Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19720 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19720 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 3990-2007 proposto da:
BANDIERA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
A. FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato BERLIRI
CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato COGLIATI DEZZA ALESSANDRO giusta delega a
margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 28/08/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 161/2005 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 14/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/02/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;

chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato BERLIRI che ha

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15-12-1982 Bandiera Mario, al fine di definire gli avvisi di accertamento relativi agli anni
1976 e 1977, notificatigli dall’Ufficio il 2-11-1982, presentava dichiarazione integrativa ex D.L.
429/82, convertito in L. 516/82, senza provvedere al versamento delle relative imposte.
In data 7-2-1989, in relazione alla liquidazione -ex art. 16 L. 516/82- della detta dichiarazione

pagamento recante iscrizione a ruolo per lire 41.737.000.
L’adita CTP di Bologna, rilevato che la Corte Costituzionale con sentenza 175/86 aveva dichiarato
l’incostituzionalità del suitAmenzionato art. 16, accoglieva il ricorso proposto dal contribuente
avverso detta cartella.
Con sentenza 161/18/05, depositata il 14-2-2006, la CTR di Bologna, ritenuta la legittimità dei su
menzionati avvisi di accertamento notificati il 2-11-1982, accoglieva l’appello presentato
dall’Agenzia.
In particolare la CTR evidenziava che il contribuente, al quale erano stati notificati i detti avvisi di
accertamento dopo l’entrata in vigore della L 516/82, non aveva provveduto alla tempestiva
impugnazione degli stessi ma, proprio sulla base di quesfultimi, aveva presentato dichiarazione
integrativa per la definizione agevolata della pendenza tributaria; di conseguenza, a giudizio della
CTR, il contribuente non poteva invocare la predetta declaratoria di incostituzionalità ed
impugnare la successiva iscrizione a ruolo dell’imposta dovuta in forza della dichiarazione
integrativa, non potendo la declaratoria di incostituzionalità incidere su di un rapporto di imposta
ormai esaurito.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il contribuente, affidato a due motivi ed
illustrato anche da successiva memoria ex art. 378 cpc; resistevano il Ministero dell’Economia e
delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il contribuente, deducendo —ex art. 360 comma 1° n. 3- violazione e falsa
applicazione degli artt. 16,19,20 e 20 bis d.l. 429/82, convertito in L. 516/82, rilevava che
erroneamente la CTR aveva ritenuto la legittimità delle iscrizioni a ruolo solo perché il
contribuente non aveva tempestivamente impugnato gli avvisi di accertamento illegittimi; a
v

integrativa, l’Ufficio, constatato il mancato pagamento, notificava al contribuente cartella di

riguardo evidenziava: che la sentenza della Corte Costituzionale era intervenuta solo in data 27-61986, e che quindi il contribuente, non essendo a conoscenza dell’illegittimità degli awisi, non
poteva proporre tempestivo ricorso avverso gli stessi; che l’art. 16 di. 429/82 prevedeva
l’estinzione della controversia a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa, sicchè
non vi era motivo per impugnare gli avvisi di accertamento, già resi inoperanti dalla dichiarazione
integrativa.

Non vi è, invero, alcuna ragione per discostarsi dal principio, più volte espresso da questa S.C.,
secondo cui “in tema di condono fiscale, il contribuente al quale sia stato notificato avviso di
accertamento dopo l’entrata in vigore del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto
1982, n. 516, che, senza provvedere a tempestiva impugnazione dello stesso, abbia prodotto
dichiarazione integrativa per la definizione agevolata della pendenza tributaria sulla base
dell’avviso di accertamento, non può più invocare la declaratoria di illegittimità costituzionale
dell’art. 16 della legge n. 516 del 1982 impugnando la successiva iscrizione a ruolo della imposta
dovuta sulla base della dichiarazione integrativa, altrimenti incidendo tale dichiarazione di
incostituzionalità su un rapporto di imposta esaurito” (Cass. 3885/1997; conf. 9955/2008).
Al riguardo va, infatti, premesso che il D.L. n. 429/82, convertito in legge n. 516/82, distingueva tra
definizione delle pendenze in materia tributaria in assenza di accertamento e definizione in
presenza di accertamento; nel primo caso (previsto dall’art. 19: assenza di accertamento) il
contribuente con la dichiarazione integrativa poteva chiedere che le imposte sui redditi fossero
definite per definizione automatica, che si risolveva nel versamento, per ciascun periodo, di una
maggiore imposta rispetto alla dichiarazione originaria; nella seconda ipotesi (prevista dall’art. 16:
presenza di accertamento) l’importo delle somme da indicare nella dichiarazione integrativa
doveva essere determinato con riferimento all’accertamento (in rettifica o d’ufficio) notificato,
prevedendo la legge la estinzione della controversia solo se la dichiarazione integrativa recava un
imponibile non inferiore alla somma del sessanta per cento dell’imponibile accertato dall’ufficio e
del quindici per cento dell’imponibile dichiarato dal contribuente (nell’ipotesi di accertamento in
rettifica) o se recava un imponibile pari al settanta per cento di quello accertato (nella ipotesi di
accertamento d’ufficio).
Orbene, come rilevato dalla Corte Costituzionale nella su menzionata sentenza, il citato art. 1
consentendo la notifica di avvisi di accertamento in rettifica o d’uffido fino alla data

