Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19721 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19721 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 4159-2016 proposto da:
MONTANO ROSARIO, SETARO RAFFAELE, LA MARCA
LUIGI, GARZILLO VINCENZO, BIANCO ANNA MARIA,
SCANNAPIECO ALBERTO, DE VITA RAFFAELE, ARENA
PAOLA, GIORGIO CIRO, FIORETO GIUSEPPE, ERPETE
MARIA, ESPOSITO GIOVANNI, BARRELLA ROBERTO,
MALASPINA GIUSEPPINA, BRANCACCIO SALVATORE,
CAPASSO MARIAROSA, AVAGNALE VINCENZO, MELE
FRANCESCA, ORLANDO GENNARO, MASSA ANTONIETTA,
ADDATI GIUSEPPINA, CLEMENTE SALVATORE, DE RISI
CATELLO, SANSONE LUIGI, MAZZOTTA ROSANNA,
COZZELLA ALFONSO, IAZZETTA ALESSANDRO, CAIAZZO
GIOVANNI, GIUFFREDA EMILI ANGELO, GOTTI
GENNARO, DE SANTIS MARIA, MOSCA GAETANO, DELLA
PIETRA ANTONIO, MINOPOLI FLAVIO, GRIMALDI

Data pubblicazione: 25/07/2018

GIOVANNI, PERFETTO LUIGI, NADDEO MARIA, PRECIPUO
GENNARO, CICATIELLO ANGELO, MASTRO VINARDI
GIUSEPPE, CATALANO MARINA, CARBONE EMILIA,
AUGELLO MARIA, DARIO RAFFAELE, elettivamente domidiliati
in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato

– ricorrenti contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO PI
06328131211, in persona del Commissario Straordinario pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’avvocato GRAZIELLA AUSIELLO;

controricorrente

avverso la sentenza n. 5742/2015 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 03/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS.
RILEVATO
che con sentenza del 3 agosto 2015, la Corte d’Appello di
Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli,
rigettava la domanda proposta da Rosario Montano e altri nei
confronti dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, avente
ad oggetto, il riconoscimento del diritto degli allora ricorrenti,
tutti infermieri professionali addetti ai vari dipartimenti di salute
mentale dei diversi distretti della predetta ASL, alla
corresponsione dell’indennità per presenza giornaliera ex art.

Ric. 2016 n. 04159 sez. ML – ud. 23-05-2018
-2-

EMANUELA MAZZOLA, che li rappresenta e difende;

44, comma 6, lett. B) del CCNL per il comparto Sanità, già
attribuita per il periodo 2004/2009 per essere stati gli stessi
ritenuti impegnati in terapie sub intensive e la condanna della
ASL alla restituzione degli importi trattenuti a titolo di recupero
dell’indebito;

ritenuto insussistente il diritto all’indennità e conseguentemente
legittima la trattenuta operata dalla ASI, dovendosi leggere il
termine “terapie subintensive” recato dalla norma collettiva
come riferito a specifiche articolazioni del servizio sanitario,
identificabili come parti dell’organizzazione dello stesso
preordinate alla cura di un certo tipo di malattia e non al tipo di
patologia con il quale l’infermiere può venire in contatto quale
che sia la struttura in cui opera;
per la cassazione di tale decisione ricorrono il Montano ed altri
43 degli originari ricorrenti, affidando l’impugnazione ad un
unico motivo, cui resiste, con controricorso, la ASL;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, i ricorrenti lamentano la non conformità
al disposto dell’art. 2033 c.c., per lesione del principio
dell’affidamento, della statuizione resa dalla Corte territoriale
relativamente alla ripetibilità delle somme indebitamente
erogate;
che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell’orientamento
accolto da questa Corte (cfr. Cass., nn. 29926/2008 e
8338/2010) e puntualmente richiamato nell’impugnata
sentenza, senza che a tale richiamo i ricorrenti, che
evidentemente si limitano in questa sede a riproporre quanto
Ric. 2016 n. 04159 sez. ML – ud. 23-05-2018
-3-

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa

già rilevato nella memoria in appello, oppongano alcuna replica,
orientamento per il quale in materia di impiego pubblico
privatizzato, ove si accerti che l’erogazione in favore del
dipendente di voci retributive sia avvenuta

sine titulo,

la

ripetibilità delle relative somme non può essere esclusa ex art.

norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la
restituzione dei frutti e degli interessi.
che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, il
ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che
liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per
compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte dei ricorrente’, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 maggio
2018.

2033 c.c. per la buona fede dell’accipiens, in quanto questa

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