Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19723 del 08/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.08/08/2017),  n. 19723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16851/2016 proposto da:

M. MEETING S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo Studio ANTONINI, rappresentata e difesa dagli

avvocati GIOVANNI BENEVOLE e MAURIZIO BARRELLA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante in proprio e duale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CAIZTOLARIZZAZIONE DEI

CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO ed

EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 207/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

decisa l’1/04/2015 e depositata il 29/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 29 giugno 2015, la Corte di Appello di Cagliari, in riforma della decisione del primo giudice, rigettava l’opposizione proposta dalla M. Meeting s.r.l. nei confronti della cartella di pagamento n. (OMISSIS) con la quale l’INPS aveva chiesto il pagamento della somma di Euro 15.563,90, oltre spese ed accessori, a titolo di omessi versamenti contributivi relativi a 17 rapporti di lavoro subordinato;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la M. Meeting s.r.l. affidato a due motivi cui l’INPS – in proprio e nella indicata qualità – resiste con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 61, comma 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte territoriale omesso di considerare che dalle risultanze della espletata istruttoria era emersa la corrispondenza dell’attività prestata dai lavoratori con il nomen iuris del rapporto voluto dalle parti – ovvero che trattavasi di rapporti di collaborazione occasionale e non di natura subordinata – mentre era del tutto mancata la prova – il cui onere era a carico dell’istituto – della ricorrenza degli elementi tipici della subordinazione, in particolare di quello della sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico del datore di lavoro; con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avendo la Corte di merito ritenuto di affermare la natura subordinata dei rapporti di lavoro sulla scorta non di elementi probatori, bensì sulla base di congetture peraltro in contrasto con le dichiarazioni rese dai testi escussi;

che entrambi i motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono inammissibili in quanto – ad onta dei richiami normativi in essi contenuti – si risolvono nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione; invero, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);

che, inoltre, il secondo motivo, nella parte in cui denuncia un vizio di motivazione, non presenta neppure i requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 360, comma 1, n. 5, così come novellato nella interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte (SU n. 8053 del 7 aprile 2014) finendo con il criticare la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale, in quanto tale non più censurabile (si veda la citata Cass., S.U., n. 8053/14 secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nuilitatis, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione);

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo in favore dell’INPS;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

 

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

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