Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19726 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 03/10/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 03/10/2016), n.19726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21721/2012 proposto da:

D.G.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DI SPAGNA 31, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA

ROSSELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PASQUALE LANZETTA;

– ricorrente –

contro

D.G.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA ADRIANA 5, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA LEONE,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 624/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato PASQUALE LANZETTA, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Bari, depositata il 29 giugno 2011, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Cerignola, ha rigettato la domanda di usucapione proposta da D.G.C. nei confronti di D.G.S..

1.1. – Nel (OMISSIS) D.G.C. aveva agito per l’accertamento dell’avvenuta usucapione del terreno sito in agro di (OMISSIS), che costituiva la metà del più ampio appezzamento soltanto formalmente intestato al fratello S., subentrato nel (OMISSIS) al padre nel contratto di acquisto con patto di riservato dominio dall’ERSAP, e in realtà assegnato a tutti e tre i fratelli D.G. per volontà del padre, diviso dapprima in tre quote uguali e quindi in due, dopo la cessione della quota di A., acquistata in parti uguali da C. e S., che rifiutava di intestare a Cosimo la sua parte di terreno.

Il Tribunale aveva accolto la domanda e disposto l’apposizione di termini tra le due proprietà, come richiesto dall’attore.

2. – La Corte d’appello ha riformato la decisione sul rilievo che il possesso esercitato da D.G.C. derivava da convenzione tacita con il fratello S.. La ripartizione dell’unico appezzamento dapprima in tre parti, ciascuna coltivata in autonomia da ognuno dei tre fratelli, quindi in due parti, a seguito della cessione della quota del fratello A. agli altri due, era avvenuta sulla base di un accordo, e quindi con il consenso dell’unico proprietario S., il quale aveva concesso in comodato precario ai fratelli una parte del terreno, per adempiere all’obbligo morale assunto nei confronti del padre, il quale aveva espresso la volontà di lasciare il terreno ai tre figli maschi.

Mancava dunque, secondo la Corte distrettuale, la caratteristica precipua del possesso ad usucapionem, e cioè l’acquisto con un atto di apprensione autonoma della res, in contrasto con la volontà del proprietario, secondo quanto previsto dall’art. 1141 c.c..

3. – Per la cassazione della sentenza D.G.C. ha proposto ricorso sulla base di un motivo.

Resiste con controricorso D.G.S..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è fondato.

1.1. – Con l’unico motivo è dedotto vizio di motivazione nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c. e si contesta l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui all’origine della relazione di fatto del ricorrente con il fondo vi fosse una convenzione tra i fratelli D.G., e che pertanto, stante l’assenza di uno o più atti di opposizione manifesta al proprietario, la detenzione del ricorrente non si era mai trasformata in possesso. Il ricorrente evidenzia la contraddittorietà dell’iter argomentativo sviluppato dalla Corte distrettuale che, pur avendo riconosciuto il dato “storico” della intestazione soltanto formale della proprietà del terreno al solo D.G.S., aveva poi fatto risalire la disponibilità pro-quota del fondo in capo agli altri due fratelli nell’accordo in forza del quale S. aveva concesso loro parte del terreno in comodato precario. In disparte la denunciata contraddittorietà e la carenza di prove sul punto, il ricorrente lamenta inoltre che la Corte d’appello aveva trascurato di considerare la circostanza della cessione della quota del fratello A. agli altri due fratelli, dietro corrispettivo, che era circostanza incompatibile con la ricostruzione del rapporto in termini di comodato.

2. – La doglianza è fondata.

La motivazione della sentenza impugnata risulta contraddittoria in diritto, in quanto qualifica il rapporto tra D.G.C. e il terreno da questi coltivato In termini di detenzione, a seguito di concessione in comodato dal fratello S., mentre dal quadro fattuale che la stessa Corte d’appello propone ai fini della ricostruzione della vicenda storica emerge la sostanziale parità dei tre fratelli D.G. nel rapporto con il terreno, per volontà del padre, e la conseguente irrilevanza della intestazione a S. del contratto con l’ERSAP. La posizione di parità tra i fratelli nel rapporto con la res risulta ulteriormente confermata dalla circostanza, che la Corte d’appello non ha preso in considerazione, dell’avvenuta cessione, dopo qualche anno dalla “divisione” del terreno tra i fratelli, della quota del fratello Antonio agli altri due fratelli, i quali l’hanno acquistata ciascuno per la metà, dietro pagamento del corrispettivo (deposizione testimoniale di D.G.A., riportata nel ricorso).

3. – All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, per un rinnovato esame dell’appello. Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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