Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19722 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 17/09/2010), n.19722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – rel. Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI GENOVA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 144/4 sc. A, presso lo studio

dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ODONE EDDA, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

IMPRESA EDILE DOLCECASA DEL GEOM. VERDERAME CALOGERO SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 42/2006 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 28/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Presidente e Relatore Dott. MARCO PIVETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAFUNDI, che si riporta al ricorso

e chiede l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel febbraio 1997, l’Impresa Edile Dolcecasa del geom. Verderame Calogero s.r.l. presentò al Comune di Genova una denuncia di occupazione di locali della superficie di 259 mq, siti alla via (OMISSIS) ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L’impresa denunziante dichiarava peraltro che i locali non erano assoggettati all’imposta ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, trattandosi di magazzini adibiti al deposito di attrezzature che, quindi, non producevano alcun rifiuto.

Il Comune di Genova notifico alla società avvisi di accertamento per l’anno 1999. Ad esso la società si oppose con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Genova deducendo: che i magazzini in questione non erano assoggettati all’imposta in quanto adibiti a deposito di attrezzature ed in quanto ogni rifiuto prodotto dallo svolgimento dell’attività produttiva della società doveva essere smaltito in discarica senza transitare per il deposito in oggetto; che il locale era stato restituito al proprietario nel 1999 essendosi risolto il contratto di locazione; che comunque si era verificata la decadenza di cui al D.Lgs. n. 507, art. 71. La Commissione tributaria provinciale, con sentenza depositata il 9 agosto 2004, respinse l’opposizione, avendo ritenuto l’assoggettamento del locale al tributo e l’impedimento della decadenza di cui all’art. 71.

La pronunzia venne impugnata dalla società che ne chiese la riforma sostenendo che i magazzini in questione, in ragione della loro destinazione a deposito di attrezzature, non erano produttivi di rifiuti e che comunque gravava sul Comune l’onere di dare la prova dell’assoggettabilità di essi alla TARSU. Il Comune si costituì in giudizio contestando le ragioni prospettate dalla contribuente. La Commissione tributaria regionale, con sentenza depositata il 28 aprile 2006 accolse il ricorso ed annullò in loto gli avvisi di accertamento impugnati. La Commissione rilevò che secondo le non contestate affermazioni del contribuente, quest’ultimo si era ritualmente attivato al fine di comprovare la non tassabilità dei locali in ragione dell’assoluta inidoneità degli stessi a produrre rifiuti, avviando in tal modo il procedimento prescritto dalla legge, cui la stessa amministrazione comunale aveva in un primo tempo dato seguito, anche attraverso verifiche e accessi in loco. La mancata conclusione del procedimento, con un formale e motivato provvedimento di esonero dal tributo o di reiezione della relativa istanza era quindi esclusivamente imputabile all’amministrazione comunale che non poteva riversarne le conseguenze negative sul contribuente (…)” .

La Commissione tributaria regionale affermò inoltre che non era sufficiente, ai fini dell’assoggettamento a tributo, il fatto che i locali fossero adibiti a magazzino o a deposito di materiale ed attrezzature per attività edilizia, poichè anche per questa categoria di locali operava l’esonero in ragione della obiettiva inidoneità alla produzione di rifiuti.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Genova. La società non ha partecipato ai giudizio di cassazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il Comune di Genova deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 36, in quanto la sentenza impugnata non conterrebbe V indicazione delle questioni e dei motivi che delimitano l’ambito della controversia introdotta dall’appellante.

Il motivo è manifestamente infondato. Il principio dell’autosufficienza, cui la censura pare fare richiamo, non si applica alle sentenze.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata posto a base della decisione una circostanza – quella secondo cui il contribuente si sarebbe attivato per comprovare il non assoggettamento al tributo e che era stato il comune a non concludere il procedimento – non dedotta dalla parte.

Tale deduzione contrasta in fatto con l’esposizione contenuta nella sentenza impugnata in cui si legge che tali circostanze erano state dedotte dall’appellante e non contestate dal Comune. Il ricorso non contesta con specificità e autosufficienza tale versione del confronto processuale.

Anche questo motivo non può quindi essere accolto.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70 e 71, che regolano il procedimento di accertamento e che non prevedono alcun obbligo del comune di emettere un formale e motivato provvedimento di rigetto dell’istanza di esonero.

Il motivo è fondato.

Il D.Lgs. n. 507, art. 62, comma 2, prevede che non sono soggetti alla tarsu i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno. La norma prescrive che il contribuente che intende far valere tale non assoggettamento al tributo ha l’onere di indicare tali circostanze nella denuncia originaria o di variazione e di rendere le stesse debitamente riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

La sentenza impugnata ha specificato che nella specie l’amministrazione comunale non ha ignorato le deduzioni del contribuente ma ha dato ad esse riscontro con verifiche ed accessi in loco. Tanto è sufficiente non essendo previsto dalla legge la previa emissione di un formale e distinto provvedimento di reiezione quale condizione di legittimità dell’avviso di accertamento in rettifica.

4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 73 e 65 del citato D.Lgs. deducendo che l’assoggettamento o meno alla tarsu dipende solo dalla destinazione dei locali mentre non rileva che l’attività in concreto in essi esercitata produca o meno rifiuti (Cass. 9920 del 2003). Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 62 e 65 assumendo che per l’applicabilità dell’ipotesi invocata deve esserci una impossibilità oggettiva di utilizzazione per attività producenti rifiuti. Con il sesto motivo di ricorso si deduce carenza e contraddittorietà della motivazione e violazione dell’art. 2697 cod. civ., non avendo la società intimata assolto l’onore probatorio che su di essa incombeva.

I tre motivi possono essere esaminati insieme e sono fondati.

Ai sensi del D.Lgs. n. 507, art. 62, comma 2, la condizione di impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali. La situazione che legittima l’esonero si verifica allorquando l’impossibilità di produrre di rifiuti dipende dalla natura stessa dell’area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l’area ed il locale siano stabilmente – e cioè in modo permanentemente non modificabile – insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti. La funzione di magazzino, deposito o ricovero è invece una funzione operativa generica e come tale non rientra nella previsione legislativa. Al riguardo la Cassazione, con sentenza n. 2814 dell’11 febbraio 2005 ha esplicitamente affermato che “i magazzini, qualora siano destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, concorrono all’esercizio dell’impresa e vanno perciò riguardati come aree operative, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita”.

Va aggiunto che non si vede sotto quale profilo l’adibizione del locale a deposito per attrezzature per l’edilizia potrebbe farlo considerare escluso dalla possibilità di produrre rifiuti.

Nel merito il ricorso deve quindi essere accolto. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide la causa nel merito, rigettando il ricorso avverso gli avvisi di accertamento relativi all’anno 1999.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, mentre quelli dei gradi di merito possono essere compensate per giusti motivi, ravvisabili nelle incertezze della giurisprudenza di merito sulle questioni in esame.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE – Rigetta il primo ed il secondo motivo, ed accoglie nel resto il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’opposizione all’avviso di accertamento relativo all’anno 1999;

condanna l’Impresa Edile Dolcecasa del geom. Verderame Calogero s.r.l. alle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi; compensa tra le parti le spese dei gradi merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA