Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19726 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18030-2019 proposto da:

D.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato EDY GUERRINI

(edy.guerrini.ordneavvocatiravenna.eu);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO; COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE BOLOGNA SEZIONE

FORLI’ – CESENA;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Bologna ha negato la protezione internazionale o umanitaria invocata dal cittadino senegalese D.F., il quale ha dichiarato di aver lasciato il proprio villaggio in (OMISSIS) perchè all’età di 15 anni la propria ragazza era rimasta incinta e i suoi fratelli lo cercavano per picchiarlo (“quando hanno saputo che ero andato via non mi hanno più cercato”) in quanto non volevano che i due giovani stessero insieme (“perchè la mia famiglia era più povera della sua”), sicchè egli era fuggito recandosi a lavorare dapprima a Dakar, poi in Mauritania, quindi in Algeria e infine in Libia, dove aveva lavorato come manovale per circa un anno e mezzo, per poi imbarcarsi per l’Italia (poichè “lì non era un posto sicuro”).

2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.

3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo si lamenta la nullità del decreto impugnato per “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” relativamente alla credibilità delle dichiarazioni rese, con riguardo sia allo status di rifugiato che alla protezione sussidiaria.

4.1. Il secondo mezzo denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 “con contestuale vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione della credibilità del ricorrente e l’omessa attivazione dei doveri informativi o officiosi”, alla luce delle informazioni ritraibili dal rapporto di Amnesty International del 2017-2018.

4.2. Il terzo motivo denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, poichè il ricorrente, rientrando in Senegal, potrebbe subire il grave pericolo rappresentato dalle minacce di morte dei familiari della sua ragazza, la quale ora vive, con il figlio, nella famiglia d’origine.

4.3. Il quarto prospetta infine la nullità del decreto impugnato per “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” sul rigetto della protezione umanitaria, da riconoscere al ricorrente in base alla valutazione comparativa tra le condizioni di vita in Senegal e in Italia.

5. Le prime tre censure, che in quanto connesse possono essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili.

5.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente – valutata alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 – attiene al giudizio di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (ex multis, Cass. 6897/2020, 5114/2020, 33858/2019, 21142/2019, 20580/2019, 3340/2019, 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018).

5.2. Nel caso di specie il tribunale, dopo aver rinnovato l’esame del ricorrente, ha reso una puntuale motivazione sulle divergenze tra le dichiarazioni rese in sede amministrativa e in sede giudiziale, evidenziandone la genericità e l’assenza di qualsivoglia riscontro documentale (pur essendo il ricorrente in contatto con i familiari nel paese d’origine). Tali valutazioni integrano apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, non essendo ammissibile in questa sede una rivisitazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente in vista di una loro diversa lettura o interpretazione. Nè la motivazione è stata correttamente censurata secondo il paradigma del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), che onera il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020).

5.3. Vale dunque l’insegnamento per cui è inammissibile un “ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019).

6. In ogni caso il tribunale ha osservato che, anche a voler ritenere credibile il racconto del ricorrente, difetterebbero comunque i requisiti di effettività, gravità, concretezza e attualità del pericolo paventato, poichè l’episodio della minaccia non è stato circostanziato, non risulta che il ricorrente si sia rivolto alla polizia e la sua ragazza è stata comunque accolta, con il figlio, nella famiglia d’origine. Ha altresì rilevato che non sussisterebbe nemmeno il pericolo di essere arrestato, poichè a norma del codice penale senegalese non costituisce reato avere un rapporto sessuale consensuale con una persona maggiore di 16 anni, nè risulta esservi stata alcuna denuncia alla polizia.

7. Sul tema dei rapporti tra valutazione di credibilità soggettiva del richiedente asilo e dovere di cooperazione istruttoria del giudice, questa Corte ha più volte affermato che, quando non sia in questione la “personalizzazione del rischio” – come (in varia misura) per il rifugio politico e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – l’acquisizione di informazioni sulla effettiva situazione, concreta e attuale, del Paese di provenienza (cd. Country of 0rigin Information – C01) deve essere effettuata a prescindere dalla credibilità della narrazione del richiedente, anche nell’ipotesi di cui al citato D.Lgs., art. 14, lett. c), che a certe condizioni accorda la protezione sussidiaria per il solo fatto della provenienza da un territorio in cui sussiste una situazione di violenza indiscriminata, sempre che il ricorrente abbia assolto il proprio dovere di allegazione e il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata (ex multis, Cass. 14283/2019, 7985/2020, 8020/2020, 10286/2020).

7.1. Il Collegio, pur nella consapevolezza dell’esistenza di un indirizzo più restrittivo – per cui l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente preclude sempre, anche nell’ipotesi di cui al citato art. 14, lett. c), gli approfondimenti istruttori officiosi ai fini della protezione internazionale (a differenza di quella umanitaria: Cass. 10922/2019, 7985/2020, 8020/2020), salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018, 33096/2018, 28862/2018, 33858/2019, 4892/2019, 15794/2019, 17174/2019, 33858/2019, 8367/2020, 11924/2020) – e di un opposto indirizzo minoritario – per cui, salvo specifici casi eccezionali (notorio, palese falsità, mancata allegazione, rinuncia espressa), l’obbligo di cooperazione istruttoria deve essere sempre assolto dal giudice, poichè altrimenti la valutazione di credibilità, che attiene alla prova, diverrebbe condizione di ammissibilità o presupposto del riconoscimento del diritto o giudizio sulla lealtà processuale della parte (Cass. 8819/2020) – ritiene più condivisibile l’orientamento esposto sub 7., cui il giudice a quo si è conformato, avvalendosi di COI tratte da fonti aggiornate al novembre 2018 per escludere che in Senegal vi sia alcun conflitto armato in corso.

8. Il quarto motivo è inammissibile, perchè difforme dai richiamati canoni cui si devono attenere le censure motivazionali.

8.1. La decisione impugnata, che comprende anche la invocata valutazione comparativa, risulta comunque in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della protezione umanitaria – astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U, 29459/2019) – per un verso richiede “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019, 1040/2020), escludendo che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari possa essere riconosciuto solo in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza, ovvero considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 4455/2018, 630/2020) per altro verso afferma che non è “ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (Cass. 3681/2019).

9. Nulla sulle spese, in assenza di difese degli intimati. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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