Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19722 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 03/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 03/10/2016), n.19722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11023 – 2012 R.G. proposto da:

C.M. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù

di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Clorinda delli

Paoli ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via della Farfalla,

n. 2, presso lo studio dell’avvocato Rossana Falvo;

– ricorrente –

contro

L.V. e L.G., elettivamente domiciliati in Roma,

alla via degli Orti Gianicolensi, n. 5, presso lo studio

dell’avvocato Riccardo Marconi, che li rappresenta e difende in

virtù di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza n. 1217 dei 30.6/29.12.2011 della corte d’appello

de L’Aquila;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 16

giugno 2016 dal consigliere Dott. Abete Luigi;

Udito l’avvocato Clorinda delli Paoli per il ricorrente;

Udito l’avvocato Riccardo Marconi per i controricorrenti;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. Celeste Alberto, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 703 c.p.c., al tribunale de L’Aquila depositato il 29.11.2002 C.M. esponeva che era proprietario e possessore esclusivo, in quanto erede dell’originario proprietario, C.E., suo zio, deceduto in data (OMISSIS), di un terreno ubicato alla località (OMISSIS);

che il (OMISSIS), recatosi sul terreno per ripulirlo, aveva constatato che ne era precluso l’accesso, siccome impedito da una rete metallica alta circa due metri e sostenuta da pali di legno, che colà era stata apposta da G. e L.V..

Chiedeva di essere reintegrato nel possesso con condanna di G. e L.V. alla rimozione della rete metallica.

Resisteva L.G.. Resisteva L.V..

Instavano per il rigetto dell’avverso ricorso.

Ambedue i resistenti deducevano di essere comproprietari e compossessori del terreno oggetto dell’asserito spoglio; producevano atto per notar B. in data (OMISSIS) con cui la loro madre, Cu.En., aveva ad essi donato il terreno.

Assunte sommarie informazioni testimoniali, con ordinanza del 10.4.2003, confermata a seguito di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., l’adito giudice faceva ordine a G. e L.V. di reintegrare C.M. nel possesso del terreno mercè rimozione della rete metallica e dei pali che la sorreggevano.

Indi, all’esito della fase a cognizione piena, con sentenza n. 369/2005 il tribunale de L’Aquila ribadiva la statuizione interdittale di cui all’ordinanza in data 10.4.20003.

Proponevano appello G. e L.V..

Resisteva C.M..

Con sentenza n. 1217 del 30.6/29.12.2011 la corte d’appello de L’Aquila accoglieva il gravame e rigettava integralmente la domanda esperita in prime cure dall’appellato; compensava integralmente le spese del doppio grado.

Evidenziava la corte di merito che i risultati dell’istruzione non avevano condotto a conclusioni certe “nè sulla sussistenza di un possesso esclusivo del terreno da parte del sig. C.M. nè sulla limitazione che all’esercizio di tale possesso sarebbe derivata dalla collocazione della recinzione” (così sentenza d’appello, pag. 10).

Evidenziava, da un canto, che erano “scarsamente significative (…) sia le dichiarazioni dei testimoni che hanno affermato l’assunto del sig. C.M. sia quelle di quanti hanno affermato di non averlo mai visto sul terreno o di avervi visto i genitori dei sig.ri L.” (così sentenza d’appello, pag. 12); che dunque era pienamente compatibile con le testimonianze raccolte “la situazione di compossesso descritta dallo stesso sig. C.M. nell’atto introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza n. 36/1995, atto in cui lo stesso attore, dichiaratosi proprietario dei 2/3 del terreno, afferma che la sig.ra Cu.En. era nel possesso del terzo restante” (così sentenza d’appello, pag. 12).

Evidenziava, dall’altro, che a fronte di tale compossesso, non venuto meno in epoca successiva e quindi trasmessosi agli eredi con le medesime caratteristiche, la recinzione per cui era controversia non ostacolava lo ius possessionis di C.M..

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C.M.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni statuizione anche in ordine alle spese.

V. e L.G. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese di lite.

I controricorrenti altresì hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 359, 184 e 184 bis c.p.c. e art. 87 disp. att. c.p.c., e art. 294 c.p.c., commi 2 e 3; violazione del diritto costituzionale di difesa del c.d. Giusto Processo ex art. 111 Cost.. Omessa motivazione sul punto decisivo dell’ammissione dei documenti” (così ricorso, pag. 6).

Adduce che la corte distrettuale ha fondato i suoi assunti sulla sentenza n. 36/1995 del tribunale de L’Aquila, sentenza cui le controparti hanno fatto per la prima volta riferimento nella parte espositiva dell’atto di appello; che egli ricorrente ha “contestato tempestivamente l’introduzione di prova documentale nuova, nel giudizio di appello (…) e si è opposto formalmente alla (…) acquisizione” (così ricorso, pag. 8); che al contempo la corte territoriale non ha dato conto dei motivi atti a legittimare l’acquisizione della nuova prova precostituita.

