Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19724 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19724 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 3421-2017 proposto da:
LA MAISON DE FILIPPO DI GARIN & C. S.N.C.
P.I.00177040078, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA n.1,
presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO RAVA’, rappresentata
e difesa dall’avvocato FILIPPO VACCINO;
– ricorrente contro
EL HADIDY MAHER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SEVERO CARMIGNANO n.9, presso lo studio dell’avvocato
MAURO PIETRANGELI BERNABEI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente avverso la sentenza n. 631/2016 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 21/12/2016;

Data pubblicazione: 25/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS.
RILEVATO

che con sentenza del 21 dicembre 2016, la Corte d’Appello di

Aosta, accoglieva, in misura ridotta rispetto alla prospettazione
di cui al ricorso introduttivo, la domanda proposta da Maher El
Hadidy nei confronti della Maison de Filippo di Garin & C. s.n.c.,
avente ad oggetto la condanna della Società al pagamento delle
differenze retributive maturate per l’inesatta applicazione del
CCNL per i pubblici esercizi e comunque dovute ai sensi dell’art.
36 Cost.;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa
ritenuto provato lo svolgimento da parte del lavoratore/ nei
periodi di lavoro stagionale in cui operava come cuoco presso il
ristorante gestito dalla Società/ di una prestazione della durata di
otto ore e mezza giornaliere per sei giorni a settimana,
implicante la copertura dell’intero orario normale e l’esecuzione
di lavoro straordinario per 11 ore settimanali e dovuto l’importo
non contabilmente non contestato risultante dall’espletata CTU;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società,
affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con
controricorso, l’intimato;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la
violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, lamenta
l’incongruità logica e giuridica dell’iter valutativo seguito dalla
Ric. 2017 n. 03421 sez. ML – ud. 23-05-2018
-2-

Torino, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di

Corte territoriale nell’apprezzamento del materiale istruttorio,
viceversa, a detta della medesima Società, inidoneo a ritenere
assolto l’onere della prova gravante sull’originario ricorrente;
che il motivo deve ritenersi inammissibile, risolvendosi
l’impugnazione proposta nella mera prospettazione, per di più

istruttorio alternativa a quella, indubbiamente ampia ed
argomentata, operata dalla Corte territoriale nell’esercizio del
suo libero apprezzamento;
che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, il
ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che
liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per
compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte dei ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 maggio
2018.
Il Presidente
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11.:POSITATO frCANCF
Roma, ….. • _______

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generica ed assertiva, di una valutazione del materiale

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