Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19721 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/09/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20097/2009 proposto da:

SAJ SERVIZI AUTOMOBILISTICI JONICI S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 281/283, presso lo studio dell’avvocato PROIA

Giampiero, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Z.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA

COSTANZA 35, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA STUDIO LEGALE

DEGREGORIO PALUMBO, rappresentato e difeso dall’avvocato PALOPOLI

Giampiero, giusta delega in atti;

– controricorrente incidentale –

SAJ SERVIZI AUTOMOBILISTICI JONICI S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 281/283, presso lo studio dell’avvocato PROIA

GIAMPIERO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1566/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/11/2008 r.g.n. 811/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato GIAMPIERO PROIA;

udito l’Avvocato GIAMPIERO PALOPOLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, con sentenza del 1988 (n. 43), rigettava la domanda con la quale Z.D., dipendente della S.r.l. Servizi Automobilistici Jonici SAJ, chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire, relativamente al periodo dal gennaio 1995 al dicembre 1999, l’indennità di trasferta, nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, riguardo al tragitto tra la sede di lavoro, Comune di (OMISSIS), ed il luogo, Comune di (OMISSIS), di inizio della corsa.

Il Tribunale, premesso che nessuna efficacia vincolante poteva attribuirsi, assurgendo al più a valore di mero precedente giurisprudenziale, a precedenti sentenze, ormai definitive, con le quali era stata riconosciuta l’indennità di trasferta per un diverso periodo lavorativo, osserva che lo Z., con la sottoscrizione della scrittura privata intercorsa tra le parti in data 25 febbraio 1980, avrebbe espressamente rinunciato alla indennità di trasferta, prevista dalla ordinaria contrattazione collettiva.

In buona sostanza, secondo il giudice del lavoro di Castrovillari, con la citata scrittura privata, avente natura di transazione, lo Z., a fronte della fissazione della residenza di lavoro in (OMISSIS), con impegno della società Saj all’affidamento del costituendo servizio Trebisacce-Inteca e di avvicinarlo alla propria residenza anagrafica, avrebbe accettato il trattamento indennitario convenzionalmente fissato al punto 6) della scrittura per le sostituzioni su linee con capolinea diverso da (OMISSIS), senza alcuna trasferta, pervenendo, conseguentemente, alla esclusione del diritto a percepire la richiesta indennità in base alla constatazione che il servizio con capolinea (OMISSIS) era incluso nell’elenco contemplato dalla scrittura privata del febbraio 1980. Proponeva appello lo Z., deducendo la violazione dell’art. 2909 cod. civ., con riferimento al giudicato contenuto nelle sentenze n. 43/88 del Pretore di Trebisacce, n. 932/94 del Pretore di Trebisacce, n. 275/2000 del Tribunale di Castrovillari e n. 358/2002 della Corte di Appello di Catanzaro, evidenziando che sia l’attribuzione dell’indennità di trasferta e sia la misura della stessa avevano formato oggetto di esame e valutazione, di talchè, ricorrendo la identità delle parti, della causa petendi e del petitum, doveva considerarsi preclusa ogni ulteriore intervento giudiziario sul punto.

Evidenziava che la diversità del periodo lavorativo, rispetto a quello preso in considerazione con le richiamate decisioni, non poteva costituire ostacolo al riconoscimento dell’effetto vincolante delle relative statuizioni, poichè faceva parte del medesimo rapporto di lavoro, ancora in corso.

Rilevava che la questione relativa alla validità dell’accordo del 25 febbraio 1980 aveva fatto parte del thema decidendum della sentenza n. 932/1994, implicitamente rigettata a favore dell’applicazione della norma collettiva, di talchè il detto accordo del 1980 non avrebbe potuto essere nuovamente interpretato dal Tribunale con la gravata sentenza.

Osservava che l’adito giudice del lavoro, in presenza dei giudicati innanzi richiamati, aveva il solo compito di pervenire alla determinazione dell’ammontare dell’indennità già accertata, come correttamente si era orientato in un primo tempo con l’ammissione di consulenza tecnica, successivamente revocata.

Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza appellata, il riconoscimento dell’indennità di trasferta.

Si costituiva la SAJ s.r.l. resistendo al gravame, e chiedendo in subordine che l’indennità di trasferta, ove ritenuta spettante, fosse riconosciuta nella ridotta misura di un terzo, secondo quanto prevista dalla contrattazione collettiva per le trasferte comprese tra 7 e 14 ore.

