Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19724 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16914-2019 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI OTTAVI

9, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO LOSCERBO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO; COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Bologna ha respinto le domande di protezione internazionale o umanitaria presentate dal cittadino marocchino L.M., n. il 01/01/1975, il quale ha dichiarato di essere venuto in Italia per la seconda volta a settembre del 2009, di lavorare come bracciante agricolo a tempo determinato e di temere, rientrando nel proprio Paese, di non poter più lavorare per mantenere la sua famiglia (moglie e figlio, conviventi con il suocero).

2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.

3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e vizio di motivazione sulla inattendibilità del richiedente e la mancata attivazione dei poteri istruttori ufficiosi; il secondo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per le enormi criticità del Marocco sotto l’aspetto sociale, ambientale, culturale, lavorativo ed economico; il terzo denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per la mancata indicazione del riferimento di legge sulla protezione sussidiaria; il quarto lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 8 e 14, poichè erroneamente il tribunale avrebbe rilevato la mancanza di allegazione di seri pericoli da parte del ricorrente; il quinto prospetta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in quanto la credibilità del ricorrente non rileverebbe ai fini della protezione umanitaria; il sesto lamenta infine (testualmente) “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione di legge – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativamente al permesso di soggiorno per motivi umanitari”.

5. Tutti i motivi sono palesemente inammissibili poichè, oltre ad essere formulati in modo del tutto incongruo, sono assolutamente generici, spesso disancorati dal contenuto effettivo della decisione impugnata e per lo più afferenti il merito della decisione, senza il rispetto dei canoni di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5) che onerano il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020).

5.1. Va dunque fatta applicazione dell’insegnamento, di recente confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui è inammissibile un “ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019).

6. L’assenza di difese delle parti intimate esonera dalla pronuncia sulle spese.

7. Sussistono invece i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA