Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19725 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19725 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso preposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
rappresentata

in persona del Direttore pro tempore,

e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso la quale è damiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente contro
ANCILLI MARIA,

rappresentata e difesa dall’avv. Giulia Citani,

presso la quale è elettivamente demiciliata in Fiumicino in via
delle Sogliole n. 21;

cantroricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Ccumissicale tributaria regionale
del Lazio n. 52/9/07, depositata il 23 aprile 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13 marzo 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
uditi l’avvocato dello Stato Letizia Guida per la
ricorrente e l’avv. Giulia Citani per la cantroricorrente e
ricorrente incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per

Data pubblicazione: 28/08/2013

tassazione
separata
accertamento
termini – proroga

l’accoglimento del ricorso principale e l’inamnissibilità del
ricorso incidentale.
SVOLGIMICNTO DEL PROCESSO

Anna Maria Ancilli impugnò l’avviso di accertamento,
notificato il 18 marzo 2004, con il quale le veniva contestata,
ai fini dell’IRPEF per l’anno 1998, l’omessa dichiarazione di
redditi soggetti a tassazione separata, vale a dire una
plusvalenza da cessione di terreno edificabile. La contribuente
1973, n. 600, per essere stato notificato l’atto oltre il termine
di decadenza di quattro anni a partire dall’anno di presentazione
della dichiarazione.
In primo grado il ricorso era accolto, sul rilievo che il
termine di decadenza di quattro anni non era prorogabile di un
biennio, dame previsto dall’art. 10 della legge 27 diceffibre 2002,
n. 289, ed il giudice d’appello confermava la decisione, in
quanto “la cantestazicne dei termini riguardava un atto
notificato (18.03.2004) successivamente alla domanda di condono
presentata dalla contribuente ai sensi dell’art. 9 – condono
tarribale – legge 289/2002”, norma che esclude dal condono i
redditi soggetti a tassazione separata: dalla detta proroga
biennale dei termini per l’accertamento era perciò escluso
l’avviso impugnato, che era stato quindi notificato oltre il
termine.
Nei confronti della decisione l’Agenzia delle entrate
propone ricorso affidato ad un motivo.
La contribuente resiste con controricorso, articolando un
motivo di ricorso incidentale.

merma

DELLA DECISIONE

I ricorsi, siccome proposti nei confronti della stessa
decisione, vanno riuniti per essere definiti can unica pronuncia.
Con il ricorso principale, denunciando violazione degli
artt. 8, 9, camma 1, e 10 della legge 27 diceMbre 2002, n. 289, e
conseguente falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. 29
setteffibre 1973, n. 600, l’arrministrazione ricorrente assume Che,
avendo il contribuente definito i periodi d’imposta dal 1997 al
2002 aderendo al condono tentale previsto dall’art. 9 della legge
n. 289 del 2002, il termine per l’accertamento fissato dall’art.

2

lamentava la violazione dell’art. 43 del d.P.R. 29 setteMbre

43 del d.P.R. n. 600 del 1973 sarebbe comunque prorogato can
riguardo all’accertamento dei redditi, nella specie soggetti a
tassazione separata, che non possano essere oggetto di
definizione autamatica ai sensi del detto art. 9 della legge n.
289 del 2002, ma per i quali il contribuente possa avvalersi
della dichiarazione integrativa di cui all’art. 8 della stessa
legge, e sarebbe comunque tempestiva la notifica dell’avviso
impugnato, avente ad oggetto redditi soggetti a tassazione
marzo 2004 al contribuente che abbia definito in via automatica
le annualità dal 1997 al 2002.
Can l’unico motivo del ricorso incidentale la contribuente
solleva l’eccezione, formulata sin dal primo grado e riproposta
care motivo di appello incidentale, di nullità-inesistenza
dell’avviso di accertamento in quanto sottoscritto da un
funzionario interno all’Agenzia che agirebbe

motu

proprio in

forza del suo ufficio e non per delega, della cui eventuale
esistenza dovrebbe fare menzione nell’atto, del direttore
dell’Agenzia locale, che la rappresenta in tutti i rapporti
giuridici esterni.
Il ricorso principale è fondato.
Per i contribuenti che “non si avvalgano delle disposizioni
recate dagli articoli da 7 a 9” della legge 27 diceMbre 2002, n.
289, l’art. 10 prevede che i termini per l’accertamento fissati
agli uffici finanziari dall’art. 43 del d.P.R. 29 setteMbre 1973,
n. 600, in deroga alle disposizioni dell’art. 3, coma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, sono prorogati di due anni.
Questa Carte ha in proposito Chiarito come tale proroga
biennale “operi, “in assenza di deroghe contenute nella legge”
sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi
delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur
avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia
potuto farlo, perché raggiunto da un avviso di accertamento
notificatogli prima dell’entrata in vigore della legge” (Càss. n.
17395 del 2010).
Nella specie, can riguardo ai redditi soggetti a tassazione
separata del cui accertamento si controverte, ed il cui avviso è
stato impugnato, la contribuente non si era avvalsa della

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separata relativi all’anno d’imposta 1998 effettuata in data 18

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definizione prevista dalla legge n. 289 del 2002, cui pure aveva
aderito con riguardo ad altre specie di redditi ai sensi
dell’art. 9, recante una normativa Che, care rilevato dal giudice
d’appello, “esclude dalle agevolazioni i redditi a tassazione
separata”.
Il motivo di ricorso incidentale, anche a volerne
trascurare la non conformità alle prescrizioni dell’art. 366 bis
cod. proc. civ. in quanto privo del quesito di diritto, deve
essere disatteso, avendo il giudice d’appello accertato che,

“come già esaurientemente motivato dai Primi Giudici, il
Dirigente sottoscrittore dell’atto impugnato era colui che aveva
la rappresentanza dell’Ufficio di Roma 6” (in proposito, Os. n.
17400 del 2012 e n. 18515 del 2010), e non avendo sul punto la
contribuente formulato alcun rilievo.
Il ricorso principale va pertanto accolto, mentre va
rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va
cassata in relazione al ricorso accolto e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della
contribuente.
Le spese del giudizio seguono la soccembenza e si liquidano
care in dispositivo, mentre si ritiene di compensare tra le parti
le spese dei gradi di merito.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale
e rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in
relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta il
ricorso introduttivo della contribuente.
Condanna la contribuente al pagamento delle spese del
giudizio, liquidate in euro 6.500, oltre alle spese prenotate a

debito, e dichiara interamente compensate fra le parti le spese
DEPOSITATO IN CANCELLERSA
dei gradi di merito.
Così deciso in Roma il 13 marzo 2013.

2.1-M4-2013

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