Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19724 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19724 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 14859-2009 proposto da:
ERCOLINO VINCENZO nq di titolare dell Ditta
individuale “ERCOLINO VINCENZO”, elettivamente
domiciliato in ROMA VIALE CAMILLO SABATINI 150,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CEPPARULO,
rappresentato e difeso dall’avvocato AMATUCCI ANDREA
giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 28/08/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente nonchè contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE
ENTRATE DI AVELLINO;

avverso

la

sentenza

n.

intimati

42/2009

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
09/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/02/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il controricorrente l’Avvocato ZERMAN che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di p.v.c. 18-9-2002 della Guardia di Finanza l’Agenzia delle Entrate di Avellino notificava in
data 17-12-2003 ad Ercolino Vincenzo, titolare dell’omonima ditta individuale, due avvisi di
accertamento con i quali contestava, ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, per gli anni 1998 e 1999, la mancata
contabilizzazione e la mancata dichiarazione di ricavi, come emersi da controllo sui c/c bancari.

Con sentenza 42/5/09, depositata il 9-2-09, la CTR di Napoli, sez. distaccata di Salerno, in riforma della
gravata decisione, dichiarava l’inammissibilità dei ricorsi introduttivi e confermava quindi gli
accertamenti impugnati; in particolare la CTR riteneva, in primo luogo, rilevabile d’ufficio la questione
(sollevata in appello dall’Ufficio) concernente la tardiva presentazione dei ricorsi introduttivi; nel
merito della detta questione rilevava: che i ricorsi in primo grado erano stati depositati solo il 15-4-04,
e quindi quando era già decorso il termine (previsto dall’art. 21 d.lgs 546/92) di 60 gg dalla notifica
(avvenuta il 17-12-2003) degli atti impugnati; che la sospensione dei termini per la proposizione dei
ricorsi, prevista dall’alt 2, comma 48, della L. 24-12-2003, si applicava solo per gli accertamenti
relativi al periodo d’imposta in corso al 31-12-2002 e non per gli accertamenti, quale quelli in
questione, relativi a periodi diversi (anni 1998 e 1999).
Avverso detta sentenza il contribuente proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo;
resisteva l’Agenzia con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1,
comma 2 sexies, D.L. 143/2003, e dell’art. 2, comma 48, L. 350/03, rilevava che, ai sensi del tenore
delle dette norme, attese le date di notifica e di impugnazione degli accertamenti in questione, il
termine per la proposizione del ricorso era quello del 19-4-2004; al riguardo rilevava che il disposto
dell’art. 2, comma 48 L. 350/03 (e la sospensione -ivi prevista- sino al 19-4-2004 dei termini per
proporre ricorso) non poteva non applicarsi alle fattispecie (quale quella in esame) non ancora
passate in giudicato, dovendosi interpretare l’inciso in esso contenuto (“relativamente al periodo
d’imposta in corso al 31-12-2002”) come possibilità per il contribuente di avvalersi della sospensione
“anche” per l’anno di imposta 2002, e non certo di escludere detta possibilità per gli anni pregressi.
Il motivo è infondato.
Al riguardo va premesso:
che, ai sensi dell’art. 15 L. 289 del 2002 (entrata in vigore il 1-1-2003), comma 1: “gli avvisi di
accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora

La CTP di Avellino accoglieva i ricorsi proposti dal contribuente avverso i detti avvisi.

termini per la proposizione del ricorso … possono essere definiti secondo le modalità previste dal
presente articolo” (e cioè mediante il pagamento di determinati importi: v. commi successivi);
che, ai sensi del comma 8 del detto articolo: “dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino
al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di
accertamento di cui al comma 1…”;

al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell’articolo 15 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli avvisi di accertamento … per i quali alla data di entrata
in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso … Il
pagamento delle somme dovute è effettuato entro il 16 aprile 2004; … Dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 19 aprile 2004 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso
avverso gli avvisi di accertamento … di cui al primo periodo”.

Orbene, atteso il chiaro tenore letterale delle due norme, da leggere in combinato disposto tra loro,
appare evidente che, in base a tale ultima disposizione (art. 2, comma 48, L 24-12-2003 n. 350), si è
inteso estendere la possibilità di definizione della lite, prevista dal su menzionato art. 15 per gli
accertamenti nei confronti dei quali non era spirato il termine per la proposizione del ricorso alla data
del 1-1-2003 (data di entrata in vigore della legge 289/2002), anche (e solo) agli accertamenti relativi
all’anno di imposta 2002 nei confronti dei quali non era spirato il termine per la proposizione del
ricorso alla data del 1-1-2004 (data di entrata in vigore della L 350/2003); solo per detti
accertamenti, relativi (come detto) all’anno di imposta 2002 (v. lettera della legge, ove viene utilizzato
il singolare: “relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002”), è, invero, prevista,
in relazione alla possibilità di definizione della lite attraverso il pagamento delle somme indicate, la
sospensione sino al 19-4-2004 dei termini per proporre ricorso; se, invece, come sostenuto dal
ricorrente, il legislatore avesse voluto estendere la sospensione anche agli anni precedenti al 2002, lo
avrebbe senza dubbio (considerato anche l’oggetto dell’intervento, concernente l’eccezionale
sospensione dei termini per impugnare) espressamente precisato.

Siffatta interpretazione appare, peraltro, in linea con Corte Costituzionale 145/2006, che, nel
dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell’art. 2, comma 48, L
350/2003 e dell’art. 15, comma 8, L. 289/2002, ha in motivazione confermato che il citato art 2 si
riferisce “in via esclusiva” al “periodo d’imposta in corso al 31-12-2002”, ed ha quindi ritenuto
irrilevante la sollevata questione in quanto nel caso in suo esame il Giudice “a quo” doveva “deci re
solo sul periodo d’imposta relativo al 1998”.

che, ai sensi dell’art. 2, comma 48, L. 24-12-2003 n. 350, entrata in vigore il 1°4-2004: “relativamente

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D.1 TAD ALI.

In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.

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Le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presente

Così deciso in Roma n data 28-2-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.

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