Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19724 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. III, 27/09/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 27/09/2011), n.19724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.V.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO

CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARON

NICOLA giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.V.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA F.CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI

ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato OMETTO

MICHELE giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2006 del GIUDICE DI PACE di DOLO, emessa il

27/01/2006, depositata il 30/01/2006 R.G.N. 290/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato LUCISANO CLAUDIO;

udito l’Avvocato COGLITORE EMANUELE (per delega dell’Avv. MANZI

ANDREA);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso con l’inammissibilità’

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.V.S. conveniva nel giugno 2002 dinanzi al giudice di Pace di Dolo D.V.A. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni – che quantificava in Euro 675,00, oltre agli interessi sulla somma rivalutata dalla domanda, ed Euro 189,64 per spese di C.T.P. – derivati alla produzione del mais a causa dell’ombra del pioppeto e delle radici non recise sul terreno del convenuto, confinante.

Con sentenza del gennaio 2006 il giudice di Pace, ritenuto che l’art. 2043 c.c. è espressione di un principio generale di responsabilità per il danno ingiusto conseguente alla lesione di qualsiasi situazione giuridicamente tutelata o a cui è possibile riconoscere giuridica rilevanza, e che la piantagione da parte del convenuto a distanza legale non elimina in sè il danno alla coltura del confinante e conseguentemente sussiste l’obbligo di risarcire i danni anche se il danneggiato non si è avvalso della facoltà di recidere rami e radici prospicienti sul suo fondo, accoglieva la domanda e liquidava in via equitativa i danni per le annate agrarie dal 1998 al 2002 in Euro 400,00, oltre al rimborso delle spese di C.T.P. – Euro 189,64 – e agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Ricorre per cassazione D.V.A. cui resiste D. V.S.. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- va pregiudizialmente respinto il primo rilievo del controricorrente di inammissibilità dell’impugnazione per cassazione a norma degli artt. 113 e 339 cod. proc. civ. ratione temporis applicabili alla sentenza pubblicata anteriormente all’entrata in vigore del DLGS 40/2006, formulato sul presupposto che la somma domandata non era determinata e comunque superava il valore di Euro 1.100,00, e conteneva anche la richiesta di interessi e svalutazione monetaria nonchè rimborso spese, ed infatti nelle note del giugno 2005 era stata determinata in Euro 3.398,52. Infatti, in tema d’impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto dall’art. 339, comma 3, e art. 113 cod. proc. civ., comma 2, sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di Euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e segg. cod. proc. civ. Pertanto la domanda avente ad oggetto la richiesta di una somma di danaro, proposta avanti al giudice di pace con l’espressa determinazione dell’ammontare nei limiti di Euro 1.100,00 nonchè con la richiesta degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla domanda – come nella fattispecie – e come tale non incidente ai fini del suo valore, comporta che la sentenza risulta non appellabile e ricorribile per cassazione.

2. – E’ invece da accogliere il secondo rilievo del controricorrente di inammissibilità del ricorso per inosservanza dell’onere del ricorrente di indicare quali principi informatori della materia sono stati violati. Ed infatti la ricorribilità per cassazione delle sentenze del giudice di pace pubblicate anteriormente al 2 marzo 2006 per violazione di norme di diritto, alla luce della sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale preclude la denuncia di violazione di specifiche norme di diritto sostanziale; ne consegue che costituisce onere del ricorrente indicare chiaramente quali siano i principi informatori che si assumono disattesi, e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con essi, trattandosi di principi che – non essendo oggettivizzati in norme – devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (Cass. 284/2007, 4282/2001).

Questo onere non è stato assolto – avendo il ricorrente con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – denunciato “Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.” per avere il giudice riconosciuto che i pioppi, la cui ombra aveva impedito al mais di svilupparsi più produttivamente, erano stati piantati oltre due metri rispetto alla distanza legale prevista dall’art. 896 c.c. e quindi non sussisteva l’antigiuridicità della condotta del confinante, elemento essenziale per l’ingiustizia del danno – e con il secondo motivo lamentato “Contraddittorietà e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 896 cod. civ.” per non avere il giudice di Pace considerato che contraddittoriamente il C.T.U. pur avendo accertato lavori agricoli effettuati dal vicino a profondità di 40 cm., ha affermato tuttavia che le radici dei pioppi assorbivano dal.

terreno acqua e sostanze nutrizionali a discapito della coltura del mais senza tener conto che con tali lavori profondi le radici vengono recise e che comunque, non avendo il vicino esercitato il diritto di cui all’art. 896 c.c. non vi è il diritto al risarcimento del danno – e pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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