Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19726 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2010, (ud. 10/05/2010, dep. 17/09/2010), n.19726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.R., nella qualità di titolare della Autoscuola 2000

in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. Masutti Anna

e

dall’avv. Puoti Giovanni, presso il quale è elettivamente

domiciliato in Roma, in via Panama n. 68;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI PARMA, in persona del Presidente B.V.,

rappresentata e difesa dall’avv. Bianchi Nicola e dall’avv. Coggiatti

Claudio, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma in via

Lazio n. 20/C;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 139/34/04, depositata il 25 gennaio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

maggio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;

Uditi l’avv. Puoti Giovanni per il ricorrente e l’avv. Coggiatti

Claudio per la controricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Velardi Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.R., titolare dell’Autoscuola 2000, agenzia di pratiche automobilitiche di (OMISSIS), inpugnò l’avviso di accertamento col quale la Provincia di Parma gli aveva richiesto il pagamento della somma di L. 5.062.000, oltre a L. 1.548.000 per sanzioni ed interessi, quale conguaglio sulla IPT, imposta provinciale di trascrizione, relativa alle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli presso il PRA, Pubblico registro automobilistico, richieste nel mese di gennaio 1999, per effetto dell’aumento, avente efficacia dal 1 gennaio 1999, delle tariffe base. Sostenne che l’aumento tariffario, approvato con delibera della Provincia di Parma del 22 gennaio 1999, resa nota il successivo 27 gennaio, non poteva essere applicato retroattivamente;

che la pretesa, riferita ad atti pregressi, non poteva rivolgersi alla agenzie, estranee al presupposto d’imposta; che era in ogni caso illegittima la richiesta di interessi moratori e l’irrogazione di sanzioni per il ritardato pagamento.

Il ricorso veniva rigettato in primo grado.

La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello del S. ritenendo che l’efficacia retroattiva, a far tempo dal 1 gennaio 1999, delle tariffe approvate con deliberazione 22 gennaio 1999 era espressamente prevista dal D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, art. 1, convertito dalla L. 25 marzo 1999, n. 75; che l’agenzia non era estranea al rapporto tributario, essendovi intervenuta quale mandataria del contribuente, verso il quale poteva rivalersi; che non sussisteva dubbio o incertezza nella applicazione della normativa che giustificasse la eliminazione della sanzione da ritardo.

Nei confronti della decisione S.R. propone ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi, illustrato con successiva memoria.

La Provincia di Parma resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, come violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 3 e 5, e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, “la palese erroneità della sentenza impugnata laddove conferma la decisione dei primi giudici in ordine alla debenza di somme a titolo di interessi e sanzioni”. Il giudice del gravame sarebbe incorso nella violazione delle disposizioni in rubrica avendo considerato legittima la pretesa di interessi e sanzioni per il tardivo versamento di some che, quando erano state richieste le formalità di trascrizione, non erano dovute, giacchè l’aumento della tariffa era intervenuto successivamente, con pretesa efficacia retroattiva. Il ritardo sanzionato pertanto non sussisteva, e tantomeno poteva considerarsi colposo.

Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, art. 1, comma 2, sul rilievo che il precedente comma 1, relativamente all’anno 1999, differiva al 31 marzo 1999 il termine, ordinariamente coincidente con la data di approvazione del bilancio di previsione dell’ente, per la deliberazione, da parte degli enti locali, dei regolamenti, delle tariffe e delle aliquote di imposta per i servizi locali.

Al comma 2 era stabilito che “i regolamenti, le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali … deliberati entro il 31 marzo 1999 hanno effetto dal 1 gennaio 1999”.

Il ricorrente assume che tale disposizione ha attribuito efficacia retroattiva alle sole deliberazioni adottate dagli enti locali dopo la sua entrata in vigore, il 27 gennaio 1999.

L’interpretazione seguita dalla Commissione regionale, che ha invece ritenuto applicabile alle richieste presentate fra il 1 ed il 27 gennaio 1999 la maggiorazione della tariffa del tributo di trascrizione al PRA, approvata dalla Provincia di Parma il 22 gennaio 1999, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. sicchè, ove ritenuta inevitabile, imporrebbe di rimettere l’esame della norma alla Corte costituzionale: richiesta che costituisce oggetto del terzo motivo, subordinato, di ricorso, con il quale si lamenta che la lettura del D.L. n. 8 del 1999, art. 1, comma 2, come convertito, ritenuta dal giudice d’appello nella sentenza impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima. L’applicazione, pretesa con la nota comunicata il 24 febbraio 2000, delle nuove tariffe entrate in vigore il 27 gennaio 1999 alle domande di trascrizione al PRA presentate prima di quest’ultima data, che la sentenza impugnata ha considerato corretta, contravverrebbe al legittimo affidamento del contribuente di aver estinto il debito fiscale, avendo pagato quanto dovuto e quanto richiesto dall’ufficio quando le domande di trascrizione erano state accettate. In tale convincimento il S. avrebbe definito i rapporti contrattuali coi clienti per conto dei quali aveva richiesto le formalità, e non potrebbe rivalersi nei loro confronti del conguaglio richiestogli con l’avviso impugnato, restando inciso dal carico tributario concernente un presupposto impositivo non proprio ma dei mandanti: donde la critica di violazione dei criteri di ragionevolezza e di capacità contributiva della norma applicata.

E’ prioritario l’esame delle doglianze svolte con il secondo e terzo motivo, che possono essere trattate congiuntamente. Esse meritano accoglimento sulla base delle seguenti considerazioni.

La lettura del D.L. n. 8 del 1999, art. 1, comma 2, proposta dal ricorrente con il secondo motivo è priva di ogni base testuale o sistematica. La norma ha chiaramente esteso alle tariffe ed alle aliquote approvate dagli enti locali entro il più ampio termine del 31 marzo 1999 l’efficacia retroattiva, al 1 gennaio 1999, che il D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, aveva già stabilito per i regolamenti che gli enti locali avessero approvato entro il 31 gennaio 1999. Dato rilevante per l’applicazione retroattiva delle nuove tariffe è che esse siano deliberate entro il 31 marzo 1999 (e non anche dopo il 26 gennaio 1999).

D’altro canto, la questione di costituzionalità prospettata si riferisce ad una lettura della norma di legge che non è condivisibile al di la dei dubbi sollevati in relazione alla portata retroattiva della disposizione.

Nel caso di specie, invero, la applicabilità delle nuove tariffe, approvate con deliberazione della Provincia di Parma il 22 gennaio 1999, alle domande di trascrizione al PRA presentate prima del 27 gennaio 1999 è esclusa dal fatto che il tributo su di esse dovuto era stato liquidato e riscosso prima della entrata in vigore del D.L. n. 8 del 1999, sicchè quest’ultimo, ancorchè retroattivo, non avrebbe potuto applicarsi ai rapporti tributari inerenti a quelle denunce, che erano ormai definiti. La retroattività della disposizione avrebbe potuto legittimarne la applicazione anche ai presupposti impositivi verificatisi prima della sua entrata in vigore, purchè la rilevanza di quei presupposti, e quindi la pretesa tributaria su di essi fondata, fossero stati ancora attuali.

Ma mancando una specifica disposizione normativa in tal senso, non era comunque consentito rivalutare alla stregua della nuova normativa i rapporti ormai definiti in base alla normativa anteriore.

Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito l’esame del primo motivo.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, La causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo.

La complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del ricorrente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

 

 

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