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 3 novembre 2008″ in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la SAJ s.r.l. al pagamento, in favore dello Z., della somma di Euro 16.748,34, con accessori di legge, e compensando per metà le spese del doppio grado.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la s.r.l. SAJ, affidato a cinque motivi.

Resiste lo Z. con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad unico motivo. Entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ex art. 335 c.p.c.. Debbono quindi pregiudizialmente esaminarsi le questioni dell’ammissibilità dei ricorsi principale ed incidentale, sollevate dalle parti.

A fronte dell’eccepita inammissibilità del ricorso incidentale per essere stato notificato oltre il termine di quaranta giorni di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c. (pag. 2 memoria SAJ s.r.l.), lo Z. ha eccepito l’irritualità della notifica del ricorso principale per essere stata effettuata nei confronti del procuratore domiciliatario e non nei confronti del procuratore costituito.

Tale ultima questione è irrilevante posto che, essendo la sentenza stata depositata il 3 novembre 2008, ed essendo la costituzione dello Z. e la procura al procuratore costituito (avv. G. Palopoli) del 27 ottobre 2009 e l’avvio alla notifica del ricorso incidentale del 28 ottobre 2009, è evidente che la notifica del ricorso principale (effettuata il 15 settembre 2009 allo Z. presso il procuratore domiciliatario) è avvenuta nei termini per impugnare, cosicchè la costituzione dello Z., non contenente alcuna riserva od eccezione, ha senz’altro sanato ogni vizio di notifica.

Va comunque osservato (Cass. 25 febbraio 2009 n. 4536) che, in materia di notificazione del ricorso per cassazione, per il caso in cui la parte abbia eletto domicilio, la legge prevede solo la notifica in tale luogo ai fini della valida instaurazione del rapporto processuale, restando la notifica personale un atto ultroneo.

Quanto alla ritualità del ricorso incidentale, deve osservarsi che lo Z. si limita ad evidenziare una atipicità della notifica del ricorso principale, e quindi l’impossibilità di individuare il dies a quo per la notifica dell’incidentale.

Osserva a riguardo la Corte che anche a voler prescindere dalla considerazione che una autonoma eccezione di irritualità della notifica del ricorso principale lo Z. avrebbe dovuto proporre nel controricorso, nella specie il ricorso principale risulta notificato tempestivamente presso il procuratore domiciliatario in data 15 settembre 2009, e nel domicilio eletto, V. Francesco Crispi 129 (CZ), sicchè il ricorso incidentale, avviato alla notifica solo il 28 ottobre 2009 risulta tardivo e dunque inammissibile.

Ciò premesso, si osserva.

1. -Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione dell’ari. 2909 e.e, per avere riconosciuto allo Z. l’indennità di trasferta per il servizio prestato presso il capolinea di (OMISSIS), in contrasto col giudicato esterno (la sentenza n. 43/88 del Tribunale di Castrovillari) che accertò la rinuncia del lavoratore a tale diritto.

Formulava il prescritto quesito di diritto.

2. – Con il secondo motivo la società SAJ denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., per aver ritenuto che dalla sentenza del Pretore di Castrovillari n. 932/94 deriverebbe il diritto dello Z. all’indennità di trasferta nella misura prevista dal c.c.n.l. e non nella misura convenzionalmente stabilita con l’accordo transattivo del 25 febbraio 1980.

E ciò in quanto, secondo la Corte d’Appello, “il Pretore di Trebisacce, statuendo la illegittimità della permanenza del lavoratore in (OMISSIS), ha precluso alla società la possibilità di utilizzare lo stesso in servizio con capolinea dallo stesso comune, anche per eventuali sostituzioni, di talchè deve ritenersi venuto meno, per effetto della pronuncia giudiziale, non solo l’impegno dello Z. di espletare servizio sulla linea con capolinea (OMISSIS), ma anche la conseguenza economica che da tale impegno ne discendeva, vale a dire la corresponsione, da parte della società, di una somma pari a lire 125 per ogni chilometro superiore al percorso (OMISSIS)”.

Ad avviso della società SAJ tale statuizione sarebbe illegittima poichè, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, la sentenza del Pretore di Castrovillari, sezione distaccata di Trebisacce, n. 932/94, non contiene alcuna statuizione in merito ad una “preclusione” per la Società di utilizzare lo Z. in servizio presso il capolinea di (OMISSIS) anche per eventuali sostituzioni.

