B. era già iscritta al 31 dicembre 1982 al primo anno della scuola di specializzazione in pediatria, laddove gli importi erano da riconoscere invece ai medici specializzati che avevano frequentato i corsi dopo il 31 dicembre 1982.

Ha proposto ricorso per cassazione B.L. sulla base di due motivi contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero sulla base di due motivi. E’ stato depositato dalla difesa erariale atto di costituzione per conto della Presidenza. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1173,1176,1218 e 2043 c.c., L. n. 379 del 1999, art. 11, D.Lgs. n. 257 del 1991, Direttiva CEE 82/76, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, come da certificazione prodotta unitamente al ricorso, l’istanza di iscrizione, per il primo anno accademico 1982-1983, fu presentata in data 21 aprile 1983, sicchè errata è l’affermazione del giudice di merito secondo cui la ricorrente si sarebbe iscritta in data anteriore al 31 dicembre 1982. Aggiunge che non è corretto escludere coloro che, quantunque iscritti anteriormente (ma non è il caso della ricorrente), hanno seguito corsi successivamente al 1 gennaio 1983 e che fatto costitutivo del diritto è l’avere iniziato a frequentare corsi di specializzazione nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1983 e l’anno accademico 1990-1991.

Il motivo è fondato. Va premesso che la produzione documentale in questa sede è inammissibile, in quanto contrasta con l’art. 372 c.p.c.. Con la censura si invoca dal giudice di legittimità di esperire un giudizio di fatto in ordine alla data di presentazione della domanda di iscrizione al corso. Va tuttavia rammentato che la Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restando che l’esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l’introduzione nel giudizio d’una eccezione in senso stretto (Cass. n. 18775 del 2017; n. 3437 del 2014).

Il fatto accertato è che il primo anno di corso frequentato è quello 1982 – 1983, circostanza peraltro non contraddetta dalla medesima ricorrente che si limita a precisare che in relazione a tale anno di corso la domanda di iscrizione è stata presentata dopo il 1 gennaio 1983. In relazione a tale fatto accertato, e considerata la domanda proposta dalla parte, deve giungersi in diritto a conclusioni difformi da quelle del giudice di merito.

Sulla base del rinvio pregiudiziale di cui a Cass. Sez. U. 21 novembre 2016 n. 23581, ha affermato Corte giust. 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16 che l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), l’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli artt. 5 o 7 della direttiva 75/362/CEEdel Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Conformemente al dictum del giudice Euro-unitario, si sono già pronunciate fra le altre Cass. 31 maggio 2018, n. 13773, n. 13762 e n. 13761 ed in seguito Cass. Sez. U. 19 luglio 2018, n. 19107 (conforme successivamente fra le tante Cass. 31 luglio 2018, n. 20186). A partire dal 1 gennaio 1983 deve quindi essere riconosciuta la remunerazione adeguata di cui sopra.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 400 del 1988. Osserva la ricorrente che legittimata passivamente è la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il motivo è fondato. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018), proprio con riferimento alle direttive in tema di retribuzione della formazione di medici specializzandi, confermando l’indirizzo già manifestatosi nella giurisprudenza di legittimità, in caso di azione giudiziale diretta a far valere l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo ex lege di trasposizione legislativa, nel termine prescritto, di direttive comunitarie non autoesecutive, la legittimazione passiva spetta esclusivamente allo Stato italiano e per esso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (con la precisazione che in caso di erronea evocazione in giudizio di un diverso organo dell’apparato statale trova applicazione la L. n. 260 del 1958, art. 4).

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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