Siffatto motivo è infondato.

presentazione della dichiarazione integrativa (questa, infatti, poteva essere presentata tra il 10 e il
30 novembre 1982 -art. 14, secondo comma, della citata legge n. 516/82-), lasciava arbitri gli uffici
finanziari di notificare accertamenti al contribuente nel periodo compreso tra il 14 luglio 1982
(data di entrata in vigore del D.L. n. 429/82) e il 10 novembre 1982 (termine iniziale per la
presentazione della dichiarazione integrativa), creando così una disparità di trattamento tra i
contribuenti ai quali non veniva notificato accertamento, che potevano usufruire della definizione

accertamento, che erano così costretti a ricorrere alla definizione prevista dall’art. 16, sicuramente
più onerosa; da ciò la pronuncia di incostituzionalità, mirante a far salva per tutti i contribuenti,
che non avessero ricevuto la notifica di avviso di accertamento prima dell’entrata in vigore del D.L.
n. 429/82 e che, quindi, si trovavano alla data di entrata in vigore di detto decreto (14 luglio 1982)
nella stessa posizione iniziale, la identica facoltà di chiedere con la dichiarazione integrativa che le
imposte sui redditi fossero definite per definizione automatica.
Ciò posto, come chiarito, da Cass. 3885/1997, il contribuente, al quale nel periodo compreso tra
l’entrata in vigore del D.L. n. 429/82 e la data della presentazione della dichiarazione integrativa
fosse stato notificato accertamento e che avesse voluto far valere il diritto a definire la propria
pendenza tributaria mediante definizione automatica, avrebbe dovuto presentare dichiarazione
integrativa ai sensi dell’art. 19, chiedendo cioè che la pendenza fosse definita sulla base della
dichiarazione originaria, ed avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l’accertamento,
enunciando l’illegittimità della norma (art. 16 del D.L. n. 429/82, come modificato dalla legge di
conversione n. 516/82), poi dichiarata incostituzionale, e la conseguente illegittimità
dell’accertamento.
Diversamente operando, ed in particolare producendo la dichiarazione integrativa sulla base
dell’avviso di accertamento notificatogli (e quindi ai sensi dell’art. 16) senza impugnare lo stesso, il
contribuente, data la irrevocabilità della dichiarazione integrativa sancita dall’art. 32 del D.L. n.
429/82, rendeva incontestabile il rapporto tributario, essendo intervenuta definitiva definizione
dell’imponibile.
Nel caso di specie, in cui il contribuente ha operato in tale ultima maniera, la sentenza della Corte
Costituzionale non può quindi essere utilmente invocata, andando ad incidere su un rapporto che,
per mancata impugnazione dell’avviso di accertamento nei termini di legge e per la richiesta di
definizione della pendenza sulla base dell’accertamento, dovevasi ritenere rito;

automatica di cui all’art. 19, e quelli (a scelta, appunto, dell’Ufficio) ai quali veniva notificato

ciò in ossequio al fondamentale principio che la dichiarazione di incostituzionalità, mentre incide
sui rapporti pendenti, non spiega effetti rispetto a quelli già esauriti (Cass. sez. unite 4024/1989 e
conf.).
Conclusivamente, va riaffermato il principio secondo cui “il contribuente, al quale sia stato
notificato avviso di accertamento dopo la data di entrata in vigore del D.L. n. 429/82, convertito in
legge n. 516/82, che, senza prowedere a tempestiva impugnazione dello stesso, abbia prodotto

dell’awiso di accertamento, non può più invocare la declaratoria di illegittimità costituzionale
dell’art. 16 della legge n. 516/82 impugnando la successiva iscrizione a ruolo della imposta dovuta
sulla base della dichiarazione integrativa, altrimenti incidendo tale dichiarazione di
incostituzionalità su un rapporto di imposta esaurito.”
Con il secondo motivo il contribuente deduceva —ex art. 360 n. 5 cpc- omessa pronuncia su un
punto decisivo della controversia, in quanto la CTR, pur dando atto in sentenza che era stata
formulata, in via subordinata, una richiesta di conversione della dichiarazione integrativa ex art. 16
in dichiarazione integrativa ex art. 19, aveva poi del tutto omesso di pronunciare su detta
domanda.
Il motivo è inammissibile, atteso che con lo stesso si denuncia, sotto forma di vizio motivazionale
ex art. 360 n. 5 cpc, il differente vizio di omessa pronuncia su una domanda proposta dalle parti, e
quindi un vizio di nullità della sentenza per “error in procedendo”, censurabile in Cassazione ai sensi
dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. (conf. Cass. 7268/2012, secondo cui il rapporto tra le istanze delle
parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell’art. 112, cod. proc. civ., può dare luogo a due diversi tipi di
vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un’eccezione, ricorrerà un vizio di
nullità della sentenza per “error in procedendo”, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod.
proc. civ.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull’eccezione, ma senza prendere in esame
una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito di quella domanda o di
quell’eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod.
proc. civ. L’erronea sussunzione nell’uno piuttosto che nell’altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente
intende far valere in sede di legittimità, comporta l’inammissibilità del ricorso”).
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

dichiarazione integrativa per la definizione agevolata della pendenza tributaria sulla base

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La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presente
giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma in data 28-2-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

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