Nè, tanto meno, contiene alcuna statuizione in merito al venir meno, da un lato, dell’impegno dello Z. di espletare servizio sulla linea con capolinea (OMISSIS), e, d’altro lato, il venir meno della conseguenza economica che da tale impegno ne discendeva, vale a dire “la corresponsione, da parte della società, di una somma pari a L. 125 per ogni chilometro superiore al percorso (OMISSIS)”.

Ad illustrazione del motivo, formulava il prescritto quesito di diritto.

3. – Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia la sentenza impugnata di violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1325 c.c., art. 1362 c.c., e segg., ed infine art. 1965 c.c., per avere escluso che al servizio svolto dallo Z. presso il capolinea di (OMISSIS) possa essere applicata la specifica indennità convenzionale stabilita dall’accordo transattivo del 25 febbraio 1980, col quale le parti individuarono la sede di lavoro dello Z. in (OMISSIS) (in luogo di (OMISSIS), ove era stato trasferito), con obbligo dello Z. di svolgere comunque la propria attività anche fuori di tale sede di lavoro, con riconoscimento di una indennità convenzionalmente stabilita.

Lamentava peraltro la società che essendo stato accertato che l’accordo 25 febbraio 1980 era efficace laddove individuava la sede di lavoro dello Z. in (OMISSIS), allora doveva ritenersi valido anche la sua parte che prevedeva l’obbligo di quest’ultimo di svolgere la sua attività anche presso il capolinea di (OMISSIS). Ad illustrazione del motivo formulava il prescritto quesito di diritto.

4. – Con il quarto motivo la società SAJ denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo per un verso ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza n. 932/94 imponeva di considerare quale sede di lavoro dello Z. quella di (OMISSIS) (come previsto nel citato accordo del 25.2.80), per altro verso ritenuto venuta meno la possibilità di espletamento del servizio su altre linee con capolinea diverso da (OMISSIS) (come previsto nel medesimo accordo).

Ad avviso della società il giudicato formatosi circa la sede di lavoro dello Z. in (OMISSIS), comportava solo il divieto per l’azienda di trasferirlo presso sede diversa, ma non già di essere inviato temporaneamente a prestare la sua attività in luoghi diversi, ad es. in trasferta (pag. 27 ricorso principale), censurando la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto che per il servizio svolto dallo Z. presso il capolinea di (OMISSIS), egli aveva diritto all’indennità di trasferta prevista dal c.c.n.l..

5. – I primi quattro motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente trattati, risultano in parte inammissibili e per il resto infondati.

Inammissibili laddove censurano accertamenti di fatto congruamente e logicamente motivati dalla corte di merito, opponendo ad essi una ricostruzione complessiva dei fatti più appagante per il ricorrente, chiedendo infine a questa Corte un inammissibile riesame del fatto (Cass. 26 marzo 2010 n. 7394; Cass. 18 luglio 2008 n. 20027; Cass. 9 agosto 2007 n. 17477; Cass. 6 marzo 2006 n. 4766).

Va poi notato che le denunciate violazioni legge si risolvono anch’esse in un inammissibile riesame di fatto, posto che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, come nella specie, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex plurimis, Cass. 16 luglio 2010 n. 16698).

La corte di merito ha infatti correttamente osservato che il Pretore di Trebisacce, con la sentenza n. 43/88, aveva accertato che la società aveva, in contrasto col menzionato accordo 25 febbraio 1980, disposto, nel gennaio 1987, il suo trasferimento da (OMISSIS) a (OMISSIS), adibendolo alla linea (OMISSIS), dichiarandone la nullità. Il Pretore di Castrovillari, adito dallo Z. in quanto anche dopo la sentenza n. 43/88 la società aveva continuato a mantenerlo a (OMISSIS), chiedendo il riconoscimento dell’indennità di trasferta di cui all’art. 20, lett. b del c.c.n.l. 21 giugno 1976 in misura intera, accoglieva la domanda relativamente al periodo febbraio 1987 – ottobre 1994 (sentenza n. 932/94). Tali sentenze passavano in giudicato.

Successivamente, il Tribunale di Castrovillari respingeva invece analoga domanda dello Z. quanto al periodo successivo, permanendo l’inadempimento della società quanto al suo diritto di rientro in (OMISSIS), ritenendo che le precedenti pronunce non avevano efficacia vincolante per il periodo successivo, e che risultava applicabile l’accordo 25 febbraio 1980 con cui lo Z. aveva rinunciato all’indennità di trasferta prevista dall’art. 20, lett. b del c.c.n.l. 21 giugno 1976 per le sostituzioni nei servizi con capolinea (OMISSIS).

La corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza qui impugnata, riteneva correttamente di non poter condividere l’irrilevanza delle precedenti sentenze n. 43/88 e n. 932/94 in quanto relative ad un periodo precedente, stante l’identità delle circostanze di fatto poste a base delle pronunce, ed in particolare sulla definitiva assegnazione dello Z. al Comune di (OMISSIS), sicchè l’assegnazione – non temporanea od eventuale, ma permanente – a (OMISSIS) faceva sorgere, anche per il periodo successivo, identico diritto dello Z. all’indennità di trasferta di cui all’art. 20, lett. b del c.c.n.l. 21 giugno 1976.

Trattasi di accertamento congruamente e logicamente motivato, come tale insindacabile in sede di legittimità.

La ricorrente infatti lamenta che l’accordo transattivo del 25 febbraio 1980, col quale le parti individuarono la sede di lavoro dello Z. in (OMISSIS), prevedeva l’obbligo dello Z. di svolgere comunque la propria attività anche fuori di tale sede di lavoro, con riconoscimento di una indennità convenzionalmente stabilita.

La questione, tipicamente fattuale ed accertata dai giudici di merito, è tuttavia che la società, senza dare alcun seguito alle precedenti sentenze, aveva adibito lo Z. in via permanente a (OMISSIS), reclamando il suo diritto di compensare la prestazione con l’indennità ridotta prevista dal citato accordo 25 febbraio 1980 per le eventuali sostituzioni o trasferte presso tale Comune.

Come esattamente notato dalla corte territoriale, il Pretore di Castrovillari, (sentenza n. 932/94), chiarito che il luogo di esecuzione della prestazione doveva individuarsi necessariamente ed irrevocabilmente in (OMISSIS) (pag. 7 sentenza qui impugnata), aveva solo ritenuto possibile, in base all’accordo 25 febbraio 1980, utilizzare lo Z. presso il capolinea di (OMISSIS) “per eventuali sostituzioni, e non già permanentemente. Perveniva dunque coerentemente alla soluzione oggi contestata.

5. – Con il quinto motivo la società SAJ denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 20, lett. b e art. 21, lett. b del c.c.n.l.

del 23 luglio 1976, nonchè degli artt. 416 e 436 c.p.c., per avere escluso che dalle somme riconosciute come dovute allo Z. a titolo di indennità di trasferta andasse detratto quanto percepito a titolo di indennità “concorso pasti”.

Lamentava al riguardo che la società aveva, sin dalla memoria difensiva del primo grado di giudizio, contestato anche nel quantum la pretesa dello Z., rilevando che nel caso in cui fosse dovuta l’indennità di trasferta prevista dal citato art. 20, lett. b del c.c.n.l., essa andava calcolata nella misura ridotta ad un terzo, avendo lo Z. svolto servizio fuori sede con “assenza dalla residenza superiore a 7 ore e fino a 14 ore”, e che da tale importo andava detratto “quanto corrisposto in virtù del punto 6 dell’atto 25 febbraio 1980”.

Esponeva che in base al c.c.n.l. citato, l’indennità di trasferta nella misura prevista dall’art. 20, lett. b “assorbe il concorso pasti di cui all’art. 21, lett. b”, ed inoltre che al punto 6 dell’accordo 25 febbraio 1980 era stabilito che per il servizio prestato dallo Z. presso alcuni capolinea (tra cui quello di (OMISSIS)), era dovuta una specifica indennità chilometrica “senza alcuna trasferta”.

Ad illustrazione del motivo formulava il prescritto quesito di diritto.

Il motivo è in parte inammissibile e per il resto infondato.

La corte di merito ha infatti correttamente escluso l’applicabilità in materia dell’accordo 25 febbraio 1980, avendo sempre omesso la società di darvi corretta esecuzione.

Ha peraltro ritenuto, accogliendo la relativa censura della società, che essendo pacifico che le trasferte effettuate dalla Z. superavano le sette ore ma non le quattordici, che a questi spettasse l’indennità di trasferta prevista dal c.c.n.l. nella misura ridotta ad un terzo.

La tesi che dall’ indennità di trasferta, così determinata, andasse poi detratto quanto percepito a titolo di indennità “concorso pasti”, è stata ritenuta dalla corte di merito inammissibile perchè nuova e la società non specifica nè integralmente riproduce, in contrasto col principio dell’autosufficienza, i documenti dove la relativa contestazione sarebbe stata effettuata.

Il ricorso principale deve essere dunque respinto.

La reciproca soccombenza determina la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale.

Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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