Il motivo è destituito di fondamento.

Al riguardo è sufficiente reiterare gli insegnamenti di questa Corte di legittimità.

In primo luogo l’insegnamento per cui la possibilità di produrre nuovi documenti in appello, in deroga al divieto previsto dall’art. 345 c.p.c., sussiste sia quando tali documenti siano “indispensabili” (eventualità che ricorre tra l’altro quando il documento è di per sè sufficiente a provare il fatto controverso, a prescindere da tutte le altre fonti di prova), sia quando essi abbiano il mero scopo di rafforzare le prove già raccolte in primo grado, perchè in tal caso la produzione non è destinata ad aprire un nuovo fronte di indagine (cfr. Cass. 29.5.2013, n. 13432).

Su tale scorta l’acquisizione in seconde cure della sentenza n. 36/1995 del tribunale de L’Aquila appieno si giustifica.

Invero l’acquisizione di quel documento ha rivestito un rilievo pregnante, giacchè ha consentito alla corte aquilana di attendere alla corretta – e condivisibile – “lettura” (“pienamente compatibile con entrambi i gruppi di testimonianze è infatti la situazione di compossesso descritta dallo stesso sig. C.M. nell’atto introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza n. 36/1995”: così sentenza d’appello, pag. 12) del materiale probatorio già raccolto in prime cure (cfr. Cass. 5.12.2011, n. 26020, secondo cui l’art. 345 c.p.c., comma 3, come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, nell’escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, consente al giudice di ammettere, oltre alle nuove prove che le parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, anche quelle da lui ritenute, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, indispensabili, perchè dotate di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove rilevanti hanno sulla decisione finale della controversia).

In secondo luogo l’insegnamento per cui, in tema di prove nuove in appello, la valutazione di indispensabilità dei nuovi documenti, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, può risultare dalla motivazione della sentenza di appello, presupponendo unicamente che i nuovi documenti siano depositati con l’atto di appello ed indicati nell’elenco a corredo, senza che occorra una richiesta espressamente rivolta al giudice affinchè ne autorizzi la produzione (cfr. Cass. 1.6.2012, n. 8877). E l’insegnamento per cui, a norma dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel giudizio di appello la produzione di nuovi documenti è ammessa a condizione che il giudice ne verifichi l’indispensabilità; tale requisito – posto dalla legge per escludere che il potere del giudice venga esercitato in modo arbitrario – non richiede necessariamente, tuttavia, un apposito provvedimento motivato di ammissione, essendo sufficiente che la giustificazione dell’ammissione sia desumibile inequivocabilmente dalla motivazione della sentenza di appello, dalla quale risulti, anche per implicito, la ragione per la quale tale prova sia stata ritenuta decisiva ai fini del giudizio (cfr. Cass. 15.11.2011, n. 23963).

Evidentemente sulla scorta di tal ultimi insegnamenti del tutto ingiustificate sono le prospettazioni del ricorrente secondo cui, “in sede di precisazione delle conclusioni, gli appellanti non hanno ribadito la richiesta di prova documentale nuova, bensì solo in comparsa conclusionale” (così ricorso, pag. 8). E secondo cui la corte di merito ha “omesso espressa pronuncia preliminare sull’ammissibilità della prova documentale nuova, in quanto introdotta per la prima volta solo nel secondo grado” (così ricorso, pag. 12), “precisamente nella parte espositiva dell’atto di citazione in seconde cure” (così ricorso, pag. 7).

Limitatamente poi all’assunto finale del ricorrente a tenor del quale, per giunta, la corte d’appello non gli ha assegnato “un termine per controdedurre, produrre documenti, ed articolare eventualmente prova orale, onde confutare la prova documentale tardivamente acquisita” (così. ricorso, pag. 12), è sufficiente riferire l’argomentazione dei controricorrenti secondo cui “il sig. C. si è costituito in udienza, più di due anni dopo la notifica ed ha avuto tutto il tempo di predispone la sua difesa, di replicare e di avanzare, eventualmente, richieste di prove orali” (così memoria ex art. 378 c.p.c., dei controricorrenti, pag. 8).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1146 c.c., nonchè difetto di motivazione su punto decisivo della controversia” (così ricorso, pag. 12).

