Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19721 del 28/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 19721 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 7145-2007 proposto da:
SILA SOCIETA’ ITAL LAVORI IN APPALTO SRL in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA SIRACUSA 16, presso lo studio
dell’avvocato BENIGNI ARTURO, rappresentato e difeso
dall’avvocato BENIGNI ELIO giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 43/2006 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il

Data pubblicazione: 28/08/2013

10/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/02/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto del ricorso.

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di rettifica parziale notificato il 25-10-2002 l’Agenzia delle Entrate di Avellino contestava alla
SILA srl (Società Italiana Lavori in Appalto) la omessa fatturazione di prestazione di servizi (aventi ad
oggetto la cernita e lo stoccaggio di rifiuti speciali) per complessive lire 200.240.000, resi alla Ecologia
Bruscino srl ma fatturati dalla CTA srl, società terza non collegata con la SILA e quindi considerata soggetto
interposto; di conseguenza, rettificava la dichiarazione IVA anno 1997 ed irrogava le relative sanzioni.

Con sentenza 43/9/06, depositata il 10-5-2006, la CTR di Napoli, sez. distaccata d Salerno, in accoglimento
dell’appello dell’Ufficio, confermava l’awiso di accertamento.
In particolare la CTR rilevava che, come sostenuto dall’Ufficio, la documentazione in atti consentiva di
ritenere provato che la CTA srl aveva solo funzione di intermediazione, sicchè giustamente era stata
sanzionata la mancata fatturazione diretta da parte della SILA alla Ecologia Bruscino in relazione ai servizi a
quest’ultima resi; a tanto, secondo la CTR, conducevano: il contratto 5-3-1998, dal quale non emergeva
alcun accordo di fitto dell’impianto ma la committenza di un servizio da parte della CTA alla SILA, gestore e
proprietaria dell’impianto; il libro giornale della SILA, nel quale (per il periodo in questione) erano state
riportate “operazioni attestanti lavori resi a favore di altri soggetti che smaltivano presso i propri impianti”;
il fatto che non si conoscevano né l’attività nè l’oggetto sociale della CTA nè la sussistenza o meno, in capo
alla stessa, delle necessarie autorizzazioni ed abilitazioni; le fatture esibite, il cui oggetto non era il fitto
dell’impianto; la insussistenza di un contratto di esclusiva tra la CTA e l’Ecologia Bruscino.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la SILA, affidato a due motivi; l’Agenzia non
svolgeva attività difensiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il primo motivo la contribuente, deducendo ex art. 360 n. 5 cpc omessa, insufficiente e contradditoria
motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevava che non era dato di capire come la CTR avesse
potuto dedurre dai su evidenziati elementi -del tutto privi di valore indiziario e probatorio- che il rapporto
tra SILA e CTA fosse di mera intermediazione, e che la SILA avesse reso le sue prestazioni direttamente alla
Ecologia Bruscino anziché alla CTA srl; in sintesi la CTR, una volta acclarato che il contratto tra le parti aveva
ad oggetto non un rapporto di locazione ma la committenza di un servizio, avrebbe dovuto indagare la
natura effettiva del servizio e non recepire acriticamente la tesi dell’intermediazione fittizia propugnata

Il motivo è infondato.

La CTP di Avellino accoglieva il ricorso proposto dalla SILA awerso detto avviso.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, si ritiene che la CTR non abbia recepito acriticamente
la tesi dell’intermediazione fittizia propugnata dall’Ufficio ma, al contrario, abbia sostenuto la sussistenza
della stessa elencando una serie di elementi (v. sopra) considerati indici dell’affermata intermediazione
fittizia; particolarmente rilevante, ai fini specifici dell’effettiva natura del servizio, appare il riferimento alla
mancata conoscenza sia dell’attività e dell’oggetto sociale della CTA sia della sussistenza o meno, in capo
alla stessa, delle necessarie autorizzazioni ed abilitazioni.

dpr 633/72 e 5 d.lgs 471/97, in relazione agli artt. 113 cpc e 1 d. Igs 546/92, nonché — ex art. 360 n. 5 cpcomessa/insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Al riguardo evidenziava che le dette disposizioni di legge, applicate dall’Ufficio in sede di accertamento per
giungere alla rettifica della dichiarazione ed alla rideterminazione del tributo, presupponevano una
condotta illecita del contribuente, e quindi un’evasione di imposta, nel caso di specie insussistente; ed
invero, da un lato, i corrispettivi riferibili alle prestazioni erogate dalla SILA erano stati regolarmente
contabilizzati e tassati, sia ai fini IVA che delle imposte dirette (avendo la SRA sia fatturato le operazioni
imponibili, anche se -in tesi- ad un soggetto diverso, sia dichiarato i corrispettivi incassati sia versato le
imposte dovute); dall’altro, la differenza tra i corrispettivi dichiarati e quelli accertati era rimasta sfornita di
prova e giustificazione; su tali aspetti, peraltro, la sentenza della CTR appariva affetta dal dedotto vizio di
motivazione; concludeva formulando il seguente quesito diritto: “se, in relazione al disposto degli artt. 54
dpr 633/72 e 5 d.lgs 471/97, sia legittima la rettifica dell’imponibile, la riliquìdazione dell’imposta, e la
conseguente irrogazioni di sanzioni in assenza delle ipotesi di infedeltà della dichiarazione e di evasione dal
tributo, previste dalle norme invocate, e cioè, segnatamente, nel caso in cui i corrispettivi di imposta,
relativi alle operazioni poste in essere, siano stati comunque dichiarati e tassati in capo al contribuente,
ancorchè fatturati ad un terzo”.
Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di profili.
Innanzitutto perché, pur denunziandosi sia vizi di violazione di legge sia vizi di motivazione, lo stesso non si
conclude con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su
quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione
giuridica del fatto (conf. Cass. sez. unite 770/2009).
In secondo luogo perché il denunciato vizio motivazionale manca del necessario momento di sintesi ed il
dedotto vizio di violazione di legge implica un accertamento in fatto (sulla sussistenza o meno della
condotta illecita del contribuente), precluso come tale in sede di legittimità.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.

Con il secondo motivo la società deduceva —ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione degli artt. 54

?BENTE DA REGIsTKA7Io1,4:,_
Al SENSI DEL
– N. 5
N. 131 TAB.
MATERIA TRIBUTAkIA
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’Agenzia.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma in data 28-2-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA