Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19725 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16920-2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

OTTAVI 9, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO LOSCERBO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI BOLOGNA

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Bologna ha respinto le domande di protezione internazionale o umanitaria presentate dal cittadino bengalese M.A., n. il 20/11/1983, il quale ha dichiarato di essere fuggito dal Bangladesh a febbraio 2016 per le minacce di soggetti appartenenti al partito AL (opposto al proprio, BNP) e di temere, rientrandovi, di essere ucciso, poichè, a causa della mancata restituzione del prestito contratto con un esponente del partito AL, questi a marzo 2017 avrebbe bruciato la propria casa, costringendo la moglie e i figli ad andare a vivere dai suoceri in un altro villaggio.

2. Il ricorrente ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione, cui dei due intimati solo il Ministero ha resistito con controricorso.

3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e vizio di motivazione su inattendibilità del richiedente e mancata attivazione dei poteri istruttori ufficiosi; il secondo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 11 e 17, con riguardo al diniego di protezione sussidiaria; il terzo denunzia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla ritenuta mancanza di credibilità; il quarto lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 8 e 14; il quinto ancora omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla protezione umanitaria; il sesto infine (testualmente) “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione di legge – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativamente al permesso di soggiorno per motivi umanitari”.

5. Tutti i motivi sono inammissibili perchè generici, afferenti il merito o formulati senza il rispetto dei canoni di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5), che onerano il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e dell’art. 369, comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020).

5.1. Deve invero ritenersi inammissibile un “ricorso per cassa ione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019).

6. In particolare, con riguardo al profilo della credibilità si osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente – valutata alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 – attiene al giudizio di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (ex multis, Cass. 6897/2020, 5114/2020, 33858/2019, 21142/2019, 20580/2019, 3340/2019, 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018).

6.1. Nel caso di specie il tribunale, dopo aver rinnovato l’esame del ricorrente, ha reso una puntuale motivazione sulle divergenze rispetto alle dichiarazioni rese in sede amministrativa (in particolare sottolineando che nel modello C3 aveva indicato solo la povertà tra le ragioni dell’espatrio) e sulla genericità del racconto, poco circostanziato, oltre che sulla non rilevanza o non decisività della documentazione prodotta. Tali valutazioni integrano apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, non essendo ammissibile in questa sede una rivisitazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente in vista di una loro diversa lettura o interpretazione.

7. Sul tema dei rapporti tra valutazione di credibilità soggettiva del richiedente asilo e dovere di cooperazione istruttoria del giudice, questa Corte ha più volte affermato che, quando non sia in questione la “personalizzazione del rischio” – come (in varia misura) per il rifugio politico e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – l’acquisizione di informazioni sulla effettiva situazione, concreta e attuale, del Paese di provenienza (cd. Country of Origin Information – C01) deve essere effettuata a prescindere dalla credibilità della narrazione del richiedente, anche nell’ipotesi di cui al citato D.Lgs., art. 14, lett. c), che a certe condizioni accorda la protezione sussidiaria per il solo fatto della provenienza da un territorio in cui sussiste una situazione di violenza indiscriminata, sempre che il ricorrente abbia assolto il proprio dovere di allegazione e il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata (ex multis, Cass. 14283/2019, 7985/2020, 8020/2020, 10286/2020).

7.1. Il Collegio, pur nella consapevolezza dell’esistenza di un indirizzo più restrittivo – per cui l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente preclude sempre, anche nell’ipotesi di cui al citato art. 14, lett. c), gli approfondimenti istruttori officiosi ai fini della protezione internazionale (a differenza di quella umanitaria: Cass. 10922/2019, 7985/2020, 8020/2020), salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018, 33096/2018, 28862/2018, 33858/2019, 4892/2019, 15794/2019, 17174/2019, 33858/2019, 8367/2020, 11924/2020) – e di un opposto indirizzo minoritario – per cui, salvo specifici casi eccezionali (notorio, palese falsità, mancata allegazione, rinuncia espressa), l’obbligo di cooperazione istruttoria deve essere sempre assolto dal giudice, poichè altrimenti la valutazione di credibilità, che attiene alla prova, diverrebbe condizione di ammissibilità o presupposto del riconoscimento del diritto o giudizio sulla lealtà processuale della parte (Cass. 8819/2020) – ritiene più condivisibile l’orientamento esposto sub 7., cui il giudice a quo si è conformato, utilizzando COI tratte da fonti qualificate e aggiornate ad aprile 2018 per escludere che in Bangladesh vi sia alcun conflitto armato in corso, con conseguente rigetto della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

8. Ai fini della protezione umanitaria, il tribunale ha escluso l’esistenza di specifiche e gravi vulnerabilità personali del ricorrente ed ha effettuato l’invocata valutazione comparativa, tenendo conto anche dei legami esistenti in Patria con i suoi familiari e delle prospettate condizioni di povertà, in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della protezione umanitaria – astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U, 29459/2019) – richiede “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019, 1040/2020), escludendo che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari possa essere riconosciuto solo in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza, ovvero considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 4455/2018, 630/2020) ed affermando che non è “ipotizzabile ne un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenta di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (Cass. 3681/2019).

9. Segue la condanna alle spese in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo; di dà atto che sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA