Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19725 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. III, 23/07/2019, (ud. 15/02/2019, dep. 23/07/2019), n.19725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2202/2014 proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA, in persona del Presidente del Consiglio dei

Ministri pro tempore, PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona

del Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliati ex lege in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, da cui sono rappresentati e difesi per legge;

– ricorrenti –

contro

S.A.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA EUGENIO CISTERNA 44, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

ALESSIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6046/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/02/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato in data 26 luglio 2008 S.A.S.A. convenne in giudizio la Repubblica Italiana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri innanzi al Tribunale di Roma chiedendo l’accertamento del diritto al pagamento della remunerazione adeguata ed al risarcimento del danno, con interessi e rivalutazione, in relazione al diploma conseguito di specializzazione in chirurgia generale all’esito del corso frequentato nel periodo 1982-1987. Il Tribunale adito rigettò la domanda per intervenuta prescrizione. Avverso detta sentenza propose appello lo S.. Con sentenza di data 30 novembre 2012 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello e condannò la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma di Euro 40.000,00, oltre gli interessi a decorrere dalla sentenza.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che, assunto quale parametro per la liquidazione equitativa la L. n. 370 del 1999, art. 11, competeva l’importo annuo di Euro 6.713,94 per il periodo 1 gennaio 1983 – ottobre 1991 e che l’indennizzo, avente carattere di obbligazione di valore, doveva “essere rivalutato ad oggi, in via equitativa, a decorrere dal novembre 1999 (con riferimento alla L. n. 370 del 1999) e sino alla pubblicazione della presente sentenza e quindi si reputa di riconoscere la complessiva somma di Euro 8.000,00 per ciascun anno di specializzazione, determinata ad oggi in via equitativa”.

Hanno proposto ricorso per cassazione la Repubblica Italiana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione delle direttive CEE 362 363/75, degli artt. 1173 e 2043 c.c., artt. 5 e 189 Trattato istitutivo della Comunità Europea, 10 Trattato istitutivo della Comunità Europea nella versione consolidata, art. 117 Cost. e art. 16 Direttiva CEE 82/76, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che, essendosi iscritto il ricorrente nell’anno accademico 1982 – 1983, in epoca quindi precedente l’obbligo di recepimento delle direttive comunitarie, lo S. non poteva vantare alcuna pretesa.

Nella memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la parte ricorrente ha rinunciato al motivo, circostanza che esime il Collegio dal dovere di decidere in ordine al motivo medesimo.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, si denuncia violazione della L. n. 370 del 1999, art. 11, D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, artt. 2043,2056,1223,1224,1226 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che la corte territoriale ha erroneamente riconosciuto la rivalutazione, qualificando il debito come di valore.

Il motivo è fondato. Contrariamente a quanto si afferma nel controricorso, la corte territoriale ha espressamente qualificato il debito come di valore e ha proceduto alla rivalutazione del medesimo, sia pure con criterio equitativo.

Il risarcimento dei danni previsto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991, è oggetto di un peculiare diritto (para)risarcitorio, la cui quantificazione equitativa da compiersi sulla base delle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370 – comporta esclusivamente la decorrenza gli interessi (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2) dalla data della messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla L. n. 370 del 1999, l’obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta (Cass. n. 23635 del 2014, n. 25932 del 2013 e n. 1917 del 2012).

Non essendo necessari altri accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito. Una volta che si qualifichi il debito in termini di debito di valuta, gli interessi legali decorrono dall’atto di costituzione in mora da identificare, in mancanza di diverso accertamento da parte del giudice di merito, nell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio. La Presidenza del Consiglio va così condannata al pagamento dell’importo riconosciuto dal giudice di appello, privo di rivalutazione, e dunque Euro 33.569,79, oltre gli interessi legali dalla domanda. Il giudice di merito nella sentenza impugnata ha accertato che la notificazione della citazione introduttiva è avvenuta il giorno 26 luglio 2008, accertamento che in mancanza di impugnativa sul punto deve ritenersi costituire giudicato interno. Gli interessi decorrono pertanto dalla detta data.

La sopravvenienza in corso di giudizio dell’intervento determinante della giurisprudenza, con particolare riferimento al primo motivo, comporta la compensazione delle spese sia dei gradi di merito che del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio al pagamento in favore di S.A.S.A. dell’importo di Euro 33.569,79, oltre gli interessi legali dal 26 luglio 2008;

compensa integralmente le spese processuali sia dei gradi di merito che del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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