Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19723 del 25/07/2018

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19723 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 3089-2017 proposto da:
AA rappresentato e difeso
dall’avvocato ENZO BRIZZA;
– ricorrente contro
FARMACIA SICHENZE S.N.C. di
– controricorrente –

Data pubblicazione: 25/07/2018

avverso la sentenza n. 3768/2016 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 13/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS.

che con sentenza del 13 settembre 2016, la Corte d’Appello di
Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli,
rigettava la domanda proposta da AA nei confronti
della Farmacia Sichenze,
avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata
della prestazione dal primo resa a favore della Società quale
impiegato di IV livello dapprima a part time e poi a tempo pieno
nel periodo 1.1.2000/31.3.2006 e la condanna della Società al
pagamento delle rivendicate differenze retributive eccedenti gli
importi a titolo di 13^ mensilità e TFR riconosciuti in prime
cure;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa
ritenuto, all’esito del riesame delle testimonianze escusse e del
giudizio di rilevanza delle prove atipiche acquisite agli atti, non
assolto l’onere della prova della subordinazione nei termini
rigorosi che la domanda proposta, volta al conseguimento di
una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro
prestato, richiedeva, in particolare in relazione alla continuità
dell’adibizione alle mansioni indicate ed alle modalità orarie del
loro esercizio, elementi, del resto, valutati carenti di prova dallo
stesso giudice di prime cure, limitatosi a riconoscere, sulla base
della paga percepita, le sole voci retributive periodiche e
differite (13^ mensilità e TFR);

Ric. 2017 n. 03089 sez. ML – ud. 23-05-2018
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RILEVATO

che per la cassazione di tale decisione ricorre il AA,
affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con
controricorso, la Società;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione

che il ricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la
violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702 e segg.
c.c., 112, 115, 116, 214 e 215 c.p.c., 24 e 111 Cost., in una
con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,
lamenta l’incongruità logica e giuridica dell’iter valutativo
seguito dalla Corte territoriale nell’apprezzamento del meteriale
istruttorio, in particolare privilegiando, rispetto alle
testimonianze escusse, le dichiarazioni giurate prodotte dalla
Società, da riguardarsi come prove atipiche aventi mero valore
indiziario;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione degli artt.
2094 c.c., 99,112, 113, 115 e 116 c.p.c. e del CCNL per le
farmacie private e rurali in una con il vizio di omesso esame di
un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte
territoriale il fraintendimento del percorso logico giuridico
seguito dal giudice di prime cure nella parte in cui ne rileva la
contraddittorietà, ritenendo la conclusione accolta circa la
ricorrenza nella specie della subordinazione in contrasto con le
carenze probatorie rilevate in relazione alla continuità ed alle
modalità di svolgimento della prestazione;
che nel terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e
falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 113, 115 e 116
c.p.c. ed al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il
Ric. 2017 n. 03089 sez. ML – ud. 23-05-2018
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dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

giudizio, la medesima censura concernente l’incongruità logico
giuridica dell’iter valutativo seguito dalla Corte territoriale
nell’apprezzamento del materiale istruttorio è prospettata con
specifico riguardo alle testimonianze indotte dalla Società;
che il quarto motivo, con il quale il ricorrente denuncia la

e 343 c.p.c. nonché della declaratoria contrattuale del IV livello
del CCNL per le farmacie private e rurali in una con il vizio di
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, è
essenzialmente volto a confutare il rilievo con cui la Corte
territoriale attribuisce al ricorrente, in relazione al proposto
motivo di appello incidentale, la piena consapevolezza della
contraddizione in cui cade il primo giudice allorché esclude la
riferibilità della prestazione svolta, pur qualificata come
subordinata, al rivendicato inquadramento e la spettanza delle
pretese differenze retributive;
che, con il quinto motivo, il ricorrente, nel denunciare la
violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 342, 431 e
434 (nel testo novellato) c.p.c. nonché il vizio di omesso esame
di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale
l’omessa pronuncia in ordine alla sollevata eccezione di
inammissibilità del ricorso in appello della Società;
che, prendendo le mosse, in ragione della sua priorità logica, dal
quinto motivo, se ne deve rilevare l’inammissibilità per
genericità, non valendo le censure proposte ad attestare uno
scostamento dai criteri di ammissibilità dell’appello indicati da
questa Corte in relazione al disposto del novellato art. 434
c.p.c., tra l’altro meno rigorosi di quelli cui sembra richiamarsi il
0/2for
uu,
ricorrente (cfr., sréx mu/tis, Cass. n. 2143/2015), tale da non
legittimare una pronuncia implicita di rigetto della sollevata
eccezione;
Ric. 2017 n. 03089 sez. ML – ud. 23-05-2018
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violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c., 99, 112, 333

che tutti gli ulteriori motivi, dal primo al quarto, i quali, in
quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati
congiuntamente, devono ritenersi parimenti inammissibili, non
recando alcun argomento che, incentrato sull’affermazione
della ricorrenza nella specie degli elementi caratterizzanti o,

ad inficiare il ragionamento di fondo che connota la motivazione
dell’impugnata sentenza, per il quale le carenze probatorie già
rilevate dal primo giudice in ordine alla continuità ed all’effettivo
contenuto della prestazione svolta dal ricorrente (tali da indurlo
a rigettare la pretesa azionata dall’odierno ricorrente al
riconoscimento delle differenze retributive corrispondenti
all’inquadramento rivendicato e determinare il medesimo
all’impugnazione in via incidentale della pronunzia stessa) e da
questi superate valendosi di argomentazioni che la Corte
territoriale, all’esito del riesame del materiale istruttorio, nel
quale legittimamente, tenuto conto dell’orientamento di questa
Corte in ordine alla rilevanza delle c.d. prove atipiche, include gli
elementi di prova acquisiti in sede extraprocessuale, giunge a
ritenere opinabili sulla base di rilievi ampiamente plausibili sul
piano logico e giuridico, si riflettono sulla stessa qualificazione
del rapporto così da indurre ad escluderne la natura
subordinata;
che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, il
ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo;
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che
liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per
Ric. 2017 n. 03089 sez. ML – ud. 23-05-2018
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quantomeno, degli indici sintomatici della subordinazione, valga

compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte dei ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 maggio
2018.

unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

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