Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19725 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2010, (ud. 10/05/2010, dep. 17/09/2010), n.19725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROVINCIA DI PARMA, in persona del Presidente B.V.,

rappresentata e difesa dall’avv. Bianchi Nicola e dall’avv. Claudio

Coggiatti, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma in

via Lazio n. 20/C;

– ricorrente –

contro

UBAM srl, rappresentata e difesa dall’avv. De Dominicis Antonio e

dall’avv. Biasiotti Piero, presso il quale è elettivamente

domiciliata in Roma, in viale Parioli n. 180;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 71/34/04, depositata il 13 luglio 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

maggio 2010 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

Uditi l’avv. Claudio Coggiatti per la ricorrente e l’avv. Piero

Biasiotti per la controricorrente e ricorrente incidentale;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, rigettando l’appello della Provincia di Parma, ha confermato la ritenuta illegittimità dell’avviso di accertamento ed irrogazione sanzioni per IPT, l’imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico, relativo al conguaglio – per effetto dell’aumento delle tariffe base – sulle formalità presentate nel mese di gennaio 1999 dalla srl UPAM, oltre agli interessi maturati e con la sanzione del 30% per mancato pagamento del tributo nel termine previsto.

Il giudice d’appello ha ritenuto l’avviso di accertamento nullo per carenza di motivazione: questa, infatti, pur essendo formulata con rinvio all’atto di messa in mora previamente comunicato all’UPAM srl, e quindi a disposizione di quest’ultima, era “formulata in modo tale da richiedere un’attività di individuazione delle singole partite e dei soggetti cui si riferiscono che non può legittimamente porsi a carico del destinatario del provvedimento. La natura dell’UPAM srl di soggetto tenuto al pagamento in quanto incaricato dello svolgimento delle formalità rende l’obbligo di piena e chiara motivazione incombente sull’amministrazione L. 7 agosto 1990, n. 241, ex art. 3, ancora più stringente, riferendosi l’obbligazione tributaria, almeno quanto ai rapporti sottesi, ad una pluralità di soggetti terzi non precisamente e completamente individuati. Nè giova all’Amministrazione appellante sostenere la ricostruibilità della situazione di ogni singola pratica e l’ammontare degli interessi e delle sanzioni per ogni singola fattispecie, non potendosi certo demandare al contribuente la determinazione analitica della pretesa d’imposta”.

Nei confronti della decisione la Provincia di Parma propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo ed illustrato con successiva memoria.

La Upam srl resiste con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale, e depositando successivamente memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando “violazione e/o falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, premesso che in base alla prima delle disposizioni in rubrica ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, e la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria, e che in base alla seconda delle disposizioni invocate l’amministrazione finanziaria, nell’adeguarsi al disposto della L. n. 241 del 1990, art. 3, è tenuta, qualora nella motivazione dell’atto si faccia riferimento ad un altro atto, ad allegare quest’ultimo a quello che lo richiama, assume che nella specie la motivazione dell’atto impugnato non può che giudicarsi sufficiente, essendo state ampiamente rispettate entrambe le norme. Il contenuto della lettera di messa in mora, previamente inviata con raccomandata, e richiamata dall’avviso di accertamento impugnato, ne integra la motivazione in modo corretto ed esauriente, in quanto reca l’indicazione dei codici attribuiti dall’ACI alle varie formalità interessate al recupero, affiancate dai relativi importi dovuti, la somma dei quali corrisponde all’importo richiesto con l’atto impugnato. Nell’avviso di accertamento è indicato il tasso di interesse applicato, la cui decorrenza è indicata nell’atto di messa in mora nel trentesimo giorno dal ricevimento dello stesso, e così è per le sanzioni, determinate per legge nella misura indicata nell’avviso di accertamento.

