Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19721 del 22/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 22/07/2019), n.19721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25653-2016 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

LEONARDO GOFFREDO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1189/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 02/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DORONZO

ADRIANA.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza pubblicata in data 2/5/2016, la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza di prime cure che aveva rigettato la domanda proposta da C.A., volta ad ottenere la riliquidazione da parte dell’Inps della pensione di vecchiaia in godimento attraverso l’utilizzo, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile per gli operai agricoli a tempo determinato, in luogo del salario medio convenzionale “congelato”, delle più favorevoli retribuzioni contrattuali o effettive accreditate in suo favore;

a sostegno della sua decisione, la Corte territoriale ha ritenuto che la ricorrente non avesse offerto la prova delle mansioni espletate e delle qualifiche in concreto attribuitele dal datore di lavoro o spettanti in base all’attività svolta; che l’Inps aveva proceduto a calcolare la retribuzione pensionabile sulla base delle retribuzioni risultanti dai Dmag trasmessi dal datore di lavoro; che le richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente erano inammissibili in quanto di chiara finalità esplorativa e dirette a supplire alla deficienza degli oneri di allegazione e prova;

contro la sentenza la C. propone ricorso per cassazione e formula un unico articolato motivo, cui resiste l’Inps con controricorso:

la proposta del relatore sensi dell’art. 380 bis c.p.c., insieme al decreto presidenziale di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, è stata comunicata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il motivo di ricorso è formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e con esso si denuncia la violazione degli artt. 115,167 e 416 c.p.c., dell’art. 111 Cost. sotto il profilo della mancata applicazione del principio di non contestazione: assume la ricorrente che, fin dal ricorso introduttivo del giudizio, aveva specificato che la sua qualifica era di “operaio comune”, come risultava dai conteggi allegati al ricorso ed essa non era stata oggetto di contestazione specifica da parte dell’Inps;

il motivo è infondato;

va ricordato che l’attore è tenuto ad allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto mentre deve solo allegare l’inadempimento della controparte; il convenuto deve invece provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa avversa;

questa regola non subisce eccezioni per effetto del principio di non contestazione, la quale opera solo sul terreno della releratio ab onere probandi, nel senso che esonera la parte che è tenuta ai sensi dell’art. 2697 c.c. a provare i fatti costitutivi della sua pretesa da tale prova qualora i fatti siano stati esplicitamente o implicitamente, attraverso la non contestazione, ammessi dall’altra parte.

va precisato che il principio di non contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, nè la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice (Cass. 08/09/2018, n. 3022; Cass. 29/09/2017, n. 22055; Cass. 21/06/2016, n. 12748; Cass. (16/04/2016, n. 6606);

inoltre, esso non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestali, nè tale specificità puo essere desunta dall’esame dei documenti prodotti, atteso che l’onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Cass. 22/09/2017, n. 22055);

infine, la non contestazione del fatto, che è tendenzialmente irreversibile, non determina di per sè la decisione della controversia, dovendo il giudice di merito valutare se il fatto non contestato sia inquadrabile nell’astratto parametro normativo e, prima ancora, stabilire la sussistenza o l’insussistenza di una non contestazione (Cass. 02/05/2007, n. 10098; Cass. 16/03/2012, n. 4249);

ora, da quanto emerge dalla sentenza impugnata, nonchè dalla stessa illustrazione del motivo (pagina 2 del ricorso, primo periodo), il ricorrente ha allegato la qualifica contrattuale rivestita anno per anno soltanto “nel conteggio analitico unito al ricorso”; questa ragione è già di per sè sufficiente ad escludere che vi sia stata una specifica allegazione delle mansioni da cui solo può sorgere uno specifico onere di contestazione;

peraltro, a fronte della chiara affermazione della sentenza impugnata, – secondo cui la C. era venuta meno all’onere di fornire la prova delle mansioni espletate, essendosi limitata “a prospettare (come visto in sede di conteggio) la propria qualità di operaio comune, sebbene l’Inps sin dalla costituzione in primo grado abbia specificamente dedotto tale carenza probatoria e di essersi attenuto alle retribuzioni risultanti dai Dmag” -, era onere specifico della ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza della “non contestazione”, trascrivere il ricorso di primo grado, quanto meno nella parte in cui aveva, appunto, allegato le specifiche qualifiche assunte anno per anno, e specificare in quale sede e modo esse fossero state provate o ritenute pacifiche (Cass. n. 24062 del 12/10/2017; Cass.13/10/2016, n. 20637);

è pertanto corretta la decisione del giudice dell’appello il quale ha espressamente escluso che vi sia stata, da parte dell’Inps, un’implicita ammissione o comunque una “non contestazione” sulla qualifica rivestita dalla ricorrente;

la sentenza impugnata, nella parte in cui ha confermato il rigetto della domanda per il difetto di prova di elementi da cui evincere che la retribuzione pensionabile utilizzata dall’Inps fosse inferiore a quella computabile in base alle mansioni espletate e alla qualifica spettante nel corso degli anni, ha fatto corretta e piana applicazione dei principi di ripartizione degli oneri della prova e delle regole previste dagli artt. 115 e 416 c.p.c.;

al riguardo, deve rilevarsi che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 17/01/2019, n. 1229; Cass. 27/12/2016, n. 27000; Cass., 10 giugno 2016, n. 11892);

circostanze, queste, non sussistenti nel caso di specie;

il ricorso deve pertanto essere rigettato;

in difetto di autodichiarazione sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo; sussistono i presupposti per il versamento di un importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% delle spese generali e agli altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

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