Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19721 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28217-2018 proposto da:

ANZANI PROJECT SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dei liquidatori pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresenta e difesa dall’avvocato ILVO TOLU;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, D.B.B., INDATE

SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3249/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Milano ha rigettato il reclamo ex art. 18 L.Fall. proposto dalla Anzani Project S.r.l. in liquidazione avverso la propria dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Milano.

2. La predetta società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.

3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. I due motivi di ricorso lamentano “omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo prospettato dalle parti” con riguardo, rispettivamente, alla pendenza di giudizio in cassazione sulla precedente dichiarazione di fallimento poi revocata ed al fatto che la società era in liquidazione.

5. Prima ancora dell’inammissibilità dei motivi – formulati in difformità dal paradigma del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5) (ex plurimis Cass. Sez. U, 8503/2014; Cass. 27415/2018) – va rilevata l’inammissibilità del ricorso per la tardività della sua notifica, avvenuta il 14/09/2018, nonostante la sentenza impugnata fosse stata notificata alla società ricorrente il 16/07/2018, a cura della cancelleria della Corte d’appello, come dichiarato e provato dalla stessa ricorrente.

5.1. Risulta dunque superato il termine perentorio di trenta giorni prescritto dall’art. 18 L.fall., comma 14, tenuto conto che “la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, non si applica (ai sensi del successivo art. 3 citata Legge, in relazione all’art. 92 ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12 del 1941) alle “cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento”, senta alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i diversi gradi del giudizio, sicchè neppure opera con riguardo al ricorso per cassazione contro la sentenza di rigetto pronunciata in sede d’appello avverso la dichiarazione di fallimento” (Sez. 1, 15/01/2016 n. 622).

5.2. Solo per completezza si aggiunge che, per consolidato orientamento di questa Corte, la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’art. 18 L. Fall., comma 13, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ai sensi del successivo comma 14, “non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modifiche dalla L n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., perchè la norma del codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria” (Cass. 23443/2019, 27685/2018, 23575/2017, 9974/2017, 10525/2016).

6. L’assenza di difese della curatela intimata esclude la pronuncia sulle spese. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

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