La ricorrente in particolare rileva come dai codici allegati all’atto di messa in mora l’agenzia è messa in grado di risalire ai singoli clienti presso i quali effettuare la rivalsa. Ciò in quanto i codici corrispondono a quelli utilizzati dalle agenzie automobilistiche nell’apposito “elenco per richiesta formalità” all’ACI-PRA, i quali riportano le targhe dei veicoli e l’importo dovuto per ogni formalità; una copia di tale elenco viene restituita all’agenzia munita di un visto indicante la data di presentazione, il numero progressivo attribuito a ciascuna formalità e totale complessivo da pagare. Ai sensi della L. 8 agosto 1991, n. 264, art. 6, l’agenzia è poi tenuta a redigere e conservare un registro giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell’incarico, nonchè l’adempimento cui l’incarico si riferisce. Il collegamento codice-targa-cliente risulterebbe dunque immediato, potendo risalire l’agenzia, operatore professionale, tramite i documenti in suo possesso per obbligo di legge, attraverso il numero di formalità interessato alla richiesta di conguaglio, alla targa del veicolo e dunque al cliente. Gli stessi dati, del resto – targa del veicolo, data di presentazione e numero della formalità, e relativo importo – sono utilizzati dalle agenzie in occasione delle richieste di rimborso.

Con il motivo di ricorso incidentale la srl UEAM, denunciando “violazione o disapplicazione degli artt. 91-92 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 3; omessa motivazione circa il capo della sentenza relativo alle spese di giudizio – art. 360 c.p.c., n. 5”, si duole sia stata disposta la compensazione delle spese tanto dal giudice di primo grado che da quello del gravame, dinanzi al quale pure era stato sul punto proposto appello incidentale.

Il ricorso principale è fondato.

L’atto tributario deve essere motivato in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 e recepiti, per la materia tributaria, dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (Cass. n. 26330 del 2009 e n. 15638 del 2004).

Un siffatto obbligo di motivazione si atteggia diversamente a seconda della natura e della funzione che gli atti stessi hanno in base alle norme loro proprie: giacchè, mentre in alcuni atti la funzione di prelievo fiscale viene esercitata in forme estremamente semplici e contratte, talvolta risolvendosi nella mera imposizione di una determinata disciplina, altri atti costituiscono, invece, l’espressione di una funzione di prelievo fiscale, articolata e complessa, per cui assumono una veste formale ed un contenuto specificamente regolato dalla legge.

L’obbligo in questione potrà ritenersi quindi adempiuto quando la motivazione, ancorchè formulata in modo sommario e semplificato, sia tale – avuto riguardo al contenuto tipico ed all’oggetto del singolo atto impositivo – da palesare le ragioni del provvedimento, nella evidenziazione dei momenti ricognitivi e di quelli logico-deduttivi (Cass. n. 27758 del 2005, n. 11082 del 2008). L’indicazione, segnatamente negli avvisi di accertamento, dei “presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche” che li hanno determinato persegue infatti il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia in caso positivo, di contestare efficacemente l’an e il quantum debeatur.

Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (Cass. n. 15842 e n. 25064 del 2006, n. 23009 del 2009): la motivazione, pertanto, avendo la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’amministrazione nell’eventuale n successiva fase contenziosa e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’an ed il quantum della pretesa tributaria, per approntare idonea difesa, deve essere differenziata, anche alla luce del principio di cui all’art. 97 Cost., in relazione alla funzione di ciascun atto impositivo (Cass. n. 13335 del 2009).

Ai detti principi non si è attenuta la sentenza impugnata, incorrendo nella violazione di legge denunciata.

L’avviso di accertamento impugnato, la cui motivazione era integrata dall’avviso di mora previamente portato a conoscenza della società ricorrente, “obbligato in solido – si legge nella sentenza della Commissione regionale – secondo l’art. 3, comma 4, del regolamento provinciale della Provincia di Parma per l’istituzione dell’imposta provinciale sulla trascrizione del 30.10.1998 … come soggetto professionale che per conto del debitore principale ha svolto le pratiche amministrative relative alla trascrizione dei veicoli al PRA”, era diretto al recupero del conguaglio dell’imposta sulle formalità già richieste dall’agenzia nel circoscritto periodo interessato dalla variazione tariffaria, analiticamente elencate con i rispettivi riscontrabili sul registro-giornale – la cui tenuta la della L. 8 agosto 1991, n. 264, art. 6, impone alle Imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto -, registro- giornale recante “gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell’incarico, nonchè gli adempimenti cui l’incarico si riferisce” (il libro giornale è, tra l’altro, secondo il detto art. 6, tenuto a disposizione “delle autorità che, per motivi d’istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni”).

Il ricorso va pertanto accolto, assorbito l’esame del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, che procederà ad un nuovo esame della controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati, oltre a disporre in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

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