Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19722 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32919-2018 proposto da:

PLANET RECONSULTING SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI 13,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VOLANTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCA BOGGIO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL CON SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE, in persona

del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO

PETRETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELE TRAVAGLIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2988/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello proposto dalla Planet RE Consulting S.r.l. avverso la decisione con cui il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e 66 L.Fall. proposta (unitamente a quelle di simulazione e revocatoria fallimentare) dal Fallimento (OMISSIS) S.r.l. con socio unico in liquidazione, con riguardo all’atto di compravendita del 3 luglio 2012 con cui la predetta società (OMISSIS) in bonis (in persona dell’amministratore unico G.G.) aveva trasferito alla Planet RE Consulting (in persona dell’amministratore unico N.A.) un complesso di 13 unità immobiliari site in Courmayeur, al prezzo di Euro 1.760.000,00 (rimasto impagato).

2. La Planet RE Consulting ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il Fallimento (OMISSIS) ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. La ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 2475-bis, 2729 e 2901 c.c.; degli artt. 115 e 132 c.p.c.; dell’art 651 c.p.p., “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”, per avere il giudice d’appello erroneamente: i) ritenuto che gli atti del procedimento penale a carico di un terzo (il G., “reo condannato in sede penale”) costituissero prova liberamente valutabile, nonostante i fatti ivi acquisiti fossero stati contestati dalla convenuta i sede civile; ritenuto “sufficienti per l’accertamento della partecipatio fraudis da parte della ricorrente Planet RE Consulting (…) l’accertamento della consapevolezza della frode in capo ad altri quali il socio della società o altra persona che non fosse l’amministratore unico della società medesima” (il N.), e ciò in forza di una inammissibile doppia presunzione (cd. praesumptio de praesumpto), cioè partendo dal “fatto che la società acquirente fosse della moglie” del G. (in quanto “controllata ai sensi dell’art. 2359 c.c. da Immobiliare Marti s.r.l. società con unico socio la Sig.ra V.C., moglie di G.G.”) per trarne la “conseguenza necessaria che la società stessa fosse “gestita sempre da G. stesso””, ciò che invece “avrebbe potuto essere oggetto di prova, ma non è prova”.

5. Il motivo è inammissibile, in quanto verte su accertamenti di fatto (segnatamente, la gestione della società Planet re Consulting da parte di G.G.) riservati al giudice del merito e non congruamente censurati in questa sede sotto il profilo motivazionale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

6. Occorre preliminarmente rilevare l’infondatezza della censura di improprio utilizzo, a fini probatori, degli atti del procedimento penale (acquisiti in sede civile), alla luce del costante orientamento di questa Corte per cui “il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultane derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta e efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata – in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni – non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità” (Cass. 19521/2019; conf. Cass. 14570/2017, 8603/2017, 6918/2013, 8096/2006, 16069/2001). Nel caso di specie, peraltro, la stessa Corte d’appello ha dato espressamente atto di essere pervenuta alla conclusione qui contestata “anche sulla scorta dei documenti allegati nel presente procedimento, non provenienti dal menzionato procedimento penale”.

7. Orbene, la sequenza logica delle motivazioni rese dai giudici di secondo grado, sulla base del compendio istruttorio acquisito (atti del procedimento penale e documenti prodotti in sede civile), è esplicita ed alquanto chiara, avendo essi affermato che: i) “emerge per tabulas dagli atti del procedimento penale che il Sig. G. gestiva una serie di società tra cui la Planet Re, per mezzo dell’amministratore di facciata N.”; ii) “dal verbale di udienza del GIP (doc. 17, pag. 111 di parte appellata) emerge, per stessa ammissione di G., che Planet Re – acquirente degli immobili – era gestita da G. stesso, pur essendo formalmente di proprietà della Immobiliare Marti, a sua volta posseduta dalla moglie di G., V.C.”; iii) “dagli atti del procedimento penale emerge chiaramente che G. gestisse diverse società tra cui (OMISSIS) srl, poi fallita, Immobiliare Marti e Planet Re, attraverso amministratori di facciata quali ad esempio N.A. (doc 18,19, 20, 21, 22)”; iv) già tali elementi sarebbero sufficienti a far ritenere “che fatto di compravendita fosse dolosamente finalizzato a pregiudicare il soddisfacimento dei creditori”; v) alla medesima conclusione si perviene anche in base agli ulteriori e diversi documenti prodotti in sede civile, dai quali emerge che l’intero capitale sociale di Planet era stato trasferito alla Immobiliare Marti appena sei giorni prima dell’atto di compravendita, sicchè “il complesso immobiliare non è mai uscito dal patrimonio familiare”, poichè “la venditrice (OMISSIS) srl non solo era gestita da G., ma il capitale di quest’ultima era posseduto da Finproject SA, di proprietà dello stesso G. e di tale C. (doc. 12, p 4)”; vi) “quindi di fatto (OMISSIS) srl, gestita (da) e di proprietà di G., ha venduto il complesso immobiliare a Planet Re, di proprietà della moglie ma gestita sempre da G. stesso”, il che “basta a concludere che l’atto è stato posto in essere con la piena consapevoleua e volontà -anche da parte acquirente – di frodare i creditori del fallimento”.

7.1. E’ evidente come il fulcro dell’impugnata decisione sia un presupposto di fatto il cui accertamento non può essere rivalutato in questa sede (se non per il tramite di una censura motivazionale conforme al nuovo paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e cioè il ruolo di amministratore di fatto della Planet RE Consulting s.r.l. rivestito da G.G., che in quanto tale la gestiva, mentre N.A., che solo formalmente ne era amministratore unico, rivestiva il ruolo di “factotum di G., come emerge dalle intercettazioni (doc. 18, p. 81 appellata)”, ovvero, come evidenziato nell’ordinanza del GIP, di “amministratore di facciata di Planet Re, al servizio di G. (doc 18, p 89)” (come riportato a pag. 6 della sentenza impugnata).

7.2. Al riguardo, anche la censura sulla praesumptio de praesumpto che inficerebbe l’accertamento “che la società stessa fosse gestita sempre da G. stessò” (v. pag. 14 del ricorso) non coglie nel segno, avendo questa Corte chiarito che “nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile nè agli artt. 2729 e 2697 c. c. nè a qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea – in quanto a sua volta adeguata – a fondare l’accertamento del fatto ignoto” (Cass. 20748/2019).

7.3. Di recente è stato altresì segnalato che “in sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c. c. solo allorchè ricorra il cd vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso” (Cass. 3541/2020).

7.4. In ogni caso, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione, così come il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto, costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (ex multis, Cass. 3854/2019, 3336/2015). E, come detto, tale è l’accertamento del ruolo svolto dal G., segnatamente il fatto che fosse proprio questi, non già il N., a gestire la società acquirente nel momento in cui fu posto in essere l’atto di compravendita con la venditrice (OMISSIS) S.r.l. con socio unico, di cui lo stesso G. era proprietario e amministratore.

7.5. In questo contesto, è appena il caso di ricordare come questa Corte abbia più volte evidenziato, sia pure ad altri fini, che “l’amministratore di fatto, pur privo di un’investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell’ambito sociale un’influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto”, tanto da poter “concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l’omissione di atti di gestione” (Cass. 21567/2017; cfr. Cass. 22957/2012, 28819/2008).

8. In conclusione, il ricorso investe apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, con conseguente applicazione del principio, recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui è inammissibile un “ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019).

9. Segue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.

10. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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