Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19722 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/09/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 27/09/2011), n.19722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato COPPOLA GIOVANNI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.V. quale titolare della DITTA NEON BETA, P.

A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3042/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/07/2006 R.G.N. 345/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso, quindi

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12.2.02 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di condanna al pagamento di crediti retributivi proposta da C.S. contro A.V., titolare della ditta Neon Beta, e P.A..

Con sentenza 2.5.06 la Corte d’Appello di Napoli, vista l’omessa notifica all’appellato A., malgrado il nuovo termine all’uopo concesso all’udienza del 5.7.05, dichiarava improcedibile il gravame proposto dal C., che oggi ricorre per la cassazione di tale sentenza affidandosi a un solo motivo.

Gli intimati A. e P. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 332, 435 e 143 c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. nonchè difetto di motivazione nella parte in cui l’impugnata sentenza ha dichiarato improcedibile l’appello per essersi perfezionata la notifica solo nei confronti della P. e non anche dell’ A., nonostante che ciò non fosse ascrivibile ad inerzia del C., che all’atto di gravame consegnato all’ufficiale giudiziario (munito di decreto di fissazione della nuova udienza e di verbale d’udienza in cui era stato concesso il nuovo termine per la notifica) aveva altresì allegato certificato di residenza dell’appellato. Lamenta il ricorrente di non aver potuto prevedere che all’indirizzo di residenza anagrafica del notificando questi risultasse sconosciuto. Precisa, in proposito, che alla prima udienza prevista per il 5.7.05 la Corte d’Appello aveva concesso ulteriore termine per la notifica fissando nuova udienza per il giorno 11.4.06, ma che le copie del ricorso, dei verbali e del suddetto provvedimento gli erano state rilasciate dalla cancelleria soltanto il 15.2.06 sicchè, una volta non andata a buon fine – in data 2.3.06 – la notifica presso il luogo di residenza (ove l’ A. risultava sconosciuto), al momento in cui l’atto era stato restituito all’appellante, qualche giorno dopo, risultava impossibile coltivare in subordine la richiesta di notifica ex art. 143 c.p.c., vista ormai l’insufficienza dei termini a comparire. Per questo motivo all’udienza dell’11.4.06 il C. aveva chiesto ulteriore termine per curare la notifica all’ A. ai sensi dell’art. 143 c.p.c.;

la sua istanza era stata disattesa dalla Corte partenopea nonostante che, secondo la giurisprudenza delle S.U. di questa S.C. (sent. n. 1238/2005), in caso di notifica non perfezionatasi per cause imprevedibili dovesse concedersi nuovo termine.

11 motivo è infondato, dovendosi a riguardo ribadire l’orientamento espresso, da ultimo, dalle S.U. di questa S.C. con sentenza n. 20604/08, in forza del quale, ove l’atto d’appello nel rito speciale non sia stato notificato, non può concedersi nuovo termine, attesa l’inapplicabilità in tal caso degli artt. 291 e 421 c.p.c. in ragione di doverosa interpretazione costituzionalmente orientata del dato normativo.

Infatti, come in precedenza statuito delle medesime Sezioni Unite, il principio della ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111 Cost. impone un nuovo approccio interpretativo per cui ogni soluzione di questioni attinenti a norme processuali “deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico-concettuale ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale” (cfr., in motivazione, Cass. S.U. 28.2.07 n. 4636, espressamente richiamata dalla summenzionata sentenza n. 20604/08).

Dunque, alla prima udienza del 5.7.05, constatato che l’atto d’appello non risultava notificato all’ A., la Corte territoriale non avrebbe potuto concedere nuovo termine, essendosi per ciò solo già verificata l’improcedibilità del gravame e, con essa, il passaggio in giudicato – rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado – della pronuncia di prime cure.

Nè giova il richiamo, svolto in ricorso, ad altra sentenza delle S.U. di questa S.C. (la n. 1238 del 21.1.05), secondo la quale, se la notifica non si perfeziona a causa di un evento non rientrante nella normale prevedibilità (in quel caso si trattava del sopravvenuto decesso del destinatario), bisogna concedere nuovo termine per evitare un’irragionevole compressione del diritto di difesa e finire con l’equiparare l’inerzia del notificante all’oggettiva imprevedibilità della morte del notificando, situazioni del tutto diverse fra loro.

In realtà, nel caso di specie lo stesso ricorrente ammette che la notifica all’ A. per la prima udienza innanzi alla Corte d’Appello, fissata per il 5.7.05, non era andata a buon fine perchè il destinatario risultava sconosciuto all’indirizzo di via (OMISSIS)) e aggiunge, poi, che era risultato vano anche il successivo tentativo eseguito, dopo la concessione del nuovo termine da parte dei giudici del gravame, presso la residenza anagrafica (tale risultante da apposita certificazione) di via (OMISSIS)).

Ora, se la residenza anagrafica dell’appellato A. era effettivamente quella di via (OMISSIS), ciò vuoi dire che la prima notifica presso il n. 19 della stessa via non era andata a buon fine non già per un evento sopravvenuto ed imprevedibile, bensì per erronea indicazione dell’indirizzo da parte del notificante, sicchè in ogni caso non gli si sarebbe potuto concedere nuovo termine (neppure ai sensi della citata sentenza n. 1238/05).

Se, invece, i due numeri civici contraddistinguevano – in realtà – il medesimo edificio (come talvolta accade in caso di successivo mutamento della numerazione da parte della competente amministrazione comunale) oppure se la residenza anagrafica era – in realtà – quella di cui al civico n. 19, dove era stata vanamente tentata la prima notifica, dopo l’udienza del 5.7.05 in cui era stato concesso nuovo termine a fronte di evento imprevedibile (l’avvenuto trasferimento dell’ A.) la successiva notifica si sarebbe dovuta subito effettuare ai sensi dell’art. 143 c.p.c., il che il ricorrente non ha fatto.

In breve, o già all’udienza del 5.7.05 il nuovo termine per notificare non poteva essere concesso, oppure – se concedibile – non poteva essere ulteriormente rinnovato all’udienza dell’11.4.06.

Quanto alla denunciata violazione degli artt. 331 e 332 c.p.c. – meramente elencati tra le altre fonti normative nel titolo del motivo di ricorso – essa è inammissibile per mancata esplicitazione della relativa censura.

Infine, erroneamente in ricorso si parla anche di vizio di motivazione nonostante che esso sia configurabile soltanto in relazione a fatti (decisivi) controversi e non anche a una questione di diritto (come quella oggetto del ricorso): rispetto ad essa ciò che conta è che la soluzione adottata sia corretta ancorchè malamente spiegata o non spiegata affatto (potendo questa S.C., se del caso, esercitare il proprio potere di correzione ex art. 384 c.p.c., u.c.); se invece risulta erronea, nessuna motivazione (per quanto dialetticamente suggestiva e ben costruita) la può trasformare in esatta e il vizio da cui risulterà affetta la pronuncia sarà non già di motivazione, bensì di violazione o falsa applicazione di legge.

2- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Non è dovuta pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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