Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19722 del 08/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.08/08/2017),  n. 19722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16295/2016 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CIRO GAGLIARDI;

– ricorrente –

contro

ADIRAMEF S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del suo

Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SAVOIA N. 84, presso lo studio dell’avvocato SIMONA FILIPPONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ERASMO AUGERI;

– controricorrente –

e contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato presso la sede

dell’Avvocatura dell’Istituto stesso in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

TERESA OTTOLINI e LUCIANA ROMEO;

– controricorrente –

E contro

I.R.C.C.S. – ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI –

FONDAZIONE G. PASCALE C.F. (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO PALMIERO,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

CARMINE MARIANO e PAOLA COSMAI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8155/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che C.S. adiva il giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli onde sentir accertare la responsabilità della Fondazione G. Pascale in ordine all’infortunio sul lavoro occorsole il (OMISSIS) mentre attendeva alle sue mansioni di infermiera professionale presso l’Unità Operativa di Chemioterapia allorquando inalava una sostanza tossica individuata poi come “aldeide formica” usata per la manutenzione delle cappe, infortunio dal quale le era residuato un danno biologico di cui chiedeva il risarcimento; che l’adito giudice, dopo aver autorizzato la chiamata in causa della ditta Adimaref s.r.l., appaltatrice della manutenzione delle cappe, condannava l’Istituto Nazionale per lo studio dei Tumori Fondazione G. Pascale al pagamento della somma di Euro 10.855,00 in favore della ricorrente per danno biologico a quest’ultima residuato a seguito del menzionato infortunio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, mentre rigettava la domanda nei confronti dell’INAIL e dell’Adimaref s.r.l.;

che, con sentenza del 24 dicembre 2015, la Corte di Appello di Napoli, per quello che ancora rileva in questa sede, rigettava il gravame principale proposto dalla C. con il quale era stata censurata la decisione del primo giudice sul punto della quantificazione del danno biologico ed accoglieva in parte l’appello incidentale della Fondazione G. Pascale, condannandola al pagamento della minor somma di euro 4.075,232 dovendo sottrarsi dall’importo complessivo riconosciuto per il danno biologico le somme già corrisposte dall’INAIL;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la C. affidato ad un unico motivo cui resistono con separati controricorsi l’INAIL, l’I.R.C.C.S. – Istituto nazionale per lo studio dei tumori – Fondazione G. Pascale e la Adimaref s.r.l.;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per avere la Corte di Appello – nonostante lo specifico motivo di gravame con il quale si censurava la decisione del primo giudice per difetto di motivazione – apoditticamente ritenuto condivisibile l’operato del consulente nominato dal Tribunale sul rilievo che era stata data adeguata risposta alle valutazioni del consulente di parte e che nessuna nuova o sopravvenuta documentazione o nuova relazione di parte era stata prodotta in appello;

che il motivo è inammissibile in quanto, pur con una intitolazione del motivo conforme al testo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, in realtà, critica la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale non più censurabile (si veda Cass., S.U., n. 8053/14) e finisce con il denunciare non l’omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria) bensì dei rilievi alla CTU espletata contenuti nella consulenza di parte;

che, peraltro, nella impugnata sentenza la Corte di Appello, con una motivazione sintetica ma adeguata, chiarisce che il danno era stato correttamente valutato dal CTU evidenziando come l’inalazione di formaldeide non era stata grave essendo la C. rimasta solo per un brevissimo lasso di tempo all’interno dei locali in cui si era verificata la fuoriuscita della predetta sostanza e che lo stesso ricovero successivo era avvenuto a quattro giorni di distanza dal fatto con dimissione nella stessa giornata;

che, alla luce di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile; che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei controricorrenti nella misura di cui al dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

 

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

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