Adduce che la corte di merito ha fatto mal governo dell’art. 1146 c.c., ed al contempo ha insufficientemente e contraddittoriamente motivato, allorchè ha ritenuto che Cu.En., madre delle controparti e asserito compossessore unitamente ad egli ricorrente del terreno per cui è causa, avrebbe trasmesso ai figli G. e L.V. il suo compossesso; che invero l’art. 1146 c.c., non può trovare applicazione nel caso di specie, atteso che all’atto della pronuncia della sentenza n. 36/1995 del tribunale dell”Aquila G. e L.V., “precisamente dal (OMISSIS), già avevano ricevuto in donazione detto terreno” (così ricorso, pag. 13), sicchè tale cespite non era ricompreso nel patrimonio della Cu., sì da poter essere trasmesso alla sua morte ai suoi eredi.

Il motivo del pari è privo di fondamento.

E’ fuor di dubbio che i controricorrenti ebbero a ricevere pro quota il terreno per cui è controversia dalla madre con atto (inter vivos) di donazione per notar B. in data (OMISSIS) (cfr. controricorso, pag. 3).

In questi termini l’affermazione che si rinviene nella motivazione della censurata sentenza (“(…) la sig.ra Cu.En. era nel possesso del terzo restante (…) da tale compossesso – che non risulta venuto meno in epoca successiva e che deve quindi ritenersi trasmesso agli eredi con le stesse caratteristiche – (…)”: così sentenza d’appello, pagg. 12 – 13) va semplicemente intesa rettamente, ovvero va intesa nel senso del trasferimento del compossesso di Cu.En. ai figli – controricorrenti in questa sede – V. e L.G., quali aventi causa a titolo gratuito con atto inter vivos della madre e non già quali eredi di costei.

D’altro canto, è innegabile che l’acquisto del possesso in modo derivativo avviene con la consegna, ovvero con la traditio rei.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1168 c.c.; vizio per insufficiente e contraddittoria motivazione su ulteriore punto decisivo della controversia” (così ricorso, pag. 14).

Adduce che, seppure le controparti fossero compossessori del terreno, “ciò non avrebbe consentito loro, nè gli stessi sarebbero stati legittimati a farlo, di realizzare o modificare la recinzione, la quale (…) preclude il possesso del ricorrente” (così ricorso, pag. 14); che “la Corte territoriale afferma apoditticamente che la presenza della recinzione non interdice l’altrui possesso” (così ricorso, pag. 14).

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1170 c.c.; analogo vizio di motivazione su punto decisivo della controversia” (così ricorso, pag. 14).

Adduce che a tutto voler concedere nel caso di specie si è al cospetto di una turbativa del possesso di egli ricorrente; che parimenti la corte distrettuale non ha motivato ovvero non ha adeguatamente motivato sul punto.

Il terzo ed il quarto motivo sono strettamente correlati.

Se ne giustifica la disamina congiunta.

Entrambi i motivi comunque non meritano seguito.

Si premette che i motivi de quibus, segnatamente il terzo, si qualificano in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (si condivide, quindi, la prospettazione dei controricorrenti secondo cui il terzo motivo è “argomentato in fatto e non in diritto”: così controricorso, pag. 20).

Occorre tener conto, da un lato, che il ricorrente, coi motivi in disamina, censura sostanzialmente il giudizio di fatto cui la corte d’appello ha atteso (“l’opposizione o la modifica di una recinzione comporta in sè una modificazione dello stato dei luoghi”: così ricorso, pag. 14; “a tutto voler concedere, si tratterebbe nella fattispecie di una turbativa del possesso del ricorrente”: così ricorso, pagg. 14 – 15).

Occorre tener conto, dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25 11.2008, n 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n 15499).

In tal guisa si rappresenta che l’iter motivazionale in parte qua agitur sorregge il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

La corte, propriamente, ha specificato che “da nessun elemento (…) si desume che detta recinzione abbia precluso al sig. C.M. il possesso della sua porzione di fondo” (così sentenza d’appello, pag. 13). E ciò tanto più – ha soggiunto – “in considerazione del fatto che dalla medesima sentenza (nde: dalla sentenza n. 36/1995 del tribunale dell’Aquila), oltre che dalle dichiarazioni di taluni testimoni (…), si ricava la preesistenza della recinzione stessa all’atto di spoglio denunciato nel presente giudizio” (così sentenza d’appello, pag. 13).

Vi è margine per ritenere, dunque, che la corte distrettuale abbia disconosciuto pur gli estremi di una possibile turbativa. Ciò, ben vero, a prescindere dai profili di novità del quarto motivo, puntualmente eccepiti dai controricorrenti (cfr. controricorso, pag. 21).

In ogni caso il terzo ed il quarto motivo innegabilmente involgono gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

I motivi in esame, pertanto, si risolvono in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, C.M., a rimborsare ai controricorrenti L.G. e L.V., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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